§ 68.8.3 - D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956.
Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.8 successioni
Data:18/12/1984
Numero:956


Sommario
Art. 1.      Il registro generale dei testamenti, istituito con la legge 25 maggio 1981, n. 307, è tenuto con sistema automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici.
Art. 2.      La scheda che i notai e gli esercenti temporanei le funzioni notarili devono trasmettere all'archivio notarile ai sensi dell'art. 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, deve essere redatta su [...]
Art. 3.      Il notaio che riceve in deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere all'archivio [...]
Art. 4.      Il notaio al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere, entro dieci giorni dalla [...]
Art. 5.      L'autorità consolare che riceve uno degli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve trasmettere, entro [...]
Art. 6.      Ogni archivio notarile distrettuale deve tenere un registro per la ricezione delle schede di cui ai precedenti articoli 2 e 5, nel quale sono annotati: numero progressivo generale; numero [...]
Art. 7.      Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale, entro tre giorni feriali dalla ricezione delle schede di cui ai precedenti articoli 2 e 4, deve trasmettere i dati in esse contenuti al [...]
Art. 8.      Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale che riceve la scheda di cui al precedente art. 2, effettua, senza indugio, il riscontro dei dati in essa contenuti con quelli riportati, ai [...]
Art. 9.      Il conservatore dell'archivio notarile che riceve uno degli atti di cui all'art. 13, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, ovvero riceve in deposito, in originale o in copia, un atto [...]
Art. 10.      Il conservatore dell'archivio notarile presso il quale viene depositato un testamento speciale a norma degli articoli 610, 614 e 617 del codice civile, deve trasmettere al registro generale dei [...]
Art. 11.      Con decreto del Ministro di grazia e giustizia potrà essere consentito ai notai di trasmettere, unitamente alla scheda di cui al precedente art. 2, un supporto magnetico, con le caratteristiche [...]
Art. 12.      L'ufficio centrale degli archivi notarili provvede ad immettere nel sistema di elaborazione elettronica i dati ad esso pervenuti dagli archivi notarili distrettuali o da altre autorità. La [...]
Art. 13.      La richiesta del certificato delle iscrizioni relative ad una persona defunta deve essere rivolta al conservatore del registro generale dei testamenti e deve essere accompagnata oltre che dal [...]
Art. 14.      Il conservatore del registro generale dei testamenti, entro quindici giorni da quando riceve la scheda in cui è contenuta la richiesta di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 25 maggio 1981, [...]
Art. 15.      Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento ciascun notaio deve trasmettere al competente archivio notarile una scheda contenente i dati di cui al precedente art. 2 per gli [...]


§ 68.8.3 - D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956.

Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti.

(G.U. 24 gennaio 1985, n. 20).

 

     E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti, composto di quindici articoli.

 

Regolamento

 

     Art. 1.

     Il registro generale dei testamenti, istituito con la legge 25 maggio 1981, n. 307, è tenuto con sistema automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici.

     Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla certificazione, alla correzione, alla cancellazione e alla integrazione dei dati del registro generale dei testamenti devono svolgersi nell'assoluto rispetto dei principi di segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307, e dal presente regolamento, e con tutte le garanzie necessarie ad impedire la dispersione dei dati.

 

          Art. 2.

     La scheda che i notai e gli esercenti temporanei le funzioni notarili devono trasmettere all'archivio notarile ai sensi dell'art. 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, deve essere redatta su modello a stampa conforme a quello approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     La scheda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

     1) Forma dell'atto:

     a) testamento pubblico;

     b) deposito di testamento segreto;

     c) testamento speciale;

     d) deposito di testamento olografo;

     e) passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi;

     f) pubblicazione di testamento segreto;

     g) pubblicazione di testamento olografo;

     h) ritiro di testamento segreto;

     i) ritiro di testamento olografo;

     l) revocazione di disposizioni testamentarie;

     m) revocazione di revocazione di disposizioni testamentarie;

     n) deposito di atto notarile rogato in Paese estero, contenente uno degli atti indicati nelle precedenti lettere da a) ad m).

     2) Data:

     a) del testamento pubblico;

     b) del verbale di deposito del testamento segreto;

     c) del testamento speciale;

     d) del verbale di deposito del testamento olografo;

     e) del verbale di passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi;

     f) del verbale di pubblicazione del testamento segreto;

     g) del verbale di pubblicazione del testamento olografo;

     h) del verbale di ritiro del testamento segreto;

     i) del verbale di ritiro del testamento olografo;

     l) dell'atto di revocazione delle disposizioni testamentarie;

     m) dell'atto di revocazione della revocazione delle disposizioni testamentarie;

     n) del verbale di deposito dell'atto notarile rogato in Paese estero.

     Nei casi di cui alle lettere d) e g) deve essere indicata, ove risulti, anche la data di redazione del testamento olografo. Nel caso di cui alla lettera e) deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del testamento pubblico. Nel caso di cui alla lettera f) deve essere indicata anche la data e il numero di repertorio del verbale di deposito del testamento segreto. Nei casi di cui alle lettere h) ed i) deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del verbale di deposito del testamento segreto o olografo. Nel caso di cui alla lettera l) deve essere indicata, ove risulti, la forma, la data, il numero di repertorio ed il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto di ultima volontà revocato. Nel caso di cui alla lettera m) deve essere indicata la data, il numero di repertorio ed il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto di revocazione. Nel caso di cui alla lettera n) devono essere indicati anche il cognome e nome del notaio estero, la sua residenza, nonché la forma e la data dell'atto redatto all'estero.

     3) Numero di repertorio;

     4) Cognome, nome, qualifica e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto ovvero che ne è depositario;

     5) Cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

     6) Eventuale richiesta del testatore che l'atto di ultima volontà venga iscritto anche in altri registri di Stati aderenti alla convenzione firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

     La scheda, in triplice esemplare, datata e sottoscritta dal pubblico ufficiale che ha l'obbligo della trasmissione, deve essere spedita in busta chiusa raccomandata ovvero consegnata all'archivio notarile distrettuale competente, entro il decimo giorno successivo a quello in cui l'atto soggetto ad iscrizione è stato rogato ovvero ricevuto in deposito.

     L'archivio notarile restituisce per ricevuta uno dei tre esemplari.

 

          Art. 3.

     Il notaio che riceve in deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere all'archivio notarile, entro dieci giorni dalla data del verbale, la scheda di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Il notaio al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere, entro dieci giorni dalla notifica, al competente archivio notarile, ai sensi del precedente art. 2, una scheda sulla quale sono indicate la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

     Allo stesso obbligo sono tenuti gli esercenti temporanei le funzioni notarili, nonché le autorità consolari.

     Il conservatore dell'archivio notarile al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti e conservati nell'archivio notarile, deve trasmettere, entro tre giorni dalla notifica, al suddetto registro i dati di cui al primo comma.

 

          Art. 5.

     L'autorità consolare che riceve uno degli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve trasmettere, entro dieci giorni, la scheda di cui al precedente art. 2 direttamente all'archivio notarile competente ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307. In essa sono indicati, in luogo dei dati di cui al precedente art. 2, n. 4, la qualità del pubblico ufficiale, la denominazione e la sede dell'autorità consolare.

 

          Art. 6.

     Ogni archivio notarile distrettuale deve tenere un registro per la ricezione delle schede di cui ai precedenti articoli 2 e 5, nel quale sono annotati: numero progressivo generale; numero progressivo per notaio; data di arrivo in archivio; cognome, nome e sede del notaio; cognome, nome, data, e luogo di nascita e residenza del testatore; forma; data e numero di repertorio dell'atto; data in cui la scheda viene trasmessa al registro generale dei testamenti.

     Nel registro di cui al comma precedente devono essere annotate anche le schede che pervengono da pubblici ufficiali diversi dai notai, nonché le schede che il conservatore trasmette al registro generale dei testamenti ai sensi dell'art. 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307.

     Tutte le schede annotate nel registro ai sensi dei commi precedenti sono raccolte in fascicoli separati per notaio o altro pubblico ufficiale.

     In luogo delle schede potranno essere conservate riproduzioni fotografiche sostitutive ai sensi dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     Il registro e le schede sopra indicate sono conservate ai sensi dell'art. 153, quarto comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

 

          Art. 7.

     Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale, entro tre giorni feriali dalla ricezione delle schede di cui ai precedenti articoli 2 e 4, deve trasmettere i dati in esse contenuti al registro generale dei testamenti.

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità di trasmissione dei dati: la trasmissione potrà essere effettuata inviando uno dei tre esemplari pervenuti, ovvero riproducendone il contenuto su supporti cartacei o magnetici, ovvero mediante sistemi di teletrasmissione; potranno essere stabilite, a seconda dell'importanza degli archivi, modalità diverse di trasmissione dei dati.

 

          Art. 8.

     Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale che riceve la scheda di cui al precedente art. 2, effettua, senza indugio, il riscontro dei dati in essa contenuti con quelli riportati, ai sensi dell'art. 79, secondo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sulla busta in cui è racchiusa copia del testamento pubblico, nonché con quelli riportati sulle copie dei repertori di cui all'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Qualora il conservatore accerti la mancata corrispondenza di alcuno dei suddetti dati, deve chiedere con lettera raccomandata delucidazioni al notaio, il quale le deve fornire entro i cinque giorni feriali successivi. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 della legge 25 maggio 1981, n. 307, il notaio che nella scheda abbia omesso o erroneamente indicato uno dei dati di cui al precedente art. 2, deve trasmettere, entro cinque giorni da quando ha notizia dell'omissione o dell'errore, una nuova scheda sulla quale dovrà risultare chiaramente che sostituisce quella precedente errata. Il conservatore procede come indicato al precedente art. 7.

     In occasione delle ispezioni di cui all'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i capi delle circoscrizioni ispettive ed i conservatori degli archivi notarili accerteranno anche la esatta corrispondenza tra i dati indicati nelle schede di cui al precedente art. 2 e quelli desumibili dagli atti e repertori presentati dal notaio. Qualora vengano accertate discordanze, si deve procedere come indicato nel comma precedente.

 

          Art. 9.

     Il conservatore dell'archivio notarile che riceve uno degli atti di cui all'art. 13, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, ovvero riceve in deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere al registro stesso, entro i tre giorni feriali successivi, con le modalità di cui al precedente art. 7, i dati di cui all'art. 2.

     Il conservatore dell'archivio notarile che riceve in deposito gli atti di un notaio cessato o trasferito deve, entro dieci giorni dalla data del verbale di verificazione, trasmettere al registro generale dei testamenti i dati relativi alle schede che il notaio non aveva ancora trasmesso.

     Il conservatore dell'archivio notarile deve comunicare al registro generale dei testamenti, entro i tre giorni feriali successivi alla chiusura del verbale di deposito, l'avvenuta consegna all'archivio degli atti dei notai cessati o trasferiti. Di tale consegna deve essere effettuata annotazione integrativa nel registro generale dei testamenti, di modo che nel certificato di cui al successivo art. 13 risulti l'archivio presso cui l'atto iscritto trovasi depositato.

     Per la trasmissione al registro generale dei testamenti dei dati previsti nel primo comma, il conservatore dell'archivio notarile deve compilare una scheda contenente i dati di cui al precedente art. 2: in essa, in luogo del cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale, è indicato l'archivio notarile in cui è stato ricevuto l'atto.

 

          Art. 10.

     Il conservatore dell'archivio notarile presso il quale viene depositato un testamento speciale a norma degli articoli 610, 614 e 617 del codice civile, deve trasmettere al registro generale dei testamenti, entro i successivi tre giorni feriali, i dati di cui al precedente art. 2. Nella relativa scheda devono essere indicati cognome, nome, qualità ed eventualmente sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento speciale.

 

          Art. 11.

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia potrà essere consentito ai notai di trasmettere, unitamente alla scheda di cui al precedente art. 2, un supporto magnetico, con le caratteristiche stabilite dallo stesso decreto, contenente i medesimi dati riportati nella scheda stessa.

 

          Art. 12.

     L'ufficio centrale degli archivi notarili provvede ad immettere nel sistema di elaborazione elettronica i dati ad esso pervenuti dagli archivi notarili distrettuali o da altre autorità. La documentazione relativa è conservata in originale ovvero mediante riproduzione fotografica sostitutiva ai sensi dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     Nessuna modifica può essere apportata ai dati definitivamente immessi nel registro generale dei testamenti, senza ordine scritto del conservatore del registro stesso. Di ciascuna modifica deve rimanere traccia, con indicazione della data della sua immissione.

 

          Art. 13.

     La richiesta del certificato delle iscrizioni relative ad una persona defunta deve essere rivolta al conservatore del registro generale dei testamenti e deve essere accompagnata oltre che dal documento indicato nell'art. 6, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, anche dalla ricevuta comprovante il versamento sul conto corrente postale, che all'uopo verrà aperto, intestato a "Registro generale dei testamenti", della tassa di lire diecimila e dell'importo dei valori bollati. La richiesta può essere presentata anche presso un archivio notarile distrettuale.

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro delle finanze ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono fissate le disposizioni per il servizio di riscossione delle tasse e potranno essere previste forme decentrate di rilascio dei certificati.

     Il certificato è rilasciato con sistema automatizzato e deve contenere tutte le iscrizioni relative alla persona defunta.

     In esso deve altresì risultare l'archivio presso cui è depositato l'atto, qualora il notaio sia cessato o trasferito.

 

          Art. 14.

     Il conservatore del registro generale dei testamenti, entro quindici giorni da quando riceve la scheda in cui è contenuta la richiesta di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, deve trasmettere al competente organismo dello Stato estero la richiesta di iscrizione nel corrispondente registro dei testamenti, inviando una scheda contenente le indicazioni di cui al precedente art. 2

 

          Art. 15.

     Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento ciascun notaio deve trasmettere al competente archivio notarile una scheda contenente i dati di cui al precedente art. 2 per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro generale dei testamenti da esso rogati o ricevuti in deposito dopo il 1° gennaio 1950 nel distretto in cui continua a svolgere la sua attività. Per i testamenti ricevuti o pubblicati prima del 24 luglio 1957 la data di nascita mancante è sostituita dalla paternità.

     L'archivio notarile effettua il riscontro della scheda con i dati contenuti nell'indice di cui all'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed all'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e ne effettua la trasmissione al registro generale dei testamenti ai sensi del precedente art. 7.

     Gli archivi notarili devono trasmettere al registro generale dei testamenti, entro un triennio dalla entrata in vigore del presente regolamento, i dati di cui al precedente art. 2 per ogni atto soggetto ad iscrizione ricevuto, a decorrere dal 1° gennaio 1950, da notai cessati o trasferiti ad altro distretto nonché da autorità consolari. I dati sono desunti dall'indice di cui al comma precedente ed integrati con gli elementi rilevabili dagli atti e repertori conservati in archivio.