§ 71.3.12 - D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 233.
Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:03/05/1945
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Temporanea abolizione della prova orale nel concorso per la Cassazione.
Art. 2.  Attribuzione delle vacanze impreviste.
Art. 3.  Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione.
Art. 4.  Promozioni con effetto giuridico retroattivo - Servizio prestato nel grado precedente prima della data cui retroagisce la promozione.


§ 71.3.12 - D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 233. [1]

Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione.

(G.U. 24 maggio 1945, n. 62).

 

     Art. 1. Temporanea abolizione della prova orale nel concorso per la Cassazione.

     Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di Cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, è temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

 

          Art. 2. Attribuzione delle vacanze impreviste. [2]

 

          Art. 3. Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione.

     Entro tre mesi dalla restituzione delle regioni liberate alla amministrazione del Governo italiano, sarà indetto un unico concorso, rispettivamente per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione, in sostituzione di quelli non banditi in dipendenza dello stato di guerra.

     Entro lo stesso termine sarà indetto lo scrutinio per le promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione.

 

          Art. 4. Promozioni con effetto giuridico retroattivo - Servizio prestato nel grado precedente prima della data cui retroagisce la promozione.

     Ai fini di qualsiasi ulteriore avanzamento in carriera, se l'ultima promozione è stata conferita con efficacia retroattiva, si computa come effettivo servizio nel grado con essa conseguito quello prestato nel precedente dopo la data a cui risalgono gli effetti giuridici della promozione stessa.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.