§ 59.5.3 - Legge 19 luglio 1957, n. 679.
Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.5 biologi e chimici
Data:19/07/1957
Numero:679


Sommario
Art. 1.      La presente tariffa ha carattere nazionale e, a norma del vigente regolamento sulla professione di chimico, serve a stabilire gli onorari professionali minimi spettanti [...]
Art. 2.      Il chimico è tenuto all'applicazione della presente tariffa ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e [...]
Art. 3.      Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione vengono distinti nelle seguenti quattro categorie
Art. 4.      I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente
Art. 5.      Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma pari al presumibile ammontare delle spese da anticipare
Art. 6.      Quando un incarico viene affidato a più professionisti, riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione [...]
Art. 7.      Le eventuali varianti alla richiesta di prestazioni, se rese necessarie da fatti imprevedibili, o se richieste dal committente debbono essere retribuite in aggiunta alle [...]
Art. 8.      Al committente spetta di diritto, salvo particolari pattuizioni, una sola copia degli elaborati riferentisi all'incarico commesso
Art. 9.      Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà intellettuale su lavori originali, su progetti, su [...]
Art. 10.      E' in facoltà del professionista o del committente richiedere al Consiglio dell'Ordine la revisiono e la liquidazione della specifica
Art. 11.      Indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie
Art. 12.      Per la redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici relativi all'incarico, è dovuto al professionista un compenso minimo di lire 250
Art. 13.      Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non può esprimersi in voci [...]
Art. 14.      Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 1000 per ogni ora o frazione di ora, per un massimo di sei vacazioni al giorno
Art. 15.      Le consultazioni verbali comportano un onorario minimo di lire 1000
Art. 16.      Gli onorari a tabella si riferiscono alle operazioni relative ad analisi chimiche di ogni specie, ed esclusivamente ad esse. Sono esclusi dal presente tariffario, perchè [...]
Art. 17.      L'onorario a tabella è stabilito in base all'allegato A
Art. 18.      Per le voci mancanti o incomplete nella tabella, ci si riferisce a quelle analoghe, e, nei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia, si [...]
Art. 19.      Dall'onorario a tabella sono esclusi
Art. 20.      Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare
Art. 21.      Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese di laboratorio, escluse [...]
Art. 22.      Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, dovuti al professionista, le prestazioni considerate in questo capitolo vengono suddivise in classi e [...]
Art. 23.      Se un lavoro professionale interessa più di una classe, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente per ogni classe e non globalmente
Art. 24.      Quando per l'esecuzione di una opera delle indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla [...]
Art. 25.      Gli onorari di cui all'art. 24 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al [...]
Art. 26.      Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei registri di contabilità. Le mansioni relative [...]
Art. 27.      Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico [...]
Art. 28.      Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti [...]
Art. 29.      Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle [...]
Art. 30.      Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri si applicano le aliquote indicate nella allegata tabella C
Art. 31.      Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, [...]
Art. 32.      Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgano in seguito al collaudo tra [...]
Art. 33.      Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento
Art. 34.      Gli onorari per l'avviamento di impianti vengono normalmente liquidati a discrezione
Art. 35.      L'onorario spettante al professionista che presta opera di consulenza presso un'industria indirizzando l'insieme dell'attività produttiva dell'industria stessa, viene [...]
Art. 36.      Le consulenze limitate ad alcune attività di una industria possono essere computate a discrezione o a percentuale, secondo la seguente tabella
Art. 37.      La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sul valore lordo della produzione per tutta la durata del rapporto di consulenza
Art. 38.      Gli onorari per le consulenze saltuario, ossia limitate a talune prestazioni professionali, vengono computate a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse
Art. 39.      Sono computate a parte, a norma delle relative tariffe, tutte le prestazioni che esulano dalla normale attività pattuita col professionista consulente
Art. 40.      Al professionista, che valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un giudizio sulla qualità di una merce o di un prodotto, spetta un onorario non [...]
Art. 41.      Al professionista che, valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un parere o dà un suggerimento relativo alla migliore utilizzazione di una merce o [...]
Art. 42.      Per la compilazione di inventari e consegne di impianti industriali, macchinari, impianti piloti, e laboratori, oltre il compenso a vacazione, di cui all'art. 13, [...]
Art. 43.      I compensi previsti per inventari o consegne di impianti industriali, di impianti piloti, laboratori, ecc., presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che [...]
Art. 44.      Per inventari e valutazioni di materie prime, prodotti chimici e similari, lavorati o semi-lavorati, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale [...]
Art. 45.      Le perizie possono essere
Art. 46.      La liquidazione delle parcelle riferentesi alle perizie sintetiche è fatta in base alla allegata tabella D. Per le perizie sommarie le suddette aliquote vengono [...]
Art. 47.      Oltre rilievi eventuali, calcoli analisi, ecc., da computarsi a parte, gli onorari per le perizie di accertamento e valutazione dei danni vengono computati secondo la [...]
Art. 48.      Per l'accertamento dei danni, computi per la valutazione, trattative con l'assicuratore o enti per l'accordo, la sopra riportata tabella viene applicata integralmente. [...]
Art. 49.      L'onorario minimo per prestazioni di perizie per accertamenti e valutazione danni è stabilito in lire 12.500
Art. 50.      I compensi per le prestazioni che per le loro particolari caratteristiche non possono essere determinati con riferimento ai casi contemplati nei precedenti titoli della [...]
Art. 51.      La presente tariffa, alla data della entrata in vigore, deve essere applicata indistintamente da tutti i professionisti e dagli enti statali e parastatali per quella [...]


§ 59.5.3 - Legge 19 luglio 1957, n. 679. [1]

Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici.

(G.U. 10 agosto 1957, n. 199 S.O.).

 

 

     Art. unico.

     E' approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei chimici. [2]

 

 

Tariffario nazionale delle prestazioni professionali del chimico

Titolo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     La presente tariffa ha carattere nazionale e, a norma del vigente regolamento sulla professione di chimico, serve a stabilire gli onorari professionali minimi spettanti ai chimici.

 

          Art. 2.

     Il chimico è tenuto all'applicazione della presente tariffa ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine, nella cui giurisdizione opera.

 

          Art. 3.

     Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione vengono distinti nelle seguenti quattro categorie:

     A) Onorari a vacazione - ossia in ragione del tempo impiegato;

     B) Onorari a tabella - per le normali prestazioni analitiche, per le quali l'onorario è fissato da apposita tabella;

     C) Onorari a percentuale - ossia in ragione del valore dell'oggetto trattato;

     D) Onorari a discrezione - ossia a criterio del professionista.

     Gli onorari per le prestazioni non specificatamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabiliti per analogia.

     Le prestazioni richieste con urgenza comportano sugli onorari in tariffa una maggiorazione non inferiore al 15 per cento.

 

          Art. 4.

     I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente.

 

          Art. 5.

     Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma pari al presumibile ammontare delle spese da anticipare.

     Durante il corso delle sue prestazioni, il professionista ha inoltre diritto al pagamento di congrui acconti in relazione alle spese da incontrare ed alla parte di lavoro professionale da lui eseguita.

 

          Art. 6.

     Quando un incarico viene affidato a più professionisti, riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa maggiorato del 15 per cento.

 

          Art. 7.

     Le eventuali varianti alla richiesta di prestazioni, se rese necessarie da fatti imprevedibili, o se richieste dal committente debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze dell'incarico originario.

 

          Art. 8.

     Al committente spetta di diritto, salvo particolari pattuizioni, una sola copia degli elaborati riferentisi all'incarico commesso.

     Il professionista deve fornire al committente solo quei dati, notizie ed atti, implicitamente compresi negli onorari esposti in parcella.

 

          Art. 9.

     Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà intellettuale su lavori originali, su progetti, su formule chimiche o su processi chimici, o quanto altro rappresenti l'opera del chimico, restano sempre riservati a questo ultimo i diritti di autore, conformemente alle leggi.

     La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenuti in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

 

          Art. 10.

     E' in facoltà del professionista o del committente richiedere al Consiglio dell'Ordine la revisiono e la liquidazione della specifica.

     In tal caso dovranno essere presentati tutti quegli elaborati e documenti che il Consiglio dell'Ordine riterrà opportuni, onde poter emettere giudizio in proposito.

     Il presidente dell'Ordine comunicherà al richiedente il risultato della revisione e della liquidazione.

     All'Ordine, per ogni revisione o liquidazione di specifica, è dovuto, oltre le eventuali spese, un contributo dell'uno per cento sull'onorario liquidato, con un minimo di lire 500 a carico del richiedente.

     Nulla è dovuto all'Ordine, a cui carico sono anche le eventuali spese quando la richiesta di revisione o liquidazione è fatta dalla autorità giudiziaria.

 

Titolo II

INDENNITA' E RIMBORSI

 

          Art. 11.

     Indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie:

     a) spese di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori residenza da lui o dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;

     b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessarie all'esecuzione del mandato fuori residenza o ufficio;

     c) le spese di bollo, di registro, i diritti di Uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche;

     d) le spese di scritturazione, di traduzione, di relazioni o di diciture estere su disegni, progetti, brevetti e simili, spese di cancelleria, di riproduzione disegni, manoscritti eccedenti la prima copia;

     e) le spese per diritti di autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni.

     Le spese di viaggio su ferrovie, tranvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base delle tariffe di 1a classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti, della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

     Le spese per percorsi su strade ordinarie, sia su vetture o automezzi propri, che con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

 

          Art. 12.

     Per la redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici relativi all'incarico, è dovuto al professionista un compenso minimo di lire 250.

     Per ogni certificato rilasciato a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 1000 (salvo per i certificati relativi alle prestazioni a tabella).

 

Titolo III

ONORARI A VACAZIONE

 

          Art. 13.

     Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non può esprimersi in voci tabulate o in valore, o sulle quali il tempo concorre come elemento precipuo.

     In particolare sono da computarsi a vacazione, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a discrezione, a tabella e a percentuale:

     a) i prelievi di campioni;

     b) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere chimico;

     c) le competenze per le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili;

     d) le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di lire 250.000.

 

          Art. 14.

     Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 1000 per ogni ora o frazione di ora, per un massimo di sei vacazioni al giorno.

     Qualora egli debba valersi di aiuto, avrà diritto inoltre ad un compenso di lire 600 all'ora o frazione di ora, per ogni aiuto iscritto all'albo dei chimici, e di lire 400 all'ora o frazione di ora, per ogni altro aiuto di concetto, per un massimo di sei vacazioni al giorno.

     Per le operazioni compiute in condizioni di particolare disagio e pericolosità o in ore notturne, detti compensi sono aumentati almeno del 50 per cento.

 

          Art. 15.

     Le consultazioni verbali comportano un onorario minimo di lire 1000.

 

Titolo IV

ONORARI A TABELLA

 

          Art. 16.

     Gli onorari a tabella si riferiscono alle operazioni relative ad analisi chimiche di ogni specie, ed esclusivamente ad esse. Sono esclusi dal presente tariffario, perchè non di competenza, i prelievi di carattere biologico, da organismi viventi e i pareri sia scritti che verbali di carattere biologico-diagnostico.

 

          Art. 17.

     L'onorario a tabella è stabilito in base all'allegato A.

     Per ogni serie completa delle determinazioni considerate alle singole voci della tabella può essere concessa una riduzione non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli onorari.

 

          Art. 18.

     Per le voci mancanti o incomplete nella tabella, ci si riferisce a quelle analoghe, e, nei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia, si stabiliscono onorari a percentuale o a discrezione.

 

          Art. 19.

     Dall'onorario a tabella sono esclusi:

     a) i sopralluoghi, i prelievi di campioni, gli accertamenti;

     b) i pareri, sia verbali che scritti, relativi alle analisi eseguite;

     c) tutte quelle altre operazioni che esulano direttamente dalla pura analisi chimica.

 

Titolo V

ONORARI A PERCENTUALE

 

          Art. 20.

     Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

     a) esecuzione di un impianto, e cioè: la compilazione dei progetti, preventivi, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, avviamento, consegne, ecc.;

     b) consulenze;

     c) perizie estimative;

     d) inventari.

 

          Art. 21.

     Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese di laboratorio, escluse le ricerche specifiche che richiedono reattivi speciali o particolari competenze, i disegni, i progetti, le spese di cancelleria, di copisteria, ecc., strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Al professionista sono dovuti però a parte ed in aggiunta agli eventuali compensi a rimborso, di cui agli articoli 11 e 12 e le vacazioni, di cui all'art. 13, ridotte del 50 per cento, i rimborsi per speciali reattivi, per l'impianto pilota, o per speciali impianti sperimentali di laboratorio.

 

Titolo VI

IMPIANTI

 

          Art. 22.

     Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, dovuti al professionista, le prestazioni considerate in questo capitolo vengono suddivise in classi e categorie descritte nel sotto riportato elenco.

Classe

Categoria

Oggetto

I

 

Impianti industriali:

 

a)

Impianti completi e cioè: macchinari, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari all'esercizio di un'industria chimica.

 

b)

Impianti di lavorazioni chimiche e cioè: macchinari, apparecchi ed annessi necessari per tali lavorazioni.

 

c)

Singole macchine od apparecchi.

II

 

Impianti piloti:

 

a)

Completi

 

b)

Singole macchine od apparecchi.

III

 

Laboratori:

 

a)

Completi

 

b)

Parti o sezioni di laboratori.

 

          Art. 23.

     Se un lavoro professionale interessa più di una classe, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente per ogni classe e non globalmente.

 

A) Prestazioni per l'esecuzione di opere.

 

          Art. 24.

     Quando per l'esecuzione di una opera delle indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A.

     A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera, si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

     L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

     Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è valutato a discrezione.

 

          Art. 25.

     Gli onorari di cui all'art. 24 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori, ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 28, sempre che l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B non superi il valore di 0,20.

 

          Art. 26.

     Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

     Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente, entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda un impiego personale maggiore del normale.

 

          Art. 27.

     Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B.

     Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste operazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

     Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consultivo lordo dell'opera corrispondente, o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

     Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione, come è detto sopra.

     In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi e vacazione per le prestazioni di cui all'art. 13, il rimborso delle spese di cui agli articoli 11 e 12, e degli oneri di cui all'art. 26.

 

          Art. 28.

     Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

     a) compilazione del progetto sommario o studio dell'impianto, ovvero calcolo di massima della macchina o del congegno, in modo di individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi o di una relazione;

     b) compilazione del preventivo sommario;

     c) compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in numero e in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;

     d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;

     e) esecuzione dei particolari costruttivi;

     f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;

     g) direzione od alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche, nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per la attuazione dell'opera progettata nelle varie sue fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

     h) eventuali prove di laboratorio o di officina;

     i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;

     l) liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

     A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nella allegata tabella B, intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, se redatti dallo stesso professionista.

 

B) Collaudo di lavori e forniture e avviamento impianti.

 

          Art. 29.

     Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazione, di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

 

          Art. 30.

     Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri si applicano le aliquote indicate nella allegata tabella C.

     Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del direttore tecnico.

     Sono di spettanza del collaudatore, oltre la verifica di misura del lavoro ed il controllo della contabilità, delle qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la relazione di collaudo, il certificato di collaudo, e la relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

 

          Art. 31.

     Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato almeno del 15 per cento.

 

          Art. 32.

     Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgano in seguito al collaudo tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.

 

          Art. 33.

     Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

 

          Art. 34.

     Gli onorari per l'avviamento di impianti vengono normalmente liquidati a discrezione.

     Qualora il professionista che esegue l'avviamento dell'impianto ne sia stato anche il progettista avrà diritto, per l'avviamento, ad una maggiorazione del 30 per cento sul suo onorario di progettista.

 

C) Consulenze e pareri.

 

          Art. 35.

     L'onorario spettante al professionista che presta opera di consulenza presso un'industria indirizzando l'insieme dell'attività produttiva dell'industria stessa, viene computato in base alla seguente tabella:

Valore della produzione

Onorari

 

 

 

percentuali

Fino a

L.

10.000.000

5%

Sul di più fino a

L.

20.000.000

2,5%

Sul di più fino a

L.

30.000.000

2%

Sul di più

 

 

1,5%

 

          Art. 36.

     Le consulenze limitate ad alcune attività di una industria possono essere computate a discrezione o a percentuale, secondo la seguente tabella:

Valore della produzione

Onorari

 

 

 

percentuali

Fino a

L.

150.000

5%

Sul di più fino a

L.

250.000

4%

Sul di più fino a

L.

1.000.000

3%

Sul di più fino a

L.

2.000.000

2%

Sul di più

 

 

1,5%

 

          Art. 37.

     La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sul valore lordo della produzione per tutta la durata del rapporto di consulenza.

 

          Art. 38.

     Gli onorari per le consulenze saltuario, ossia limitate a talune prestazioni professionali, vengono computate a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

 

          Art. 39.

     Sono computate a parte, a norma delle relative tariffe, tutte le prestazioni che esulano dalla normale attività pattuita col professionista consulente.

 

          Art. 40.

     Al professionista, che valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un giudizio sulla qualità di una merce o di un prodotto, spetta un onorario non inferiore a lire 1000.

 

          Art. 41.

     Al professionista che, valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un parere o dà un suggerimento relativo alla migliore utilizzazione di una merce o di un prodotto o alla sua correzione, allo scopo di migliorarne le qualità od eliminarne i difetti, ecc. spetta un onorario da computarsi in base al valore della merce o prodotto, secondo la sotto riportata tabella:

Valore della partita

Onorari

 

 

 

percentuali

Fino a

L.

100.000

2%

Sul di più fino a

L.

400.000

1,5%

Sul di più fino a

L.

2.000.000

1%

Sul di più fino a

L.

8.000.000

0,5%

Sul di più

 

 

0,2%

     L'onorario minimo è stabilito in lire 2000.

 

D) Inventari e consegne.

 

          Art. 42.

     Per la compilazione di inventari e consegne di impianti industriali, macchinari, impianti piloti, e laboratori, oltre il compenso a vacazione, di cui all'art. 13, ridotto del 50 per cento e il rimborso delle spese, di cui agli articoli 11 e 12, è dovuto al professionista un compenso da valutarsi nella quindicesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'articolo 36, applicato all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate.

 

          Art. 43.

     I compensi previsti per inventari o consegne di impianti industriali, di impianti piloti, laboratori, ecc., presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

     Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione, per ricerche di titoli relativi.

 

          Art. 44.

     Per inventari e valutazioni di materie prime, prodotti chimici e similari, lavorati o semi-lavorati, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto al professionista un onorario computato secondo la seguente tabella:

Valore della merce

Onorari

 

 

 

percentuali

Fino a

L.

50.000

a discrezione

Fino a

L.

200.000

0,80%

Sul di più fino a

L.

500.000

0,70%

Sul di più fino a

L.

1.000.000

0,60%

Sul di più

 

 

0,50%

 

E) Perizie estimative.

 

          Art. 45.

     Le perizie possono essere:

     a) Sommarie, cioè basate su elementi sintetici e globali, esposti in brevi elaborati riassuntivi;

     b) Sintetiche, cioè basate su elementi risultati da principali fattori che influiscono sul valore e corredate da una relazione sintetica dei risultati;

     c) Analitiche, cioè basate su valutazioni particolareggiate di ogni singolo elemento costitutivo, con descrizione del loro valore, stato, potenzialità, ecc.

 

          Art. 46.

     La liquidazione delle parcelle riferentesi alle perizie sintetiche è fatta in base alla allegata tabella D. Per le perizie sommarie le suddette aliquote vengono dimezzate, per le analitiche raddoppiate.

     Per importi di stima inferiori a lire 250.000 gli onorari vengono stabiliti a discrezione.

 

F) Perizie per accertamenti e valutazioni danni.

 

          Art. 47.

     Oltre rilievi eventuali, calcoli analisi, ecc., da computarsi a parte, gli onorari per le perizie di accertamento e valutazione dei danni vengono computati secondo la sotto riportata tabella:

Importo del danno

Onorari

 

 

 

percentuali

Fino a

L.

500.000

2,50%

Sul di più fino a

L.

1.000.000

1,90%

Sul di più fino a

L.

2.000.000

1,75%

Sul di più fino a

L.

3.000.000

1,50%

Sul di più fino a

L.

5.000.000

1,25%

Sul di più fino a

L.

10.000.000

1%

Sul di più fino a

L.

25.000.000

0,60%

Sul di più fino a

L.

50.000.000

0,30%

Sul di più fino a

L.

100.000.000

0,27%

Sul di più fino a

L.

200.000.000

0,24%

Sul di più fino a

L.

400.000.000

0,20%

Sul di più fino a

L.

650.000.000

0,18%

Sul di più fino a

L.

1.000.000.000

0,15%

Sul di più

 

 

0,10%

 

          Art. 48.

     Per l'accertamento dei danni, computi per la valutazione, trattative con l'assicuratore o enti per l'accordo, la sopra riportata tabella viene applicata integralmente. Per accertamenti di danni e loro valutazione la tariffa sopra riportata è applicata con riduzione del 50 per cento.

     Per perizie giudiziarie o stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi, la tariffa sopra riportata è applicata integralmente.

 

          Art. 49.

     L'onorario minimo per prestazioni di perizie per accertamenti e valutazione danni è stabilito in lire 12.500.

 

Titolo VII

ONORARI A DISCREZIONE

 

          Art. 50.

     I compensi per le prestazioni che per le loro particolari caratteristiche non possono essere determinati con riferimento ai casi contemplati nei precedenti titoli della presente tariffa saranno stabiliti discrezionalmente dal professionista incaricato, tenuto conto dell'importanza dell'incarico, dello studio e dei mezzi tecnici richiesti, del tempo occorso e del valore economico degli interessi per i quali la prestazione è richiesta.

 

Titolo VIII

NORME FINALI

 

          Art. 51.

     La presente tariffa, alla data della entrata in vigore, deve essere applicata indistintamente da tutti i professionisti e dagli enti statali e parastatali per quella parte di atti che esula dai compiti di istituto.

 

Allegato

(Omissis)

 

Tabelle

(Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Le tariffe degli onorari e delle indennità, oltre ai criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali, sono state approvate con la L. 20 marzo 1975, n. 56.