Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.2 ambiente montano |
Data: | 14/10/1999 |
Numero: | 403 |
Sommario |
Art. 1. Campo d'applicazione. |
Art. 2. Obblighi generali. |
Art. 3. Ricerca e osservazione sistematica. |
Art. 4. Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico. |
Art. 5. Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi). |
Art. 6. Compiti della Conferenza delle Alpi. |
Art. 7. Delibere della Conferenza delle Alpi. |
Art. 8. Comitato Permanente. |
Art. 9. Segretariato. |
Art. 10. Modifiche della Convenzione. |
Art. 11. Protocolli e loro modifiche. |
Art. 12. Firma e ratifica. |
Art. 13. Denuncia. |
Art. 14. Notifiche. |
§ 5.2.9 - L. 14 ottobre 1999, n. 403.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
(G.U. 8 novembre 1999, n. 262, S.O.).
Articolo 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Articolo 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.
Articolo 3.
1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.
2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.
5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.
6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.
Articolo 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
CONVENZIONE
PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI)
La Repubblica d'Austria,
la Confederazione Elvetica,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia,
il Principato di Liechtenstein,
nonché
la Comunità Economica Europea,
- consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,
- riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,
- riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,
- consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonché le forme e l'intensità della utilizzazione turistica,
- considerando che il crescendo sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,
- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,
- a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Campo d'applicazione.
1. Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.
2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario estendere l'applicazione delle presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato e partire della date di ricezione dalla notifica da parte del Depositario.
Art. 2. Obblighi generali.
1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno le misure adeguate in particolare nei seguenti campi:
a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.
b) Pianificazione territoriale - aI fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.
c) Salvaguardia della qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.
d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.
e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.
f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.
g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose.
h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina.
i) Turismo e attività di tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.
j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.
k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico.
l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.
3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.
Art. 3. Ricerca e osservazione sistematica.
Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:
a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,
b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,
c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonché la relativa raccolta dati.
Art. 4. Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico.
1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa.
3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.
4. Le Parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate.
5. Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.
Art. 5. Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi).
1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni e scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.
3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.
4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.
5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonché ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attività in materia.
6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.
Art. 6. Compiti della Conferenza delle Alpi.
La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:
a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10.
b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo 11.
c) Adotta il proprio regolamento interno.
d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.
e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare al sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonché delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
h) Assicura l'espletamento delle necessarie attività di segretariato.
Art. 7. Delibere della Conferenza delle Alpi.
1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.
2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.
Art. 8. Comitato Permanente.
1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti.
2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta.
3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.
5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente.
6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:
a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,
b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6,
c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate,
d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli,
e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera e) e coordina la loro attività,
f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,
g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenute nella Convenzione e nei Protocolli.
7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7.
Art. 9. Segretariato.
La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.
Art. 10. Modifiche della Convenzione.
Ciascuna Parte può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame.
Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
Art. 11. Protocolli e loro modifiche.
1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prenderà in esame.
2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.
3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.
4. Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 12. Firma e ratifica.
1. La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.
2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.
3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2.
4. Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.
Art. 13. Denuncia.
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte dei Depositario.
Art. 14. Notifiche.
Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:
a) gli atti di firma,
b) depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione,
c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,
d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denuncie hanno effetto.
In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.
ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Le seguenti città-distretto e distretti regionali fanno parte delle Alpi Bavaresi:
Città distretto:
Kempten (Allgaeu)
Kaufbeuren
Rosenheim
Distretti regionali:
Lindau (Bodensee)
Oberallgaeu Ostallgaeu
Weilheim-Schongau
Garmisch-Partenkirchen
Bad Toelz-Wolfrantshausen
Miesbach
Rosenheim
Traunstein
Berchtesgadener Land
MINISTERO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI REPUBBLICA D'AUSTRIA
Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
(Salisburgo, 7 novembre 1991)
NOTIFICA
Il Ministero Federale degli Affari Esteri, in linea con quanto contemplato
nelle disposizioni della clausola conclusiva della Convenzione per la
protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), si pregia di trasmettere
alle Parti firmatarie in allegato alla presente una copia certificata
conforme unitamente a relativo protocollo delle rettifiche del testo
originale tedesco, francese, italiano e sloveno del 6 aprile 1993 in cambio
delle versioni della Convenzione in questione al momento erroneamente in
possesso delle Parti firmatarie.
Vienna, 15 giugno 1993
ELENCO
DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA
DELLA REPUBBLICA FRANCESE
La zona alpina comprende, ai sensi del decreto n. 85997 del 20 settembre
1985, nelle Alpi meridionali:
- il dipartimento Alpes-de-Haute-Province,
- il dipartimento Haute-Alpes,
- i cantoni i cui territori nei dipartimenti Alpes Maritimes siano
interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna, ad
eccezione dei comuni di Menton e Roquebrune-Cap-Martin, nonché dei
dipartimenti Var e Vaucluse,
- il distretto Barjois nel dipartimento Var e il cantone Cadenet nel
dipartimento Vaucluse.
Ai sensi del decreto n. 85996 del 20 settembre 1985, nelle Alpi
meridionali:
- il dipartimento Savoie,
- il dipartimento Haute-Savoie,
- il distretto di Grenoble nel dipartimento Isère, il cantone Saint-Geoire-
en-Valdaine nonché i comuni dei cantoni Pont-de-Beauvoisin e Virieu-sur-
Bourhec che siano interamente o parzialmente classificati come regioni di
montagna,
e nel dipartimento Dròme
- il distretto Die e i cantoni dei distretti Nyons e Valence con le loro
parti interamente o parzialmente classificate come regioni di montagna, ad
eccezione dei cantoni Crest-Nord e Sud, Bourg-de-Pèage e Chabeuil, in cui
la montagna si limita ai comuni interamente o parzialmente classificati
come regioni di montagna.
ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA
SLOVENA
Elenco dei comuni
Dravograd
Indrija
Jesenice
Mozirje
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroskem
Slovenj Gradec
Skofja Loka
Tolmin
Trzic
Ruse
ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
REGIONE PROVINCIA |
LIGURIA Imperia |
PIEMONTE Torino Cuneo Vercelli Novara |
VALLE D'AOSTA |
LOMBARDIA Varese Como Sondrio Bergamo |
Brescia |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
VENETO Verona Vicenza Treviso Belluno |
FRIULI V.G. Udine Pordenone Gorizia |
ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA
PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN
L'intero territorio del Principato di Liechtenstein.
ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA
D'AUSTRIA
Land VORARLBERG
tutti i comuni
Land TIROL
tutti i comuni
Land KARNTEN
tutti i comuni
Land SALZBURG
Salzburg (città)
Distretto Hallein
Abtenau
Adnet
Annaberg im Lammertal
Golling an der Salzach
Hallein
Krispl
Kuchl
Oberalm
Puch bei Hallein
Russbach am Pass Gschutt
Sankt Koloman
Scheffau am Tennengebirge
Vigaun
Distretto Salzburg-Umgebung
Anif
Ebenau
Elsbethen
Eugendorf
Faistenau
Fuschl am See
Groedig
Grossgmain
Hallwang
Henndorf am Wallersee
Hintersee
Hof bei Salzburg
Koppl
Neumarkt am Wallersee
Plainfeld
Sankt Gilgen
Strobl
Thalgau
Wals-Siezenheim
Distretto Sankt Johann im Pongau
Altenmarkt im Pongau
Bad Hofgastein
Badgastein
Bischofshofen
Dorfgastein
Eben im Pongau
Filzmoos
Flachau
Forstau
Goldegg
Grossarl
Huttau
Huttschlag
Kleinarl
Muhlbach am Hochkoenig
Pfarrwerfen
Radstadt
Sankt Johann im Pongau
Sankt Martin am Tennengebirge
Sankt Veit im Pongau
Schwarzach im Pongau
Untertauern
Wagrain
Werfen
Werfenweng
Distretto Tamsweg
Goriach
Lessach
Mariapfarr
Mauterndorf
Muhr
Ramingstein
Sankt Andrae im Lungau
Sankt Margarethen im Lungau
Sankt Michael im Lungau
Tamsweg
Thomatal
Tweng
Unternberg
Weisspriach
Zederhaus
Distretto Zell am See
Bramberg am Wildkogel
Bruck an der Grossglocknerstrasse
Dienten am Hochkoenig
Fusch an der Grossglocknerstrasse
Hollersbach im Pinzgau
Kaprun
Krimml
Lend
Leogang
Lofer
Maishofen
Maria Alm am Steinernen Meer
Mittersill
Neukirchen am Grossvenediger
Niedernsill
Piesendorf
Rauris
Saalbach-Hinterglemm
Saalfelden am Stienernen Meer
Sankt Martin bei Lofer
Stuhlfelden
Taxenbach
Unken
Uttendorf
Viehhofen
Wald im Pinzgau
Weissbach bei Lofer
Zell am See
Land OBEROESTERREICH
Distretto Gmunden
Altmunster
Bad Goisern
Bad Ischl
Ebensee
Gmunden
Gosau
Grunau im Almtal
Gschwandt
Hallstatt
Kirchham
Obertraun
Pinsdorf
Sankt Konrad
Sankt Wolfgang im Salzkammergut
Traunkirchen
Scharnstein
Distretto Kirchdorf an der Krems
Edlbach
Grunburg
Hinterstoder
Inzersdorf im Kremstal
Micheldorf in Oberoesterreich
Molln
Oberschlierbach
Rosenau am Hengstpass
Rossleithen
Sankt Pankraz
Spital am Pyhrn
Steinhach am Ziehbach
Steinbach an der Steyr
Vorderstoder
Windischgarsten
Distretto Steyr-Land
Gaflenz
Garsten
Grossraming
Laussa
Losenstein
Maria Neustift
Reichraming
Sankt Ulrich bei Steyr
Ternberg
Weyer Land
Weyer Markt
Distretto Voecklabruck
Attersee
Aurach am Hongar
Innerschwand
Mondsee
Nussdorf am Attersee
Oberhofen am Irrsee
Oberwang
Sankt Georgen im Attergau
Sankt Lorenz
Schoerfling am Attersee
Seewalchen am Attersee
Steinbach am Attersee
Strass im Attergau
Tiefgraben
Unterach am Attersee
Weissenkichen im Attergau
Weyregg am Attersee
Zell am Moos
Land NIEDEROESTERREICH
Waidhofen an der Ybbs (città)
Distretto Amstetten
Allhartsberg
Ertl
Hollenstein am der Ybbs
Opponitz
Sankt Georgen am Reith
Sankt Peter in der Au
Seitenstetten
Sonatagberg
Ybbsitz
Distretto Baden
Alland
Altenmarkt an der Triesting
Bad Voeslau
Baden
Berndorf
Enzesfeld-Lindabrunn
Furth an der Triesting
Heiligenkreuz
Hernstein
Hirtenberg
Klausen-Leopoldsdorf
Pfaffstaetten
Pottenstein
Sooss
Weissenbach an der Triesting
Distretto Lilienfeld
Annaberg
Eschenau
Hainfeld
Hohenberg
Kaumberg
Kleinzell
Lilienfeld
Mitterbach am Erlaufsee
Ramsau
Rohrbach an der Goelsen
Sankt Aegyd am Neuwalde
Sankt Veit an der Goelsen
Traisen
Turnitz
Distretto Melk
Texingtal
Distretto Moedling
Breitenfurt bei Wien
Gaaden
Giesshubl
Gumpoldskirchen
Hinterbruhl
Kaltenleutgeben
Laab im Walde
Moedling
Perchtoldsdorf
Wienerwald
Distretto Neunkirchen
Altendorf
Aspang-Markt
Aspangberg-Sankt Peter
Breitenstein
Buchbach
Edlitz
Enzenreith
Feistritz am Wechsel
Gloggnitz
Grafenbach-Sankt Valentin
Grimmenstein
Grunbach am Schneeberg
Kirchberg am Wechsel
Moenichkirchen
Natschbach-Loipersbach
Otterthal
Payerbach
Pitten
Prigglitz
Puchberg am Schneeberg
Raach am Hochgebirge
Reichenau an der Rax
Sankt Corona am Wechsel
Scheiblingkirchen-Thernberg
Schottwien
Schrattenbach
Schwarzau im Gebirge
Seebenstein
Semmering
Ternitz
Thomasberg
Trattenbach
Voestenhof
Warth
Wartmannstetten
Pernitz
Rhor im Gebirge
Bromberg
Schwarzenbach
Waidmannsfeld
Waldegg
Walpersbach
Wiesmath
Winzendorf-Muthmannsdorf
Woellersdorf-Steinabruckl
Distretto Wien-Umgebung
Gablitz
Klosterneuburg
Mauerbach
Pressbaum
Purkersdorf
Tullnerbach
Wolfsgraben
Willendorf
Wimpassing im Schwarzatale
Wurflach
Zoebern
Distretto Sankt Poelten (regione)
Altlengbach
Asperhofen
Brand-Laaben
Eichgraben
Frankenfels
Grunau
Kasten bei Boeheimkirchen
Kirchberg an der Pielach
Loich
Maria-Anzbach
Michelbach
Neulengbach
Neustift-Innermanzing
Pyhra
Rabenstein an der Pielach
Schwarzenbach an der Pielach
Stoessing
Wilhelmsburg
Distretto Scheibbs
Gaming
Goestling an der Ybbs
Gresten
Gresten-Land
Lunz am See
Puchenstuben
Randegg
Reinsberg
Sankt Anton an der Jessnitz
Sankt Georgen an der Leys
Scheibbs
Steinakirchen am Forst
Wang
Distretto Tulln
Koenigstetten
Sieghartskirchen
Tulbing
Zeiselmauer
Sankt Andrae-Woerdern
Distretto Neustadt (regione)
Bad Fischau-Brunn
Bad Schoenau
Ebenfurth
Erlach
Gutenstein
Hochneukirchen-Gschaidt
Hochwolkersdorf
Hohe Wand
Hollenthon
Katzelsdorf
Kirchschlag in der Buckligen Welt
Krumbach
Lanzenkirchen
Lichtenegg
Markt Piesting
Matzendorf-Hoelles
Miesenbach
Muggendorf
Land STEIERMARK
Distretto Bruck an der Mur
Aflenz Kurort
Aflenz Land
Breitenau am Hochlantsch
Bruck an der Mur
Etmissl
Frauenberg
Gusswerk
Halltal
Kapfenberg
Mariazell
Oberaich
Parschlug
Pernegg an der Mur
Sankt Ilgen
Sankt Katharein an der Laming
Sankt Lorenzen im Murztal
Sankt Marein im Murztal
Sankt Sebastian
Thoerl
Tragoess
Turnau
Distretto Deutschlandsberg
Aibl
Freiland bei Deutschlandsberg
Bad Gams
Garanas
Greisdorf
Gressenberg
Grossradl
Kloster
Marhof
Osterwitz
Sankt Oswald ob Eibiswald
Schwanberg
Soboth
Trahutten
Wernersdorf
Wielfresen
Distretto Graz-Umgebung
Attendorf
Deutschfeistritz
Eisbach
Frohnleiten
Gratkorn
Gratwein
Grossstubing
Gschnaidt
Hitzendorf
Judendorf-Strassengel
Peggau
Roethelstein
Rohrbach-Steinberg
Rothleiten
Sankt Bartholomae
Sankt Oswald bei Plankenwarth
Sankt Radegund bei Graz
Schrems bei Frohnleiten
Semriach
Stattegg
Stiwoll
Thal
Tulwitz
Tyrnau
Übelbach
Woinitzen
Distretto Judenburg
Amering
Bretstein
Eppenstein
Fohnsdorf
Hohentauern
Judenburg
Sankt Wolfgang-Kienberg
Sankt Anna am Lavantegg
Maria Buch-Feistritz
Obdach
Oberkurzheim
Oberweg
Oberzeiring
Poels
Pusterwald
Reifling
Reisstrasse
Sankt Georgen ob Judenburg
Sankt Johann am Tauern
Sankt Oswald-Moederbrugg
Sankt Peter ob Judenburg
Unzmarkt-Frauenburg
Weisskirchen in Steiermark
Zeltweg
Distretto Knittelfeld
Apfelberg
Feistritz bei Knittelfeld
Flatschach
Gaal
Grosslobming
Kleinlobming
Knittelfeld
Distretto Hartberg
Dechantskirchen
Friedberg
Grafendorf bei Hartberg
Greinbach
Kleinschlag
Moenichwald
Pinggau
Poellau
Poellauberg
Puchegg
Rabenwald
Riegersberg
Rohrbach an der Lafnitz
Saifen-Boden
Sankt Jakob im Walde
Sankt Lorenzen am Wechsel
Schachen bei Vorau
Schaeffern
Schlag bei Thalberg
Schoenegg bei Poellau
Sonnhofen
Stambach
Stubenberg
Vorau
Vornholz
Waldbach
Wenigzell
Kobenz
Rachau
Sankt Lorenzen bei Knittelfeld
Sankt Marein bei Knittelfeld
Sankt Margarethen bei Knittelfeld
Seckau
Spielberg bei Knittelfeld
Distretto Leibnitz
Oberhaag
Schlossberg
Distretto Leoben
Eisenerz
Gai
Hafning bei Trofaiach
Hieflau
Kalwang
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Kraubath an der Mur
Leoben
Mautern in der Steiermark
Niklasdorf
Proleb
Radmer
Sankt Michael in Obersteiermark
Sankt Peter-Freienstein
Sankt Stefan ob Leoben
Traboch
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Vordernberg
Wald am Schoberpass
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Admont
Aich
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Altenmarkt bei Sankt Gallen
Ardning
Bad Aussee
Donnersbach
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Gaishorn am See
Gams bei Hieflau
Goessenberg
Groebming
Grosssoelk
Grundlsee
Hall
Haus
Irdning
Johnsbach
Kleinsoelk
Landl
Lassing
Liezen
Michaelerberg
Mitterberg
Bad Mitterndorf
Niederoeblarn
Oeblarn
Oppenberg
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Pichl-Kainisch
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Rohrmoos-Untertal
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Sankt Nikolai im Soelktal
Schladming
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Stainach
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Weissenbach an der Enns
Weissenbach bei Liezen
Weng bei Admont
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Woerschach
Distretto Murzzuschlag
Allerheiligen im Murztal
Altenberg an der Rax
Ganz
Kapellen
Kindberg
Krieglach
Langenwang
Mitterdorf im Murztal
Murzhofen
Murzsteg
Murzzuschlag
Neuberg an der Murz
Spital am Semmering
Stanz im Murztal
Veitsch
Wartberg ím Murztal
Distretto Murau
Durnstein in der Steiermark
Falkendorf
Frojach-Katsch
Krakaudorf
Krakauhintermuhlen
Krakauschatten
Kulm am Zirbitz
Lassnitz bei Murau
Mariahof
Muhlen
Murau
Neumarkt in Steiermark
Niederwoelz
Oberwoelz-Stadt
Oberwoelz-Umgebung
Perchau am Sattel
Predlitz-Turrach
Ranten
Rinegg
Sankt Blasen
Sankt Georgen ob Murau
Sankt Lambrecht
Sankt Lorenzen bei Scheifling
Sankt Marein bei Neumarkt
Sankt Peter am Kammersberg
Sankt Ruprecht ob Murau
Scheifling
Schoeder
Schoenberg-Lachtal
Stadl an der Mur
Stolzalpe
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Triebendorf
Winklern bei Oberwoelz
Zeutschach
Distretto Voitsberg
Baernbach
Edelschrott
Gallmannsegg
Geistthal
Goessnitz
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Kainach bei Voitsberg
Koeflach
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Krottendorf-Gaisfeld
Ligist
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Modriach
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Rosental an der Kainach
Salla
Sankt Johann-Koeppling
Sankt Martin am Woellmissberg
Soedingberg
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Voitsberg
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Anger
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Birkfeld
Feistritz bei Anger
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Land BURGENLAND
Distretto Mattersburg
Forchtenstein
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Mattersburg
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Kobersdorf
Lockenhaus
Markt Sankt Martin
Pilgersdorf
Distretto Oberwart
Bernstein
Mariasdorf
Markt Neuhodis
Stadtschlaining
Unterkohlstaetten
Weiden bei Rechnitz
Wiesfleck
Gasen
Gschaid bei Birkfeld
Gutenberg an der Raabklamm
Haslau bei Birkfeld
Hohenau an der Raab
Koglhof
Mortantsch
Naas
Naintsch
Neudorf bei Passail
Passail
Puch bei Weiz
Ratten
Sankt Kathrein am Hauenstein
Sankt Kathrein am Offenegg
Stenzengreith
Strallegg
Thannhausen - Waisenegg
ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA
DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA
(Omissis)