§ 71.3.106 - Legge 25 luglio 1966, n. 570.
Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:25/07/1966
Numero:570


Sommario
Art. 1.  Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello.
Art. 2.  Nuova valutazione.
Art. 3.  Elementi di valutazione.
Art. 4.  Destinazione dei magistrati di Corte d'appello.
Art. 5.  Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello.
Art. 6.  Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina.
Art. 7.  Rinuncia alla nomina.
Art. 8.  Ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale.
Art. 9.  Rinvio.
Art. 10.  Concorso per esami.
Art. 11.  Decorrenza delle nomine.
Art. 12.  Ordine di collocamento in ruolo.


§ 71.3.106 - Legge 25 luglio 1966, n. 570. [1]

Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.

(G.U. 28 luglio 1966, n. 186).

 

     Art. 1. Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello.

     I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.

     Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacità del magistrato e sulla attività svolta nell'ultimo quinquennio.

     La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica.

     Ai fini dell'anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.

     Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

     Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

     Per la nomina a magistrato di Corte d'appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.

     La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Nuova valutazione.

     I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio.

     La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valutazione favorevole.

 

          Art. 3. Elementi di valutazione.

     Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.

     Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

     Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro per la grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro può formulare sue osservazioni a sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

 

          Art. 4. Destinazione dei magistrati di Corte d'appello.

     Salvo il disposto dell'art. 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

     1) di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

     2) di presidente di sezione di tribunale;

     3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

     4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

     5) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente.

     Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato [2].

     Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'art. 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità [3].

     Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi [4].

     (Omissis) [5].

 

          Art. 5. Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello.

     Possono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di:

     1) presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

     2) pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture [6] .

     Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura può chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

 

          Art. 6. Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina.

     I magistrati di Corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.

 

          Art. 7. Rinuncia alla nomina.

     La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Corte di appello, a norma dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

     Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

 

          Art. 8. Ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale.

     Le tabelle A e C annesse alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

 

          Art. 9. Rinvio.

     Rimangono in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 10. Concorso per esami.

     Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il concorso di cui al comma precedente è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i magistrati di tribunale che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

     All'esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

     Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

     In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di Corte d'appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

 

          Art. 11. Decorrenza delle nomine.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Corte d'appello; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

     Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, prevista dall'art. 1.

     I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'art. 1.

     I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati magistrati di corte d'appello con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità di cui all'art. 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'art. 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962 [7] .

     Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'art. 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa è attribuita dal 31 dicembre 1962 [8] .

     I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina.

 

          Art. 12. Ordine di collocamento in ruolo.

     Ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianità, il collocamento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati ai sensi della presente legge.

 

 

     Tabella A [9]

     (omissis).

 

     Tabella B

     (omissis).

 

     Tabella C

     (omissis).


[1] Abrogata dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 19 febbraio 1981, n. 27.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 19 febbraio 1981, n. 27.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 19 febbraio 1981, n. 27 e abrogato dall'art. 4 della L. 16 ottobre 1991, n. 321.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 19 febbraio 1981, n. 27 e abrogato dall'art. 4 della L. 16 ottobre 1991, n. 321.

[6] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 ottobre 1969, n. 752.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 23 ottobre 1969, n. 752.

[9] Tabella sostituita dalla L. 17 marzo 1969, n. 84, dalla L. 22 dicembre 1973, n. 884, dalla L. 5 marzo 1991, n. 71 e dalla D.L. 20 novembre 1991, n. 367.