Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 03/05/1945 |
Numero: | 233 |
Sommario |
Art. 1. Temporanea abolizione della prova orale nel concorso per la Cassazione. |
Art. 2. Attribuzione delle vacanze impreviste. |
Art. 3. Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione. |
Art. 4. Promozioni con effetto giuridico retroattivo - Servizio prestato nel grado precedente prima della data cui retroagisce la promozione. |
§ 71.3.12 - D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 233. [1]
Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione.
(G.U. 24 maggio 1945, n. 62).
Art. 1. Temporanea abolizione della prova orale nel concorso per la Cassazione.
Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di Cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, è temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 2. Attribuzione delle vacanze impreviste. [2]
Art. 3. Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione.
Entro tre mesi dalla restituzione delle regioni liberate alla amministrazione del Governo italiano, sarà indetto un unico concorso, rispettivamente per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione, in sostituzione di quelli non banditi in dipendenza dello stato di guerra.
Entro lo stesso termine sarà indetto lo scrutinio per le promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione.
Art. 4. Promozioni con effetto giuridico retroattivo - Servizio prestato nel grado precedente prima della data cui retroagisce la promozione.
Ai fini di qualsiasi ulteriore avanzamento in carriera, se l'ultima promozione è stata conferita con efficacia retroattiva, si computa come effettivo servizio nel grado con essa conseguito quello prestato nel precedente dopo la data a cui risalgono gli effetti giuridici della promozione stessa.
[1] Abrogato dall'art. 2 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della