§ 67.2.38 - D.M. 5 settembre 1990, n. 421.
Regolamento concernente la sistemazione dei fanali e le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione sonora sulle unità da diporto di lunghezza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:05/09/1990
Numero:421


Sommario
Art. 1.  Applicazione.
Art. 2.  Conformità.
Art. 3.      1. La sistemazione e la distanza dei fanali, è oggetto di controllo da parte del Registro italiano navale in occasione della visita per il rilascio o rinnovo della "Dichiarazione ai fini del [...]


§ 67.2.38 - D.M. 5 settembre 1990, n. 421.

Regolamento concernente la sistemazione dei fanali e le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione sonora sulle unità da diporto di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri.

(G.U. 4 gennaio 1991, n. 3).

 

     Art. 1. Applicazione.

     Le unità da diporto, così come definite dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri, fermo restando l'applicazione della Colreg '72 per quanto non previsto dal presente decreto, hanno facoltà di attenersi, per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora, alle disposizioni dei seguenti articoli e degli allegati I e II al presente decreto.

 

          Art. 2. Conformità.

     La conformità del singolo fanale, del segnale o dispositivo sonoro fisso o portatile, alle prescrizioni del presente decreto è attestata dal costruttore con scritta in caratteri indelebili o mediante l'applicazione di una targhetta adesiva fustellata e autodistruggente sulla quale siano riportate le seguenti indicazioni:

     a) Fanale: conforme all'allegato I del presente decreto;

     nome del costruttore e numero di serie;

     portata luminosa;

     b) Segnalatore acustico: conforme all'allegato II del presente decreto;

     nome del costruttore e numero di serie;

     livello di pressione sonora...

 

          Art. 3.

     1. La sistemazione e la distanza dei fanali, è oggetto di controllo da parte del Registro italiano navale in occasione della visita per il rilascio o rinnovo della "Dichiarazione ai fini del rilascio delle annotazioni di sicurezza".

     2. Per le unità esistenti alla data d'entrata in vigore del presente decreto, qualora tale visita non coincida con la sistemazione o risistemazione dei fanali, l'autorità marittima, previ accertamenti, potrà differirne il controllo definitivo all'atto del rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

     3. Per le unità da diporto abilitate a navigazione entro 6 miglia dalla costa le annotazioni di cui al secondo comma possono essere effettuati anche dal Ministero dei trasporti (uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

 

 

Allegato I

Sistemazione dei fanali e dei segnali

 

     I) Sistemazione e distanza dei fanali sul piano verticale.

     a) Su un'unità a propulsione meccanica:

     1) se di lunghezza uguale o superiore a 20 metri, ma inferiore a 30 metri, il fanale di testa d'albero deve essere sistemato a un'altezza non inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, più elevato;

     2) se di lunghezza uguale o superiore a 30 metri, il fanale di testa d'albero deve essere sistemato a un'altezza non inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, più elevato e, comunque, a un'altezza mai inferiore a 4 metri al di sopra dello scafo;

     3) se di lunghezza inferiore a 20 metri, il fanale di testa d'albero può essere sistemato ad un'altezza inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, più elevato, ma, comunque, a un'altezza di almeno 0,5 metri al di sopra dei fanali laterali.

     b) Il fanale di testa d'albero deve essere sistemato in modo tale da risultare al di sopra di tutti gli altri fanali e libero da ostruzioni.

     c) Le unità alla fonda o incagliate, di lunghezza compresa fra 7 e 20 metri, in luogo del fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, possono mostrare, contemporaneamente, il fanale di testa d'albero e quello di poppavia.

     d) I due fanali a luce rossa allineati verticalmente, previsti per segnalare unità che non possono governare, devono essere distanziati non meno di un metro l'uno dall'altro e il più basso deve essere a un'altezza al di sopra dello scafo di almeno 1,5 metri.

     II) Sistemazione dei fanali sul piano orizzontale.

     Su un'unità a propulsione meccanica:

     a) il fanale di testa d'albero può non essere sistemato a proravia, ma sulle strutture esistenti all'altezza del posto di guida;

     b) i fanali laterali:

     1) se l'unità è di lunghezza uguale o superiore a 20 metri devono essere sistemati sulla murata o vicino ad essa;

     2) se l'unità è di lunghezza inferiore a 20 metri possono essere combinati in un unico fanale sistemato sul piano longitudinale di simmetria dell'unità.

 

 

Allegato II

Caratteristiche tecniche per gli apparecchi di segnalazione acustica

 

     1) Segnalatore sonoro fisso.

     a) Frequenza.

     La frequenza fondamentale del segnalatore sonoro fisso deve essere compresa fra 250 e 700 Hz.

     b) Intensità del segnalatore sonoro fisso.

     Il segnalatore sonoro fisso deve assicurare, nella direzione di massima intensità e ad una distanza di un metro da esso, un livello di pressione sonora non inferiore a 120 dB e deve avere proprietà direzionali conformi a quanto prescritto dall'allegato III alla Colreg '72.

     c) Ubicazione.

     Il segnalatore sonoro fisso deve essere installato con la sua massima intensità diretta verso prora. Esso, inoltre, deve essere piazzato il più in alto possibile allo scopo di ridurre l'intercettazione del suono emesso dovuta alla presenza di ostacoli e rendere anche minimo il rischio di danno all'udito delle persone imbarcate.

     d) Il segnalatore sonoro fisso deve essere costruito con materiale resistente alla corrosione in ambiente marino.

     2) Dispositivo sonoro portatile.

     a) Intensità del segnale.

     Il dispositivo sonoro portatile deve produrre un livello di pressione sonora di non meno di 100 dB alla distanza di un metro dal dispositivo stesso.

     b) Costruzione.

     Il dispositivo sonoro portatile deve essere costruito con materiale resistente alla corrosione in ambiente marino.

     c) Detto dispositivo, è ammesso in sostituzione della campana di cui alla regola 33 della Colreg '72.