Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 14/01/1991 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 5 dell'art. 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'art. 151 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 3. 1. Nell'art. 159 del codice di procedura penale, al comma 1, primo e secondo periodo, le parole "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 4. 1. L'art. 160 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. L'art. 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 6. 1. Nel comma 2 dell'art. 169 del codice di procedura penale, le parole: "emesso a norma degli articoli 151 e 159" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 7. 1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 171 del codice di procedura penale, le parole: "dall'art. 161, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 8. 1. L'art. 54 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 9. 1. Dopo l'art. 118 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente |
Art. 10. 1. L'art. 263 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 11. 1. Nel comma 2 dell'art. 67 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "grafologia" è sostituita con le seguenti: (Omissis) |
Art. 12. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente |
Art. 13. 1. Nel comma 1 dell'art. 294 del codice di procedura penale, dopo le parole "il giudice", sono inserite le seguenti, comprese tra due virgole: (Omissis) |
Art. 14. 1. L'art. 299 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 15. 1. L'art. 321 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 16. 1. Nel comma 1 dell'art. 322 del codice di procedura penale, le parole "Contro il decreto di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 17. 1. Dopo l'art. 322 del codice di procedura penale è inserito il seguente |
Art. 18. 1. Al comma 2 dell'art. 324 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: (Omissis) |
Art. 19. 1. L'art. 325 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 20. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è aggiunto il seguente |
Art. 21. 1. L'alinea del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 22. 1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole "seconda ipotesi" |
Art. 23. 1. L'art. 386 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 24. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 390 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente |
Art. 25. 1. L'art. 391 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 26. 1. Al comma 3 dell'art. 375 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: (Omissis) |
Art. 27. 1. Il comma 1 dell'art. 453 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 28. 1. L'art. 667 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 29. 1. Il comma 1 dell'art. 672 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 30. 1. Il comma 1 dell'art. 676 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 31. 1. Il n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 686 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 32. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 687 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente |
Art. 33. 1. L'art. 689 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 34. 1. L'art. 198 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è soppresso |
Art. 35. 1. Il comma 4 dell'art. 714 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 36. 1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è così modificato |
Art. 37. 1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente |
Art. 38. 1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente |
Art. 39. 1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è inserito il seguente |
Art. 40. 1. Nel comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola "pena" sono inserite le parole (Omissis) |
Art. 41. 1. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente |
Art. 42. 1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente |
Art. 43. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto il seguente |
Art. 44. 1. Nel comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola "pena" sono inserite le parole (Omissis) |
Art. 45. 1. Il comma 5 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente |
Art. 46. 1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è così modificato |
Art. 47. 1. Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente |
Art. 48. 1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole "22, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 49. 1. L'art. 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso |
Art. 50. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è aggiunto il seguente |
Art. 51. 1. Dopo l'art. 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è inserito il seguente |
Art. 52. 1. L'art. 21 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso |
Art. 53. 1. L'art. 22 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso |
Art. 54. 1. L'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è sostituito dal seguente |
Art. 55. 1. Dopo l'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono inseriti i seguenti |
Art. 56. 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 51.4.66 – D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(G.U. 16 gennaio 1991, n. 13).
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NOTIFICAZIONI
1. Il comma 5 dell'art. 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. L'art. 151 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 4 è soppresso.
1. Nell'art. 159 del codice di procedura penale, al comma 1, primo e secondo periodo, le parole "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
1. L'art. 160 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. L'art. 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Nel comma 2 dell'art. 169 del codice di procedura penale, le parole: "emesso a norma degli articoli 151 e 159" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 171 del codice di procedura penale, le parole: "dall'art. 161, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI TRA DIVERSI UFFICI
DEL PUBBLICO MINISTERO
1. L'art. 54 del codice di procedura penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis);
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
1. Dopo l'art. 118 del
(Omissis).
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE
1. L'art. 263 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) nel comma 5, dopo le parole "che dispone la restituzione" sono inserite le seguenti: (Omissis).
1. Nel comma 2 dell'art. 67 del
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI
1. Dopo il comma 1 dell'art. 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
(Omissis).
1. Nel comma 1 dell'art. 294 del codice di procedura penale, dopo le parole "il giudice", sono inserite le seguenti, comprese tra due virgole: (Omissis).
1. L'art. 299 del codice di procedura penale è così modificato:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
1. L'art. 321 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nel comma 3 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
1. Nel comma 1 dell'art. 322 del codice di procedura penale, le parole "Contro il decreto di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
1. Dopo l'art. 322 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
(Omissis).
1. Al comma 2 dell'art. 324 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).
1. L'art. 325 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nel comma 1, le parole "Contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) nel comma 2, le parole "contro il provvedimento di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
1. Dopo il comma 3 dell'art. 129 del
(Omissis).
Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA E AL FERMO
1. L'alinea del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (Omissis).
1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole "seconda ipotesi".
1. L'art. 386 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
c) nel comma 7, le parole "dai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
1. Dopo il comma 3 dell'art. 390 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
(Omissis).
1. L'art. 391 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole "del pubblico ministero e";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) nel comma 4, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Capo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI
1. Al comma 3 dell'art. 375 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).
1. Il comma 1 dell'art. 453 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Capo VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE
1. L'art. 667 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Il comma 1 dell'art. 672 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Il comma 1 dell'art. 676 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Il n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 686 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Dopo il comma 3 dell'art. 687 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
(Omissis).
1. L'art. 689 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. L'art. 198 del
Capo VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESTRADIZIONE
1. Il comma 4 dell'art. 714 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Capo IX
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI
1. L'art. 16 del
a) il comma 2 è soppresso;
b) nel comma 3, le parole "delle facoltà previste dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
1. L'art. 17 del
(Omissis).
1. L'art. 18 del
(Omissis).
1. Dopo l'art. 18 del
(Omissis).
1. Nel comma 4 dell'art. 19 del
1. Il comma 4 dell'art. 21 del
(Omissis).
1. L'art. 23 del
(Omissis).
1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del
(Omissis).
1. Nel comma 1 dell'art. 28 del
1. Il comma 5 dell'art. 31 del
(Omissis).
1. L'art. 32 del
a) nel comma 1, le parole "nei casi previsti dagli articolo 27 e 28" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
(Omissis).
1. Dopo l'art. 32 del
(Omissis).
1. Nel comma 1 dell'art. 9 del
1. L'art. 16 del
1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 del
(Omissis).
1. Dopo l'art. 20 del
(Omissis).
1. L'art. 21 del
1. L'art. 22 del
Capo X
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
1. L'art. 9 del
(Omissis).
1. Dopo l'art. 9 del
(Omissis).
Capo XI
DISPOSIZIONE FINALE
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.