§ 59.12.7B - Legge 26 aprile 1976, n. 185.
Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629 e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:26/04/1976
Numero:185


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, sono sostituiti dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, è sostituito dal seguente:


§ 59.12.7B - Legge 26 aprile 1976, n. 185.

Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629 e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili.

(G.U. 10 maggio 1976, n. 122)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, sono sostituiti dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto:

     a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

     b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;

     c) da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'art. 7 della legge 18 marzo 1968 n. 249, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, è sostituito dal seguente:

     "I componenti titolari e supplenti del consiglio di amministrazione e quelli della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreti del Ministro per la grazia e giustizia".