§ 63.1.30 - Legge 1 agosto 1988, n. 326.
Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:01/08/1988
Numero:326


Sommario
Art. 1.      1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è autorizzato a bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del piano generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di [...]


§ 63.1.30 - Legge 1 agosto 1988, n. 326. [1]

Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.

(G.U. 9 agosto 1988, n. 186)

 

     Art. 1.

     1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è autorizzato a bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del piano generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi per l'attribuzione di borse di studio a carattere biennale, non rinnovabili, da concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e giovani diplomati di età, rispettivamente, non superiore a ventinove e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla stessa data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti di partecipazione, l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente a lire 1 milione e 800 mila per i borsisti laureati e a lire 1 milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione all'estero delle borse di studio il relativo importo sarà pari a quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di studio da fruire all'estero.

     3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di ricerca del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca nazionali, stranieri o internazionali della rete scientifica o di quella del sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza nei settori connessi con gli obiettivi e le finalità di cui al comma 1.

     4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al CNR per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.