§ 59.12.36 - Legge 22 novembre 1954, n. 1158.
Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:22/11/1954
Numero:1158


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.  [17]
Art. 18.      Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.  [27]
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39.      Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi [...]
Art. 40.      E' dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per [...]
Art. 41.      E' dovuto l'aumento del diritto di scritturazione previsto dall'art. 28 per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati entro il quarto giorno successivo a quello della richiesta
Art. 42.      Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento è depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai [...]
Art. 43.  [38]
Art. 44.      All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, però, devono [...]
Art. 45.  [39]


§ 59.12.36 - Legge 22 novembre 1954, n. 1158.

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili.

(G.U. 17 dicembre 1954, n. 289)

 

Titolo I

ONORARI, DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE DOVUTI AL NOTAIO

 

Capo I

ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

 

     Art. 1. [1]

     Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese.

     Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe.

     Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Ogni convenzione contraria è nulla.

 

          Art. 2. [2]

     Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

     a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;

     b) fissi, per tutti gli altri atti.

 

Sezione I

ONORARI GRADUALI

 

          Art. 3. [3]

     L'onorario graduale è di:

 

lire

500

per atto

fino a

 

 

 

lire

10.000

"

1.000

"

da oltre

lire

10.000

fino a

"

25.000

"

2.000

"

"

"

25.000

"

"

50.000

"

3.000

"

"

"

50.000

"

"

75.000

"

4.000

"

"

"

75.000

"

"

100.000

"

5.000

"

"

"

100.000

"

"

150.000

"

6.000

"

"

"

150.000

"

"

200.000

"

7.000

"

"

"

200.000

"

"

250.000

"

8.000

"

"

"

250.000

"

"

300.000

 

     Se il valore dell'atto supera lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 8000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

 

per quote di

 

 

oltre lire

fino a lire

lire

1%

300.000

600.000

"

0,50%

600.000

2.000.000

"

0,40%

2.000.000

5.000.000

"

0,30%

5.000.000

12.000.000

"

0,20%

12.000.000

16.000.000

"

0,10%

16.000.000

20.000.000

"

0,05%

20.000.000

60.000.000

"

0,03%

60.000.000

500.000.000

 

     Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

     Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100.

 

          Art. 4. [4]

     L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:

     a) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;

     b) per la costituzione di società o per la comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società, sull'attivo lordo; per la fusione di società, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale delle riserve della società che viene incorporata;

     c) per la divisione, sull'importo lordo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, sul valore complessivo delle quote stesse;

     d) per la transazione sul valore concordato fra le parti;

     e) per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;

     f) per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità; per rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità, fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di cinquanta anni;

     g) per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;

     h) per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità.

     L'onorario graduale, dovuto al notaio per la redazione del verbale di assemblea di società per aumento di capitale o per emissione di obbligazioni, non può essere superiore nel massimo a quello spettante per gli atti del valore di lire 20.000.000 ed è calcolato sulla parte di capitale che costituisce aumento.

 

          Art. 5. [5]

     L'onorario graduale di cui all'art. 3 è altresì dovuto:

     a) con riduzione a metà: per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione. Per gli atti di fondazione detto onorario è calcolato sul valore del patrimonio;

     b) con riduzione ad un terzo: per gli atti di quietanza; consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie; deposito di somme, titoli od altri valori; proroga nel termine di società; deliberazione di assemblea per fusione di società; dilazione per l'adempimento di obbligazioni; affrancazione di rendita; trasferimento di vincolo dotale; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale.

     Detto onorario, per la liberazione parziale di beni da ipoteca, è commisurato al corrispettivo convenuto, in mancanza del quale è applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie è dovuto per ciascuna quota frazionata o separata e per l'accettazione dell'offerta reale è dovuto sull'ammontare della somma offerta.

     L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può essere inferiore a lire 500.

 

          Art. 6. [6]

     L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva. Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto al terzo.

 

          Art. 7. [7]

     Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 9 e 10, è dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'art. 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

     Al notaio, che procede alla pubblicazione del testamento olografo, è dovuto l'onorario previsto nel comma precedente con riduzione a metà.

     Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredità dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo.

 

          Art. 8. [8]

     Per l'atto di protesto di cambiale o di altro titolo, l'onorario è dovuto in base al valore del titolo protestato ed è di:

 

lire

100

per titolo

fino a

 

 

lire

10.000

"

150

da oltre

lire

10.000

fino a

"

20.000

"

200

"

"

20.000

"

"

50.000

"

250

"

"

50.000

"

"

100.000

"

300

"

"

100.000

 

 

 

 

Sezione II

ONORARI FISSI

 

          Art. 9. [9]

     E' dovuto al notaio l'onorario di:

     a) lire 2000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;

     b) lire 1000, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario, e conti divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea nonché per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile;

     c) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autentici o registrati.

     Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di lire 1000 per gli atti di cui alle lettere a) e b), e di lire 500, per gli atti di cui alla lettera c).

 

          Art. 10. [10]

     L'onorario è di lire 2000 per l'atto di consegna di testamento segreto, e per quello di deposito di testamento olografo.

     Lo stesso onorario è dovuto per l'atto di ratifica e per quello di deposito di atto soggetto a registrazione.

 

          Art. 11. [11]

     L'onorario è di lire 2000 per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di lire 1000, per ogni altra procura.

     L'onorario per le procure alle liti è di lire 1000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori. Per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, tali onorari sono ridotti alla metà.

     Quando sono più i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono più i mandatari con facoltà di rappresentanza separata, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono più di cinque, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più.

     Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento è di lire 50 per ogni persona in più, se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori.

 

          Art. 12. [12]

     L'onorario è di lire 600 per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso, e di lire 300 per la vidimazione annuale.

 

          Art. 13. [13]

     Per gli atti previsti negli articoli 9, 10, 11 e 12, gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono dovuti in misura doppia, se il notaio è richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8.

 

          Art. 14. [14]

     Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

     a) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 500;

     b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1000.

     L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'intero onorario.

     Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla metà.

 

          Art. 15. [15]

     Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso.

 

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ONORARI GRADUALI E FISSI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

 

          Art. 16. [16]

     Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto.

     Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 per ogni separata attestazione.

     Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di lire 400 per ciascuno degli originali oltre il primo.

 

          Art. 17. [17]

 

          Art. 18.

     Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.

     La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

     Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'Ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredità.

 

Capo II

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI

 

          Art. 19. [18]

     Per la copia di un atto in forma esecutiva, è dovuto al notaio il quarto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a lire 500, né superiore a lire 6000.

     Per ogni altra copia, è dovuto il sesto dell'onorario spettante per l'originale e non può essere inferiore a lire 300 né superiore a lire 4000.

     Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e delle volture catastali l'onorario non può essere superiore a lire 1000.

     Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di lire 300.

     Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'Archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla pretura.

     E' applicabile in ogni caso l'art. 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

          Art. 20. [19]

     Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di lire 300.

     Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di lire 200 per ogni convenzione in più.

     Se l'estratto si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione, è dovuto il corrispondente onorario di copia.

     Il certificato non può riferirsi al contenuto essenziale dell'atto.

 

          Art. 21. [20]

     E' dovuto l'onorario previsto nell'art. 19, comma secondo, per la redazione di note di trascrizione, di iscrizione o di domande di annotamento nei registri immobiliari e tavolari; nei pubblici registri per atti relativi a navi, autoveicoli ed aeromobili; nei registri delle imprese per atti relativi a società commerciali.

 

          Art. 22. [21]

     L'onorario è di lire 300, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni.

     Non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensioni non eccedenti lire 20.000 mensili o a pensioni di guerra.

 

          Art. 23. [22]

     Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme, presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500, né superiore a lire 4000.

     Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per acquisto o vendita di titoli, è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 né superiore a lire 3000.

 

          Art. 24. [23]

     Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto l'onorario di lire 2000, oltre l'indennità di accesso.

 

          Art. 25. [24]

     L'onorario è di lire 100 per la ricerca di un atto depositato presso il notaio, se vi è l'indicazione della data precisa di esso; se manca tale indicazione, l'onorario è di lire 200.

 

          Art. 26. [25]

     Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto l'onorario di lire 150, oltre quello stabilito nell'articolo precedente.

     Lo stesso onorario è dovuto per la collazione con l'originale di una copia, già rilasciata.

 

Capo III

DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE

 

          Art. 27. [26]

     E' dovuto il diritto di lire 80 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto fra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà. Per l'iscrizione di ogni altro atto è dovuto il diritto di lire 40.

     Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di lire 20, per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dall'art. 17, comma secondo.

 

          Art. 28. [27]

     Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

     Per gli atti di protesto il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto.

 

          Art. 29. [28]

     Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso e di soggiorno nella misura di lire 600 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 6000 per la stessa giornata.

     L'indennità è raddoppiata, se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8.

     Per gli atti di protesto, l'indennità di accesso è ridotta ad un terzo.

     Se per l'accesso può farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio è dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe.

 

          Art. 30. [29]

     Per la presentazione di ciascun atto all'Ufficio del registro fuori della sede notarile e per la trasmissione della copia di testamento pubblico dell'Archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla pretura, è dovuto il diritto di lire 300.

     Fuori dei casi previsti nel precedente comma, non è dovuto al notaio alcun diritto né alcun rimborso di spese per la presentazione degli atti all'Ufficio del registro né per la trasmissione degli estratti dei repertori all'Archivio notarile.

 

          Art. 31. [30]

     E' dovuto il diritto di lire 250 per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesta nell'interesse di privati.

     Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaio è tenuto a fare d'ufficio.

 

          Art. 32. [31]

     Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti determinati dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

     Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono ridotti alla metà.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI DIRITTI ACCESSORI

 

          Art. 33. [32]

     Non è dovuto alcun onorario né diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

 

          Art. 34. [33]

     Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguita la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalla parte.

 

          Art. 35. [34]

     Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 1, secondo comma n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il giudice che provvede sul ricorso liquida, a richiesta del notaio, l'onorario dovuto, tenendo conto dell'opera svolta. La richiesta può essere contenuta nello stesso ricorso o in un ricorso successivo diretto allo stesso giudice.

 

Titolo II

DIRITTI DOVUTI AL CONSIGLIO NOTARILE

 

          Art. 36. [35]

     Al Consiglio notarile è dovuto:

     a) il diritto di lire 1000, per l'iscrizione nel registro dei praticanti notai;

     b) il diritto di lire 2000, per l'iscrizione nel ruolo dei notai del distretto, in seguito a nomina o trasferimento;

     c) il diritto di lire 200, per l'invio dell'avviso di iscrizione nel ruolo.

 

          Art. 37. [36]

     E' dovuto il diritto di lire 300, oltre a quello di scritturazione di cui all'art. 28, per ogni copia, estratto o certificato.

 

          Art. 38. [37]

     Per la conciliazione di cui all'art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto è aumentato, fino al massimo di lire 3000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000.

     Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio.

     Se la conciliazione non è raggiunta, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione.

     Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, è dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5000; e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori.

 

Titolo III

DIRITTI DOVUTI ALL'ARCHIVIO NOTARILE

 

          Art. 39.

     Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà.

     L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

     Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'art. 18, comma secondo, la tassa suddetta è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

 

          Art. 40.

     E' dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio.

     Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente.

     E' dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.

 

          Art. 41.

     E' dovuto l'aumento del diritto di scritturazione previsto dall'art. 28 per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati entro il quarto giorno successivo a quello della richiesta.

 

          Art. 42.

     Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento è depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.

     Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non è richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

 

          Art. 43. [38]

 

          Art. 44.

     All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, però, devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'Archivio.

     Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, è necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio.

 

          Art. 45. [39]

     Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potrà autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità, alla scritturazione della copia degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge.

     (Omissis) [40]


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[17] Articolo modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 24 dicembre 1954, n. 295 e abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[27] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 26 giugno 1967, n. 477 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[34] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[35] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[36] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[37] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[38] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[39] Il limite massimo del compenso previsto dal presente articolo, è elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della presente legge per effetto dell'art. 8 della L. 28 luglio 1961, n. 723.

[40] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 28 luglio 1961, n. 723.