§ 56.6.324 - D.L. 26 novembre 2010, n. 196.
Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:26/11/2010
Numero:196


Sommario
Art. 1.  Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Art. 1 bis.  (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale).
Art. 2.  Consorzi operanti nel settore dei rifiuti
Art. 3.  Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 56.6.324 - D.L. 26 novembre 2010, n. 196. [1]

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

(G.U. 26 novembre 2010, n. 277)

 

     Art. 1. Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

     1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località Cava Vitiello», «; Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni)» e «; Serre (Sa) - località Valle della Masseria» sono soppresse [2].

     2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonchè ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di trentasei mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione ed espropriazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, nonchè alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonchè operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di cui al presente comma svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà [3].

     2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 [4].

     3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;

     b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto legge n. 90 del 2008, è inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».

     5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» [5].

     6. All'articolo 11, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.» [6].

     7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, lo smaltimento di tali rifiuti in altre regioni avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [7].

     7-bis. Nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3, con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovraprovinciali [8].

     7-ter. In relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [9].

 

     Art. 1 bis. (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale). [10]

     1. All'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

     b) al comma 5-bis, le parole: "Per l'anno 2010", le parole: "30 settembre 2010" e le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011", "30 settembre 2011" e "per gli anni 2010 e 2011";

     c) al comma 5-ter, le parole: "Per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011";

     d) al comma 5-quater, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2012".

 

     Art. 2. Consorzi operanti nel settore dei rifiuti [11]

     1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011".

     2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

 

     Art. 3. Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale

     1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonchè per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.

     2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».

     2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del. Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni [12].

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Considerato che il permanere di una situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti ed incrementare i livelli della raccolta differenziata;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     EMANA

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

     1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località Cava Vitiello» e «; Serre (Sa) - località Valle della Masseria» sono soppresse.

     2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, può procedere, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed, a tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà.

     3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;

     b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 90 del 2008, è inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».

     5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.».

     6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».

     7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 2. Consorzi operanti nel settore dei rifiuti

     1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti, determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano ad applicarsi, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 13, in vista del loro reimpiego.

     2. Le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione del presente comma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 3. Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale

     1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonchè per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.

     2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».

 

Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 gennaio 2011, n. 1.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1 del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.