Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 22/04/1953 |
Numero: | 330 |
Sommario |
Art. 1. Le tabelle A, B ed E, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge |
Art. 2. Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella B, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno [...] |
Art. 3. La presente legge avrà completa attuazione non oltre il 1° novembre 1953 |
§71.2.4b - Legge 22 aprile 1953, n. 330.
Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello.
(G.U. 12 maggio 1953, n. 108).
Le tabelle A, B ed E, allegate al
Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella B, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l'art. 2, comma quarto, del
La presente legge avrà completa attuazione non oltre il 1° novembre 1953.
Tabelle
(Omissis)