§ 52.3.10 – L. 16 dicembre 1940, n. 1902.
Variazioni ed aggiunte al regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:16/12/1940
Numero:1902


Sommario
Art. 1.      Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Al testo della legge di guerra, approvato con il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      Quando nelle leggi di guerra o di neutralità o nei provvedimenti ad esse connessi, è stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della [...]
Art. 4.      Gli affari in corso presso il tribunale delle prede passano, nello stato in cui si trovano, al tribunale delle prede costituito ai sensi dell'art. 218 modificato dalla [...]
Art. 5.      La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno


§ 52.3.10 – L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

Variazioni ed aggiunte al regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime.

(G.U. 30 gennaio 1941, n. 24).

 

     Art. 1.

     Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Al testo della legge di guerra, approvato con il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) Il n. 1 dell'art. 3 è modificato come segue:

     (Omissis).

     2) L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     4) Il n. 5 dell'art. 159 è modificato come segue:

     (Omissis);

     5) L'art. 207 è modificato come segue:

     (Omissis).

     6) L'art. 218 è modificato come segue:

     (Omissis) [1].

     7) All'art. 323 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     8) Il secondo comma dell'art. 360 è modificato come segue:

     All'art. 362 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Quando nelle leggi di guerra o di neutralità o nei provvedimenti ad esse connessi, è stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della Libia o in generale delle colonie o dell'Africa italiana, si intende fra questi compreso il territorio del Sahara libico.

 

          Art. 4.

     Gli affari in corso presso il tribunale delle prede passano, nello stato in cui si trovano, al tribunale delle prede costituito ai sensi dell'art. 218 modificato dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.


[1] Numero sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 6 marzo 1941, n. 219.