§ 60.1.56 - D.L. 1 febbraio 2006, n. 23.
Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:01/02/2006
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
Art. 2.  Benefici fiscali
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 60.1.56 - D.L. 1 febbraio 2006, n. 23. [1]

Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.

(G.U. 2 febbraio 2006, n. 27)

 

Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

     1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

     2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidità superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

     3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

     4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresì, in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.

 

     Art. 2. Benefici fiscali

     1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.

     2. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonchè per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonchè dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.

     3. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonchè ai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante conservazione delle somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2006 nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 del corrispondente importo [2].

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 1 febbraio 2006, n. 23. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.

 

Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

     1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

     2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidità superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

     3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

     4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresì, in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.

 

Art. 2. Benefici fiscali

     1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.

     2. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonchè per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonchè dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.

     3. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonchè ai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».

 

Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo.

 

Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 marzo 2006, n. 86.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.