§ 55.1.12 - Legge 23 marzo 1956, n. 296.
Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:23/03/1956
Numero:296


Sommario
Art. 1.      In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone [...]
Art. 2.      Gli Istituti di credito di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sono autorizzati a compiere operazioni di finanziamento a [...]
Art. 3.      Per le operazioni previste dalla presente legge, gli istituti di cui al precedente art. 2 possono anche far ricorso alla emissione di obbligazioni entro i limiti di [...]
Art. 4.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1949, n. 367, per un [...]
Art. 5.      L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2, deve essere effettiva al momento in cui gli impianti entreranno in funzione. Il [...]
Art. 6.      L'Ispettorato del lavoro accerterà periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'art. 2
Art. 7.      Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un fondo di lire 3500 milioni, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a [...]
Art. 8.      Il Fondo di cui al precedente articolo è costituito con versamenti che l'Alta Autorità, ai sensi del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, [...]
Art. 9.      Ai fini dell'art. 7, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato composto di
Art. 10.      All'onere di lire 350 milioni annui, di cui al precedente art. 4, verrà provveduto con stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a [...]


§ 55.1.12 - Legge 23 marzo 1956, n. 296.

Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche.

(G.U. 30 aprile 1956, n. 105)

 

 

     Art. 1.

     In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica Italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono disposte le agevolazioni di cui agli articoli seguenti, al fine di favorire il riassorbimento in nuove attività produttive del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.

 

          Art. 2.

     Gli Istituti di credito di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sono autorizzati a compiere operazioni di finanziamento a favore di imprese, di qualsiasi genere o dimensione, aventi per finalità la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento od il rinnovo di quelli esistenti; purchè sia preso l'impegno che la mano d'opera necessaria per l'esercizio dei nuovi impianti e la maggiore mano d'opera occorrente in dipendenza degli ampliamenti o dei rinnovamenti degli impianti esistenti, sia assunta, per almeno il 50 per cento, fra i lavoratori provenienti da aziende siderurgiche - indicate nel precedente art. 1 - licenziati a seguito di riconversione delle aziende stesse o di chiusura degli stabilimenti o di reparti delle medesime nel periodo intercorrente tra il 10 febbraio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Per le operazioni previste dalla presente legge, gli istituti di cui al precedente art. 2 possono anche far ricorso alla emissione di obbligazioni entro i limiti di somma e di tasso che saranno consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 4.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1949, n. 367, per un periodo non superiore a dieci anni ed entro il limite di spesa di 350 milioni di lire all'anno, per un totale complessivo di 3500 milioni di lire, un contributo annuo del 2,50 per cento quale concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai termini del precedente art. 2.

     Tale contributo sarà limitato alla quota parte del finanziamento corrispondente al prodotto tra il numero delle nuove unità lavorative da assumere e l'aliquota fissa di lire 6 milioni per l'industria metallurgica e di lire 4 milioni per tutti gli altri settori, e sarà corrisposto, annualmente, agli Istituti finanziatori in misura costante riferita all'ammontare originario del mutuo ammesso a contributo.

     La concessione del contributo anzidetto rimane subordinata alla osservanza della condizione prevista al precedente art. 2 per l'assunzione delle nuove unità lavorative.

     Le somme non utilizzate sulle annualità di cui al primo comma del presente articolo andranno ad aumentare le disponibilità negli anni successivi.

 

          Art. 5.

     L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2, deve essere effettiva al momento in cui gli impianti entreranno in funzione. Il rapporto di lavoro e la sua cessazione saranno disciplinati dalle norme dei contratti collettivi in vigore per la categoria.

 

          Art. 6.

     L'Ispettorato del lavoro accerterà periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'art. 2.

     Qualora, nel corso della durata del finanziamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sarà revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente art. 4; e l'istituto finanziatore potrà procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione.

 

          Art. 7.

     Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un fondo di lire 3500 milioni, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'art. 9, per far fronte a provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 8.

     Il Fondo di cui al precedente articolo è costituito con versamenti che l'Alta Autorità, ai sensi del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, indicata nell'art. 1, effettuerà al Governo italiano nel seguenti importi:

     a) per lire 1750 milioni secondo le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione;

     b) per lire 1750 milioni in dieci rate annuali di lire 175 milioni ciascuna a decorrere dal 1° luglio 1956.

     L'importo delle 10 rate annuali che saranno versate dall'Alta Autorità, per complessive lire 1.750.000.000, è anticipato dal Governo italiano con prelevamento dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che sarà integrato, per pari importo, da apposito contributo da disporsi ai sensi dall'art. 62 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     Detta anticipazione farà carico ad apposita dotazione di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in corrispondenza dell'indicato prelievo.

     L'anticipazione stessa verrà recuperata con i contributi annuali dell'Alta Autorità di cui alla lettera b) che saranno versati all'entrata del bilancio statale.

 

          Art. 9.

     Ai fini dell'art. 7, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato composto di:

     due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno della Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, l'altro della Direzione generale dei rapporti di lavoro;

     due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, uno della Direzione generale affari generali da uno della Direzione generale produzione industriale;

     due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno della Ragioneria generale dello Stato ed uno della Direzione generale del tesoro;

     due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori siderurgici designati dalle organizzazioni competenti secondo la procedura prevista dall'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

     Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la segreteria ha sede presso il Ministero medesimo.

     Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Comitato dovrà rendere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il conto delle somme erogate nell'anno precedente sul fondo di lire 3.500.000.000 di cui all'articolo 7.

     Il rendiconto verrà approvato dal Ministero stesso previo parere del Ministero del tesoro.

 

          Art. 10.

     All'onere di lire 350 milioni annui, di cui al precedente art. 4, verrà provveduto con stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1956-57.

     Alla spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo speciale, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.