§ 71.3.19 - D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352.
Disposizioni sul personale della Magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:30/04/1946
Numero:352


Sommario
Art. 1.      I vice pretori onorari, dopo almeno tre anni di servizio, i dottori in giurisprudenza che abbiano conseguito la laurea con voti 110 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 27, [...]
Art. 2.      Durante l'incarico, a coloro che ne sono investiti si applicano le norme del vigente Ordinamento giudiziario concernenti i magistrati di carriera, per quanto riguarda le incompatibilità e la [...]
Art. 3.      Gli incarichi di cui all'art. 1 cesseranno con la pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso speciale per aggiunto di cui al successivo art. 4.
Art. 4.      Coloro che avranno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno tre anni, le funzioni conferite ai sensi dei precedenti articoli, potranno, previo parere favorevole del Consiglio [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Gli articoli 256, 257 e 261 delle norme transitorie del vigente Ordinamento giudiziario sono abrogati, ed i magistrati in essi indicati possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli [...]
Art. 7.      Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di destinare temporaneamente, per imprescindibili esigenze di servizio, personale in soprannumero alle piante [...]
Art. 8.      E' prorogata fino al 31 dicembre 1947 la applicabilità delle seguenti disposizioni:
Art. 9.      E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 71.3.19 - D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352. [1]

Disposizioni sul personale della Magistratura.

(G.U. 28 maggio 1946, n. 123).

 

     Art. 1.

     I vice pretori onorari, dopo almeno tre anni di servizio, i dottori in giurisprudenza che abbiano conseguito la laurea con voti 110 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 27, oppure abbiano conseguito la laurea con 99 voti e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 24, ma abbiano tre anni di effettivo esercizio come procuratori legali, possono, entro i limiti della metà delle vacanze nei corrispondenti ruoli organici della magistratura, essere incaricati di esercitare le funzioni di pretore, di giudice o di sostituto, in corrispondenza, per ciascun ufficio giudiziario, di posti vacanti o occupati da magistrati che non vi prestino effettivo servizio.

     L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo motivato parere favorevole del Consiglio giudiziario della Corte di appello del distretto di residenza, integrato da un avvocato nominato dai capi di Corte su designazione del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

     Con il 31 dicembre 1946 cessa la facoltà del Ministro di disporre nuovi incarichi ai sensi dei precedenti commi.

 

          Art. 2.

     Durante l'incarico, a coloro che ne sono investiti si applicano le norme del vigente Ordinamento giudiziario concernenti i magistrati di carriera, per quanto riguarda le incompatibilità e la disciplina, e sono corrisposte la retribuzione iniziale annessa al grado decimo, nonché tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di detto grado.

     Gli avvocati e procuratori legali devono essere cancellati dagli albi professionali all'atto del conferimento dell'incarico, alla cessazione del quale sono nuovamente iscritti negli albi medesimi, computandosi come utile, ai fini della relativa anzianità, anche il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico suddetto.

 

          Art. 3.

     Gli incarichi di cui all'art. 1 cesseranno con la pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso speciale per aggiunto di cui al successivo art. 4.

     Anche prima di tale data, l'incarico può essere revocato in ogni tempo, su parere conforme del Consiglio giudiziario costituito ai sensi del precedente art. 1.

     Avverso il parere del Consiglio giudiziario possono ricorrere al Consiglio superiore della magistratura l'interessato ed il Ministro, rispettivamente entro dieci ed entro trenta giorni dalla comunicazione.

     Salvo il caso di revoca per motivi disciplinari o per vincita del concorso di cui al successivo art. 4, o a domanda dell'interessato, all'atto della cessazione dell'incarico è corrisposta una indennità pari ad una mensilità dello stipendio, per ogni anno o frazione di anno di servizio, escluse tutte le altre competenze menzionate nel primo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Coloro che avranno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno tre anni, le funzioni conferite ai sensi dei precedenti articoli, potranno, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, se non avranno superati i 40 anni di età, ad un concorso speciale, ad essi riservato, per il conferimento di non più di duecento posti di aggiunto giudiziario.

     Tale concorso che si svolgerà con le modalità stabilite negli articoli 133, 134 e 135 del vigente Ordinamento giudiziario, avrà luogo una volta tanto, dopo l'espletamento del primo esame per aggiunto, bandito per i vincitori del concorso per uditore che sarà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     Gli articoli 256, 257 e 261 delle norme transitorie del vigente Ordinamento giudiziario sono abrogati, ed i magistrati in essi indicati possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell'Ordinamento medesimo.

 

          Art. 7.

     Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di destinare temporaneamente, per imprescindibili esigenze di servizio, personale in soprannumero alle piante organiche dei vari uffici giudiziari.

     La disposizione si applica anche al personale previsto dagli articoli 1 e 4 del presente decreto.

 

          Art. 8.

     E' prorogata fino al 31 dicembre 1947 la applicabilità delle seguenti disposizioni:

     art. 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, con disposizioni sul personale della magistratura;

     legge 28 gennaio 1943, n. 33, sulla sospensione del collocamento a riposo del personale giudiziario, escluso il capoverso dell'art. 1;

     decreto legislativo luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320, sul richiamo in servizio dei magistrati;

     articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, con disposizioni temporanee relative al personale giudiziario;

     decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, circa le applicazioni e supplenze con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

     Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, sulla promozione ad aggiunto senza esami con riserva di anzianità, sono applicabili anche dopo la cessazione dello stato di guerra, per quegli uditori che, alla data di tale cessazione, abbiano compiuto il biennio della nomina, previsto dall'art. 1 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale.

 

          Art. 9.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

     Nei territori non ancora restituiti alla amministrazione del Governo italiana , esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, oda quella in cui venga dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.