Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.2 navigazione da diporto |
Data: | 14/08/1974 |
Numero: | 378 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato: |
Art. 2. Nei termini di cui al precedente art. 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 67.2.12 - Legge 14 agosto 1974, n. 378.
Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto.
(G.U. 27 agosto 1974, n. 223).
L'articolo 52 della
"Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'art. 50 entro il 30 giugno 1975".
Nei termini di cui al precedente art. 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.