Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.1 disciplina generale |
Data: | 14/09/1948 |
Numero: | 1602 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 76 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato con l'art. 1 del decreto ministeriale del 10 luglio 1946, è abrogato e sostituito dal seguente |
Art. 2. Le disposizioni del precedente articolo si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto |
§ 66.1.8 – D.P.R. 14 settembre 1948, n. 1602. [1]
Misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio.
(G.U. 15 febbraio 1949, n. 37).
L'art. 76 del
(Omissis).
Le disposizioni del precedente articolo si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro, può procedere al conguaglio, in base ai criteri stabiliti nel precedente articolo, dei canoni già applicati alla data di pubblicazione del precedente decreto con esclusione di quelli anteriori all'esercizio 1947-1948.
[1] Abrogato dall'art. 1 del