§ 67.4.99 – L. 28 ottobre 1962, n. 1602.
Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:28/10/1962
Numero:1602


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 67.4.99 – L. 28 ottobre 1962, n. 1602.

Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare.

(G.U. 29 novembre 1962, n. 304).

 

     Art. 1.

     Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, numero 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:

     a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;

     b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.

 

          Art. 2.

     Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:

     a) le malattie infettive nel periodo di contagiosità;

     b) le malattie mentali che abbiano dato luogo a ricoveri in luoghi di cura, finchè non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.

     Non può comunque essere reimbarcato ed è dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;

     c) l'epilessia con crisi accertata.

     Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano più volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessità di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonchè quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravità tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attività di bordo.

 

          Art. 3.

     Gli inscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

     L'art. 3 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è abrogato.

 

          Art. 4.

     In caso di riconosciuta idoneità fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:

     1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;

     2) che il titolare non è affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.

     Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validità di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code [1].

     [Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi] [2].

 

          Art. 5.

     In relazione alle visite stabilite dall'art. 3, su richiesta delle Casse marittime, le autorità marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco.

     Agli effetti del presente articolo le Casse marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.

 

          Art. 6.

     Le Casse marittime, in occasione del rilascio del certificato di cui all'art. 3 della presente legge, debbono compiere un esame clinico completo, con particolare riguardo agli organi già sede di malattie per le quali il soggetto è stato assistito o giudicato temporaneamente inabile. Dall'accertamento della tubercolosi può venire escluso chi presenti attestato, non anteriore a tre mesi, di dispensario antitubercolare o dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dal quale risulti che il soggetto, non è affetto da malattie specifiche polmonari aggravabili e pericolose per gli altri.

     Anche nei soggetti apparentemente sani e senza precedenti di affezioni respiratorie, alla scadenza di visita biennale deve essere sempre praticato un esame radiologico rimettendo al sanitario della Cassa la valutazione della necessità o meno che esso sia completato da una radiografia.

     Quando si tratta di marittimi già prima assistiti per tubercolosi polmonare, il nuovo accertamento deve essere praticato presso i dispensari antitubercolari o presso i centri diagnostici dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e deve essere integrato da esami sierologici oltre che da quello batterioscopico.

     L'esame psichico è effettuato mediante colloquio col sanitario. Se risultino precedenti di psicopatia o segni di debolezza mentale, l'esame deve essere effettuato da uno specialista psichiatra.

     Devesi, inoltre, accertare che siano state effettuate le vaccinazioni prescritte dalle autorità sanitarie competenti.

 

          Art. 7.

     La visita medica d'imbarco, di cui all'art. 323 del Codice della navigazione, deve limitarsi a constatare l'esistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. Nel corso della visita medica devesi tener conto possibilmente dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.

 

          Art. 8.

     Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, è ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, da parte dell'autorità marittima, della Cassa marittima e del marittimo. L'autorità marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facoltà di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1° grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità.

 

          Art. 9.

     L'art. 14 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è integrato dal seguente comma:

     "Può ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneità permanente solo quando si tratti di infermità o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo".


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 23 settembre 2013, n. 113.

[2] Comma sostituito dall'art. 5 della L. 23 settembre 2013, n. 113 e abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 71.