§ 71.3.73 - D.P.R. 28 marzo 1957, n. 874.
Norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:28/03/1957
Numero:874


Sommario
Art. 1.      Gli appartenenti al ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato con la qualifica di dattilografi [...]
Art. 2.      Il personale di dattilografia è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare senza distinzione di sesso, i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla [...]
Art. 3.      Il concorso ai posti di dattilografo negli uffici giudiziari è indetto con decreto Ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel [...]
Art. 4.      L'esame di concorso ha luogo in Roma.
Art. 5.      L'esame di concorso comprende:
Art. 6.      La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, scelto dalla Commissione la mattina stessa dell'esame, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza [...]
Art. 7.      La prova pratica di dattilografia comprende:
Art. 8.      La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.
Art. 9.      I vincitori del concorso sono nominati, con decreto Ministeriale, dattilografi in prova, e destinati agli uffici giudiziari indicati nel decreto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge [...]
Art. 10.      I dattilografi devono assumere servizio nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina.
Art. 11.      Le attribuzioni che per gli altri impiegati civili dello Stato sono demandate al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei confronti dei dattilografi, [...]
Art. 12.      Gli stipendi successivi a quello iniziale, indicati nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono attribuiti con decreto Ministeriale previo parere della competente [...]
Art. 13.      L'attribuzione degli stipendi successivi a quello iniziale è sospesa allorquando nei confronti del dattilografo è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a norma degli articoli 91 e [...]
Art. 14.      Il rapporto informativo è redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dal funzionario che dirige la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario cui il dattilografo è addetto.
Art. 15.      I dattilografi non possono essere destinati o comandati presso uffici diversi da quelli stabiliti a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, nè possono essere loro [...]
Art. 16.      Sono vietati il collocamento fuori ruolo dei dattilografi e la loro applicazione ad uffici giudiziari diversi da quello al quale essi sono assegnati.
Art. 17.      Il Ministro per la grazia e giustizia esercita la sorveglianza su tutto il personale di dattilografia.
Art. 18.      Il dattilografo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste nel capo I del titolo VII della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ma la sanzione della [...]
Art. 19.      La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio, e non può avere durata superiore a sei mesi.
Art. 20.      La sanzione dell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio può essere inflitta per un periodo non inferiore ad un mese, nè superiore a sei mesi.
Art. 21.      La censura è inflitta dal magistrato capo dell'ufficio al quale il dattilografo è addetto, osservate le disposizioni degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 [...]
Art. 22.      Nel procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dalla censura, la competenza della Commissione di vigilanza e di disciplina si determina in relazione all'ufficio nel [...]
Art. 23.      Il procuratore generale presso l'ufficio nel quale è istituita la Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma dell'articolo precedente esercita, nel procedimento disciplinare a [...]
Art. 24.      Nei casi previsti dagli articoli 88, 89 e 90 e dal capo II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , al dattilografo - ferme le disposizioni dell'art. 12 [...]
Art. 25.      I dattilografi sono iscritti nel ruolo di anzianità del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in quattro quadri di classificazione corrispondenti agli stipendi indicati nella [...]
Art. 26.      Ferma la disposizione dell'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i capi delle Corti, secondo la rispettiva competenza a norma dell'art. 17, [...]
Art. 27.      I dattilografi sono collocati in aspettativa con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 28.      I periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia e quelli durante i quali il dattilografo è stato allontanato dal servizio con privazione dello stipendio non sono utili per nessun [...]
Art. 29.      Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 71.3.73 - D.P.R. 28 marzo 1957, n. 874.

Norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

(G.U. 5 ottobre 1957, n. 247).

 

     Art. 1.

     Gli appartenenti al ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato con la qualifica di dattilografi negli uffici giudiziari.

     Le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in genere, le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli impiegati civili dello Stato si applicano ai dattilografi per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente ordinamento e compatibilmente con l'ordinamento stesso.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti dello Stato, ai dattilografi sono attribuiti, in relazione allo stipendio di cui sono provvisti secondo la tabella B annessa alla legge istitutiva ed esclusivamente agli effetti particolari previsti dalle disposizioni medesime, i seguenti coefficienti stabiliti nella tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

     dattilografo con stipendio iniziale, coefficiente 157;

     dattilografo con stipendio dopo 4 anni dal precedente, coefficiente 180;

     dattilografo con stipendio dopo 8 anni dal precedente, coefficiente 202;

     dattilografo con stipendio dopo 10 anni dal precedente, coefficiente 229.

 

          Art. 2.

     Il personale di dattilografia è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare senza distinzione di sesso, i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

 

          Art. 3.

     Il concorso ai posti di dattilografo negli uffici giudiziari è indetto con decreto Ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

     E' in facoltà del Ministro, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso limitatamente ad uno o più distretti di Corte di appello.

     I vincitori del concorso di cui al comma precedente non possono essere trasferiti ad uffici giudiziari appartenenti a distretti diversi da quelli per i quali il concorso è stato indetto se non dopo almeno cinque anni dalla nomina.

 

          Art. 4.

     L'esame di concorso ha luogo in Roma.

     La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

     a) dal direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali nel Ministero di grazia e giustizia;

     b) dal direttore dell'ufficio secondo (cancellerie e segreterie giudiziarie) dello stesso ufficio superiore del personale e degli affari generali;

     c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di 1 classe;

     d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

     Sono nominati componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio secondo del personale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di 1 classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica.

     La Commissione è presieduta dal direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il direttore dell'ufficio secondo (cancellerie e segreterie) dello stesso ufficio superiore del personale, il quale è a sua volta sostituito dal magistrato supplente.

     Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più funzionari di cancelleria in servizio nel Ministero.

 

          Art. 5.

     L'esame di concorso comprende:

     a) una prova scritta di lingua italiana;

     b) una prova pratica di dattilografia.

 

          Art. 6.

     La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, scelto dalla Commissione la mattina stessa dell'esame, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate, con perfetta conoscenza dell'ortografia.

 

          Art. 7.

     La prova pratica di dattilografia comprende:

     a) un saggio di scrittura sotto dettato, su carta bianca e senza capoversi, con la velocità di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo. Durata della prova: cinque minuti;

     b) un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. Durata della prova: quindici minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano loro sottoposto in un tempo minore, potranno, al fine di dare piena prova della velocità in cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

     In entrambi i saggi non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

     Nella valutazione dell'uno e dell'altro saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

     Per l'espletamento del saggio indicato in a) è utilizzata parte del brano che servirà per il saggio indicato in b).

     Tale brano, di lunghezza non inferiore a due facciate di carta uso bollo, è prescelto di giorno in giorno, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione esaminatrice, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica dell'anno in corso o degli anni precedenti: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio di copiatura.

     Il brano deve essere, per quanto possibile, di giorno in giorno diverso.

     Il risultato della prova pratica è reso pubblico a norma dell'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 8.

     La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

     Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta.

     Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, ed una media complessiva non inferiore ai quattordici ventesimi.

     I concorrenti idonei sono collocati nella graduatoria di merito dell'esame secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

 

          Art. 9.

     I vincitori del concorso sono nominati, con decreto Ministeriale, dattilografi in prova, e destinati agli uffici giudiziari indicati nel decreto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

     Per la nomina in ruolo si osservano le disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ma il giudizio favorevole è espresso dalla Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al seguente art. 11, sulla base dei rapporti informativi redatti dai magistrati dirigenti gli uffici nei quali è stato compiuto il periodo di prova.

 

          Art. 10.

     I dattilografi devono assumere servizio nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina.

     Per esigenze di servizio, il Ministro può abbreviare il termine anzidetto e può altresì disporre che il dattilografo assuma servizio anche prima della pubblicazione prevista nel comma precedente.

     Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di trasferimento. Inoltre il Ministro ha facoltà di disporre che il dattilografo trasferito assuma servizio nel nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

     In caso di trasferimento, il Ministro può anche disporre, per ragioni di servizio, che il dattilografo continui a svolgere le sue mansioni nel precedente ufficio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. Dal compimento di tale periodo decorre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo, ferma la facoltà di abbreviazione prevista dal secondo comma.

 

          Art. 11.

     Le attribuzioni che per gli altri impiegati civili dello Stato sono demandate al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei confronti dei dattilografi, dalla Commissione di vigilanza e di disciplina istituita presso la Corte di cassazione e presso ciascuna Corte di appello a norma dell'art. 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

     Salva la disposizione dell'art. 22, relativamente alla competenza nel procedimento disciplinare, la Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte di cassazione esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei dattilografi addetti agli uffici giudicanti e requirenti della stessa Corte; e la Commissione di vigilanza e di disciplina istituita presso ciascuna Corte di appello esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei dattilografi addetti agli uffici giudicanti e requirenti compresi nella circoscrizione territoriale della Corte medesima.

     Il parere per la riammissione in servizio del dattilografo, nella ipotesi prevista dall'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è espresso dalla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del comma precedente in relazione all'ufficio cui il dattilografo era addetto al momento della cessazione dal servizio.

     Resta ferma la competenza del Consiglio di amministrazione nelle ipotesi previste dagli articoli 32, ultimo comma, 54, 72, secondo comma, 74, primo comma e 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 12.

     Gli stipendi successivi a quello iniziale, indicati nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono attribuiti con decreto Ministeriale previo parere della competente Commissione di vigilanza e di disciplina. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

     Quando è dato parere, o emesso provvedimento contrario all'attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.

     L'attribuzione del nuovo stipendio ha effetto dalla data di compimento del periodo di tempo indicato nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e computata a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge medesima; nel caso previsto dal comma precedente, il nuovo stipendio decorre dalla data del decreto di attribuzione.

 

          Art. 13.

     L'attribuzione degli stipendi successivi a quello iniziale è sospesa allorquando nei confronti del dattilografo è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a norma degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Quando il dattilografo è deferito al giudizio della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al successivo art. 22, senza però essere anche sospeso cautelarmente dal servizio, il Ministro, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del precedente art. 11, secondo comma, può disporre che ogni determinazione relativa alla attribuzione del nuovo stipendio sia rinviata all'esito del giudizio disciplinare.

 

          Art. 14.

     Il rapporto informativo è redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dal funzionario che dirige la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario cui il dattilografo è addetto.

     Il giudizio complessivo è espresso dal magistrato dirigente dell'ufficio stesso, con le qualifiche previste in generale per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Detto giudizio complessivo deve essere motivato e redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

 

          Art. 15.

     I dattilografi non possono essere destinati o comandati presso uffici diversi da quelli stabiliti a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, nè possono essere loro affidate mansioni diverse da quelle di copia con i servizi ad essi inerenti.

 

          Art. 16.

     Sono vietati il collocamento fuori ruolo dei dattilografi e la loro applicazione ad uffici giudiziari diversi da quello al quale essi sono assegnati.

 

          Art. 17.

     Il Ministro per la grazia e giustizia esercita la sorveglianza su tutto il personale di dattilografia.

     I capi degli uffici giudiziari esercitano la sorveglianza sul personale di dattilografia addetto al proprio ufficio ed agli uffici che, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, sono sottoposti al loro potere di sorveglianza.

     Lo stesso personale è sottoposto, oltre alla sorveglianza di cui ai commi precedenti, anche a quella dei funzionari preposti alle cancellerie ed alle segreterie dei rispettivi uffici.

 

          Art. 18.

     Il dattilografo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste nel capo I del titolo VII della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ma la sanzione della sospensione dalla qualifica è denominata "allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio".

 

          Art. 19.

     La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio, e non può avere durata superiore a sei mesi.

     La riduzione dello stipendio ritarda di un anno l'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

 

          Art. 20.

     La sanzione dell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio può essere inflitta per un periodo non inferiore ad un mese, nè superiore a sei mesi.

     Al dattilografo allontanato dal servizio è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

     L'allontanamento dal servizio, a seconda che abbia durata superiore o no a tre mesi, ritarda rispettivamente di tre o di due anni l'aumento periodico dello stipendio.

     Per effetto dell'anzidetta sanzione, inoltre, l'attribuzione dello stipendio successivo a quello di cui il dattilografo era provvisto al momento della infrazione secondo la tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, non può aver luogo se non siano decorsi almeno due anni dalla infrazione stessa.

     Il tempo durante il quale il dattilografo è stato allontanato dal servizio con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell'anzianità.

 

          Art. 21.

     La censura è inflitta dal magistrato capo dell'ufficio al quale il dattilografo è addetto, osservate le disposizioni degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 22.

     Nel procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dalla censura, la competenza della Commissione di vigilanza e di disciplina si determina in relazione all'ufficio nel quale il dattilografo prestava servizio quando commise il fatto per il quale si procede.

 

          Art. 23.

     Il procuratore generale presso l'ufficio nel quale è istituita la Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma dell'articolo precedente esercita, nel procedimento disciplinare a carico dei dattilografi, le attribuzioni che le disposizioni generali in vigore per gli impiegati civili dello Stato demandano al capo del personale.

     Il procuratore generale ha facoltà di delegare, per il compimento anche di singoli atti, altro magistrato del pubblico ministero.

     Delle infrazioni disciplinari di cui abbia avuto notizia, dei provvedimenti adottati e dell'esito del procedimento disciplinare eventualmente promosso, il procuratore generale deve dare comunicazione all'ufficio superiore del personale del Ministero di grazia e giustizia.

     Il procedimento disciplinare può essere disposto anche dal Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 24.

     Nei casi previsti dagli articoli 88, 89 e 90 e dal capo II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , al dattilografo - ferme le disposizioni dell'art. 12 del presente decreto per l'attribuzione degli stipendi successivi a quello iniziale - sono corrisposti tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario e dedotte le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno alimentare.

 

          Art. 25.

     I dattilografi sono iscritti nel ruolo di anzianità del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in quattro quadri di classificazione corrispondenti agli stipendi indicati nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

     I dattilografi in prova sono iscritti nel quadro corrispondente allo stipendio iniziale, nell'ordine cronologico dei decreti di nomina, ed osservato altresì l'ordine della graduatoria di merito del concorso di ammissione.

     I dattilografi provvisti di stipendi successivi all'iniziale sono iscritti nei relativi quadri di classificazione secondo la data di decorrenza degli stipendi medesimi.

     Nei decreti collettivi, i dattilografi sono iscritti nell'ordine in cui essi erano collocati nel precedente quadro di classificazione.

 

          Art. 26.

     Ferma la disposizione dell'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i capi delle Corti, secondo la rispettiva competenza a norma dell'art. 17, secondo comma, possono, per gravi motivi, concedere ai dattilografi congedi straordinari per non più di trenta giorni, dandone comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.

     Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere congedi straordinari fino a un massimo di sessanta giorni, osservate le disposizioni dell'art. 40 del decreto citato nel comma precedente.

 

          Art. 27.

     I dattilografi sono collocati in aspettativa con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 28.

     I periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia e quelli durante i quali il dattilografo è stato allontanato dal servizio con privazione dello stipendio non sono utili per nessun effetto.

     Il dattilografo in aspettativa per motivi di famiglia consegue gli aumenti periodici e lo scatto di stipendio maturati successivamente all'inizio di tale scatto con un ritardo pari alla durata dell'aspettativa.

     Nel caso di sanzioni disciplinari, il ritardo di cui al comma precedente è regolato dalle disposizioni degli articoli 19 e 20.

 

          Art. 29.

     Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.