§ 57.7.283 - D.P.R. 25 aprile 1963, n. 994.
Schema di regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente il personale ausiliario dei Convitti nazionali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:25/04/1963
Numero:994


Sommario
Art. 1.      Le mansioni di servizio nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali sono svolte da personale della carriera ausiliaria, di cui all'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e si [...]
Art. 2.      Disimpegnano mansioni speciali: il maestro di casa, il cuoco, l'infermiere, il guardarobiere, il custode di giorno e il custode di notte.
Art. 3.      I posti di ruolo sono conferiti mediante concorso nazionale.
Art. 4.      La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai posti di cui al precedente articolo, è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta da un presidente e da due [...]
Art. 5.      Nell'applicazione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i posti di ruolo sono conferiti al personale che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non abbia superato il 64° [...]


§ 57.7.283 - D.P.R. 25 aprile 1963, n. 994.

Schema di regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente il personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili.

(G.U. 6 agosto 1963, n. 209)

 

     Art. 1.

     Le mansioni di servizio nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali sono svolte da personale della carriera ausiliaria, di cui all'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e si distinguono in mansioni speciali e mansioni ordinarie.

 

          Art. 2.

     Disimpegnano mansioni speciali: il maestro di casa, il cuoco, l'infermiere, il guardarobiere, il custode di giorno e il custode di notte.

     I servizi di mensa, di cucina, di anticamera, gli altri incarichi di carattere generale inerenti ai servizi stessi e tutti gli altri servizi di istituto sono disimpegnati dal personale ausiliario con mansioni ordinarie.

     L'assegnazione del personale, di cui al precedente comma, è disposta dal capo dell'Istituto che, al fine di assicurare il miglior funzionamento dei servizi, può trasferire, in relazione alle attitudini di ciascuno, il personale da un servizio all'altro.

     Il personale con mansioni speciali, che sia libero da normali impegni di servizio, può essere, temporaneamente, assegnato dal capo d'Istituto ad assolvere altri compiti propri del personale della carriera ausiliaria.

 

          Art. 3.

     I posti di ruolo sono conferiti mediante concorso nazionale.

     Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da un esperimento pratico diretto ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere le mansioni speciali.

     Il concorso è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Gli aspiranti ai posti di infermiere debbono essere in possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla competente autorità.

     I posti di infermiere e di custode di notte negli Istituti di educazione femminile sono riservati alle donne.

     Possono, altresì, essere, in tutto o in parte, riservati alle donne i posti di ruolo negli Istituti femminili secondo le prescrizioni del bando.

     I vincitori, prima di assumere servizio, sono sottoposti a visita schermografica.

     L'espletamento del concorso, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme di esecuzione.

 

          Art. 4.

     La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai posti di cui al precedente articolo, è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta da un presidente e da due membri, tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un rettore dei Convitti nazionali e da una direttrice degli Educandati femminili statali.

     Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere, uno dei due membri dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è sostituito da un sanitario designato dal Ministero della sanità.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2 classe o a segretario.

 

          Art. 5.

     Nell'applicazione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i posti di ruolo sono conferiti al personale che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non abbia superato il 64° anno di età e presti lodevole servizio, da almeno due anni, nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali.

     Gli aspiranti ai posti di infermiere debbono essere in possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla competente autorità.

     L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nella qualifica di bidello, in seguito ad accertamento dei requisiti posseduti dagli aspiranti alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, in relazione all'anzianità di servizio degli aspiranti ed al giudizio complessivo, espresso con motivato rapporto del capo dell'Istituto, approvato dal Consiglio di amministrazione, che illustri le mansioni disimpegnate, il rendimento in servizio, le qualità personali e il comportamento di ciascuno nell'Istituto e fuori dell'Istituto.

     L'ordine di ruolo è determinato dall'anzianità di servizio prestato alle dipendenze degli Istituti da ciascuno e, a parità di anzianità, dalla maggiore età.