§ 59.12.3b - Legge 20 febbraio 1956, n. 58.
Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:20/02/1956
Numero:58


Sommario
Art. 1.      L'art. 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 59.12.3b - Legge 20 febbraio 1956, n. 58.

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

(G.U. 2 marzo 1956, n. 52).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue:

     "Il Consiglio nazionale del notariato è composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone".

     L'art. 7, comma quarto, della legge stessa è sostituito come segue:

     "Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della, scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio".

     L'art. 9, comma primo, della legge stessa è sostituito come segue:

     "Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato A

Tabella che determina le zone per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Zone

Circoscrizioni di Corti d'appello comprendenti i distretti notarili di ciascuna zona

Numero dei membri del Consiglio nazionale per ciascuna zona

I

Torino, con esclusione dei distretti riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona

1

II

Genova, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona I

1

III

Milano

1

IV

Brescia e Trento

1

V

Venezia e Trieste

1

VI

Bologna

1

VII

Firenze

1

VIII

Roma, Perugia e Cagliari

2

IX

Ancona e L'Aquila

1

X

Napoli, con esclusione dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino

1

XI

Bari e Lecce, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona X

1

XII

Catanzaro e Potenza

1

XIII

Catania e Messina

1

XIV

Palermo e Caltanissetta

1

 

TOTALE

15