Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 18/01/1945 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Per la durata dell'attuale stato di guerra la misura dei diritti spettanti alle cancellerie giudiziarie del Regno, stabilita dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 7 [...] |
Art. 2. La ripartizione dei proventi, alla quale concorrono anche i funzionari di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia, sarà regolata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", ed ha effetto dalla data stessa per le province che a tale data risultino [...] |
§ 71.3.9 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 22.
Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.
(G.U. 20 febbraio 1945, n. 22).
Per la durata dell'attuale stato di guerra la misura dei diritti spettanti alle cancellerie giudiziarie del Regno, stabilita dall'articolo unico del
E', altresì, raddoppiato il decimo spettante ai cancellieri sulle somme da essi recuperate a norma dell'art. 5 della
La ripartizione dei proventi, alla quale concorrono anche i funzionari di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia, sarà regolata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", ed ha effetto dalla data stessa per le province che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.
Nelle altre province il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.