§ 67.2.40 - D.M. 19 agosto 1991, n. 389.
Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:19/08/1991
Numero:389


Sommario
Art. 1.      1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere lo svolgimento degli esami presso le proprie sedi [...]
Art. 2.      1. Gli esami si svolgono davanti ad una commissione nominata, secondo le rispettive competenze, dal capo del circondario marittimo o dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - [...]
Art. 3.      1. I componenti della commissione d'esame, hanno diritto al trattamento di missione nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato da liquidarsi a carico degli enti e delle [...]
Art. 4.      1. Per essere ammesso agli esami il candidato deve presentare la domanda agli uffici marittimi o della motorizzazione civile competenti per territorio tramite l'ente o l'associazione nautica [...]
Art. 5.      1. Le modalità di svolgimento degli esami e i programmi sono quelli previsti per il conseguimento delle abilitazioni presso gli uffici marittimi o della motorizzazione civile di cui ai [...]
Art. 6.      1. Dell'esito degli esami viene data comunicazione all'ente o all'associazione nautica interessati.
Art. 7.      1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento il Ministero della marina mercantile e il Ministero dei trasporti redigono un apposito elenco degli enti e delle associazioni nautiche [...]
Art. 8.      1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, gli enti e le associazioni nautiche interessate devono inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del [...]
Art. 9.      1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale iscritte nell'elenco debbono comunicare alle due amministrazioni competenti ogni variazione relativa al possesso dei requisiti [...]
Art. 10.      1. Come previsto dall'art. 25 della legge n. 193 del 1986, con l'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della [...]


§ 67.2.40 - D.M. 19 agosto 1991, n. 389.

Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonchè per il rilascio delle patenti nautiche.

(G.U. 11 dicembre 1991, n. 290).

 

     Art. 1.

     1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere lo svolgimento degli esami presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato i relativi corsi di preparazione.

     A tal fine devono inoltrare apposita domanda alle capitanerie di porto o agli uffici circondariali marittimi o agli uffici provinciali della motorizzazione civile competenti per territorio.

     2. La domanda deve contenere:

     a) l'elenco nominativo dei candidati (non inferiore a 10 per ogni sessione di esame);

     b) l'indicazione della sede di svolgimento degli esami teorici e pratici;

     c) il nominativo del proprio rappresentante e del supplente in seno alla commissione d'esame.

     3. Devono inoltre essere trasmesse, in allegato, le domande di ammissione agli esami presentate dai candidati nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5.

     4. L'autorità marittima o della motorizzazione civile che riceve la domanda deve comunicare all'ente ed all'associazione nautica richiedente il calendario degli esami almeno dieci giorni prima dell'inizio degli stessi.

 

          Art. 2.

     1. Gli esami si svolgono davanti ad una commissione nominata, secondo le rispettive competenze, dal capo del circondario marittimo o dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Servizio autonomo della navigazione interna.

     2. La composizione della commissione è quella prevista per gli esami presso gli uffici marittimi o della motorizzazione civile, di cui ai regolamenti n. 458 del 6 dicembre 1990 e n. 173 del 16 marzo 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991 con l'aggiunta di un quarto membro quale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautica.

 

          Art. 3.

     1. I componenti della commissione d'esame, hanno diritto al trattamento di missione nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato da liquidarsi a carico degli enti e delle associazioni nautiche interessate.

 

          Art. 4.

     1. Per essere ammesso agli esami il candidato deve presentare la domanda agli uffici marittimi o della motorizzazione civile competenti per territorio tramite l'ente o l'associazione nautica richiedente come previsto dall'art. 1.

 

          Art. 5.

     1. Le modalità di svolgimento degli esami e i programmi sono quelli previsti per il conseguimento delle abilitazioni presso gli uffici marittimi o della motorizzazione civile di cui ai regolamenti n. 458 del 6 dicembre 1990 e n. 173 del 16 marzo 1991 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991.

 

          Art. 6.

     1. Dell'esito degli esami viene data comunicazione all'ente o all'associazione nautica interessati.

     2. In caso di esito favorevole dell'esame le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonchè dagli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.

 

          Art. 7.

     1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento il Ministero della marina mercantile e il Ministero dei trasporti redigono un apposito elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale.

     2. Di tale elenco viene data comunicazione ai rispettivi uffici periferici.

     3. Gli enti e le associazioni nautiche per essere considerate a livello nazionale devono, all'atto della domanda di inserimento nell'apposito elenco di cui al precedente comma:

     a) avere lo scopo previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative non a fine di lucro;

     b) avere svolto attività d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;

     c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimità delle acque marittime od interne idonea allo svolgimento dell'attività nautica.

 

          Art. 8.

     1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, gli enti e le associazioni nautiche interessate devono inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio.

     2. A detta istanza, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione e presentata in duplice copia di cui una in bollo, deve essere allegata idonea documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.

     3. Sull'accoglimento dell'istanza esprime il proprio parere una commissione presieduta dal direttore della divisione nautica da diporto del Ministero della marina mercantile e composta da due funzionari rispettivamente in rappresentanza del Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio e del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna.

     4. La commissione può richiedere il parere degli organi periferici delle due amministrazioni e compiere gli atti istruttori necessari ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

 

          Art. 9.

     1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale iscritte nell'elenco debbono comunicare alle due amministrazioni competenti ogni variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.

 

          Art. 10.

     1. Come previsto dall'art. 25 della legge n. 193 del 1986, con l'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono più autorizzati al rilascio delle patenti nautiche.

     2. Da parte delle amministrazioni interessate saranno impartite le opportune disposizioni ai propri uffici periferici per la presa in carico e custodia della documentazione relativa alle patenti rilasciate da parte degli enti e delle associazioni nautiche di cui al precedente comma.