Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.1 navigazione aerea |
Data: | 08/04/1983 |
Numero: | 110 |
Sommario |
Art. 1. Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la [...] |
Art. 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, servendosi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e dei servizi ispettivi, anche [...] |
Art. 3. In caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina [...] |
Art. 4. L'accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell'impianto è subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i [...] |
§ 67.1.68 - Legge 8 aprile 1983, n. 110.
Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo.
(G.U. 12 aprile 1983, n. 99)
Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, servendosi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e dei servizi ispettivi, anche mediante l'accesso ai locali, autorizzato dall'autorità giudiziaria, controlli e verifiche sugli impianti di cui all'art. 1 a seguito di segnalazioni di disturbi nocivi, secondo modalità concordate con l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e con l'Ispettorato delle telecomunicazioni per l'assistenza al volo.
Gli accertamenti sono intesi ad assicurare che le bande di frequenze 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 136 MHz, 138 - 144 MHz, 230 - 400 MHz, 590 - 606 MHz, 960 - 1215 MHz, 1250 - 1350 MHz, e quante altre saranno destinate alle necessità di radiocomunicazione e radioassistenza relative al traffico aereo, non subiscano interferenze.
In caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
Qualora il titolare dell'impianto non ottemperi all'ordine di cui al precedente comma, la stessa Amministrazione dispone la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano, e procede alla disattivazione d'ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può procedere, con provvedimento motivato, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dandone immediata notizia all'autorità giudiziaria per la convalida.
L'accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell'impianto è subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'art. 1 ed è adottato non oltre trenta giorni dalla domanda stessa.
Trascorso il predetto termine senza che si sia avuta la pronuncia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima provvede al dissequestro dell'impianto e ne autorizza la riattivazione.
Nel caso di sequestro l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a consentire l'accesso all'impianto ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.