Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 01/02/2006 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio |
Art. 2. Benefici fiscali |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 60.1.56 - D.L. 1 febbraio 2006, n. 23. [1]
Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.
(G.U. 2 febbraio 2006, n. 27)
Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidità superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della
3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del
4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresì, in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.
Art. 2. Benefici fiscali
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonchè per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonchè dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.
3. All'articolo 1, comma 3, del
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.
Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidità superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della
3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del
4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresì, in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.
Art. 2. Benefici fiscali
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonchè per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonchè dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.
3. All'articolo 1, comma 3, del
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.