Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 12/08/1993 |
Numero: | 317 |
Sommario |
Art. 1. Efficacia dei piani di ricostruzione. |
Art. 2. Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso. |
Art. 3. Completamento dei piani. |
Art. 4. Copertura finanziaria. |
Art. 5. Abrogazione di norme. |
§ 52.1.65 – L. 12 agosto 1993, n. 317.
Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
(G.U. 23 agosto 1993, n. 197).
Art. 1. Efficacia dei piani di ricostruzione.
1. I piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla
Art. 2. Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso.
1. Le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della
2. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti.
3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento [1].
4. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entità degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, o già realizzati, nel caso di annullamento dell'atto di concessione, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la loro definizione economica.
5. Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con
Art. 3. Completamento dei piani.
1. Nell'ambito dei lavori di completamento delle opere in corso, di quelli finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato ovvero di quelli strettamente necessari ad assicurare la funzionalità ad opere già ultimate, purché previsti dai piani di ricostruzione e dai piani regolatori generali vigenti, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, predispone, sentiti i comuni interessati, un elenco di interventi da realizzare, il cui onere a carico dello Stato è determinato dall'articolo 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici trasmette al Parlamento lo schema di decreto, nonché il quadro del fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 4, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia.
2. All'affidamento dei lavori e delle opere di cui al comma 1 provvede il Ministero dei lavori pubblici, anche a mezzo di delega ai comuni interessati mediante contratti di appalto, ai sensi del
Art. 4. Copertura finanziaria.
1. Per il completamento degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per il periodo 1994-1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. E’ annullato ogni altro impegno di spesa previsto da disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla medesima legge.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla
[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 44 della