§ 51.4.66 – D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:14/01/1991
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 5 dell'art. 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 151 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 3.      1. Nell'art. 159 del codice di procedura penale, al comma 1, primo e secondo periodo, le parole "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 4.      1. L'art. 160 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'art. 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Nel comma 2 dell'art. 169 del codice di procedura penale, le parole: "emesso a norma degli articoli 151 e 159" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 7.      1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 171 del codice di procedura penale, le parole: "dall'art. 161, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 8.      1. L'art. 54 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 9.      1. Dopo l'art. 118 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente
Art. 10.      1. L'art. 263 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 11.      1. Nel comma 2 dell'art. 67 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "grafologia" è sostituita con le seguenti: (Omissis)
Art. 12.      1. Dopo il comma 1 dell'art. 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 13.      1. Nel comma 1 dell'art. 294 del codice di procedura penale, dopo le parole "il giudice", sono inserite le seguenti, comprese tra due virgole: (Omissis)
Art. 14.      1. L'art. 299 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 15.      1. L'art. 321 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 16.      1. Nel comma 1 dell'art. 322 del codice di procedura penale, le parole "Contro il decreto di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 17.      1. Dopo l'art. 322 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 18.      1. Al comma 2 dell'art. 324 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: (Omissis)
Art. 19.      1. L'art. 325 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 20.      1. Dopo il comma 3 dell'art. 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è aggiunto il seguente
Art. 21.      1. L'alinea del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 22.      1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole "seconda ipotesi"
Art. 23.      1. L'art. 386 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 24.      1. Dopo il comma 3 dell'art. 390 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 25.      1. L'art. 391 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 26.      1. Al comma 3 dell'art. 375 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: (Omissis)
Art. 27.      1. Il comma 1 dell'art. 453 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 28.      1. L'art. 667 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 29.      1. Il comma 1 dell'art. 672 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 30.      1. Il comma 1 dell'art. 676 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 31.      1. Il n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 686 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 32.      1. Dopo il comma 3 dell'art. 687 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 33.      1. L'art. 689 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 34.      1. L'art. 198 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è soppresso
Art. 35.      1. Il comma 4 dell'art. 714 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 36.      1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è così modificato
Art. 37.      1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente
Art. 38.      1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente
Art. 39.      1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è inserito il seguente
Art. 40.      1. Nel comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola "pena" sono inserite le parole (Omissis)
Art. 41.      1. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente
Art. 42.      1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente
Art. 43.      1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto il seguente
Art. 44.      1. Nel comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola "pena" sono inserite le parole (Omissis)
Art. 45.      1. Il comma 5 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente
Art. 46.      1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è così modificato
Art. 47.      1. Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente
Art. 48.      1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole "22, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 49.      1. L'art. 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso
Art. 50.      1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è aggiunto il seguente
Art. 51.      1. Dopo l'art. 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è inserito il seguente
Art. 52.      1. L'art. 21 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso
Art. 53.      1. L'art. 22 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso
Art. 54.      1. L'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è sostituito dal seguente
Art. 55.      1. Dopo l'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono inseriti i seguenti
Art. 56.      1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 51.4.66 – D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

(G.U. 16 gennaio 1991, n. 13).

 

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NOTIFICAZIONI

 

     Art. 1.

     1. Il comma 5 dell'art. 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. L'art. 151 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 4 è soppresso.

 

          Art. 3.

     1. Nell'art. 159 del codice di procedura penale, al comma 1, primo e secondo periodo, le parole "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. L'art. 160 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     1. L'art. 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. Nel comma 2 dell'art. 169 del codice di procedura penale, le parole: "emesso a norma degli articoli 151 e 159" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 7.

     1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 171 del codice di procedura penale, le parole: "dall'art. 161, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI TRA DIVERSI UFFICI

DEL PUBBLICO MINISTERO

 

          Art. 8.

     1. L'art. 54 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'art. 118 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

 

          Art. 10.

     1. L'art. 263 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) nel comma 5, dopo le parole "che dispone la restituzione" sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 11.

     1. Nel comma 2 dell'art. 67 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "grafologia" è sostituita con le seguenti: (Omissis).

 

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

 

          Art. 12.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     1. Nel comma 1 dell'art. 294 del codice di procedura penale, dopo le parole "il giudice", sono inserite le seguenti, comprese tra due virgole: (Omissis).

 

          Art. 14.

     1. L'art. 299 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 15.

     1. L'art. 321 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) nel comma 3 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);

     b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 16.

     1. Nel comma 1 dell'art. 322 del codice di procedura penale, le parole "Contro il decreto di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 17.

     1. Dopo l'art. 322 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 18.

     1. Al comma 2 dell'art. 324 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

 

          Art. 19.

     1. L'art. 325 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) nel comma 1, le parole "Contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) nel comma 2, le parole "contro il provvedimento di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 20.

     1. Dopo il comma 3 dell'art. 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA E AL FERMO

 

          Art. 21.

     1. L'alinea del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

          Art. 22.

     1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole "seconda ipotesi".

 

          Art. 23.

     1. L'art. 386 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) nel comma 7, le parole "dai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 24.

     1. Dopo il comma 3 dell'art. 390 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 25.

     1. L'art. 391 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) nel comma 1, sono soppresse le parole "del pubblico ministero e";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) nel comma 4, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI

 

          Art. 26.

     1. Al comma 3 dell'art. 375 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

 

          Art. 27.

     1. Il comma 1 dell'art. 453 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE

 

          Art. 28.

     1. L'art. 667 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 29.

     1. Il comma 1 dell'art. 672 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 30.

     1. Il comma 1 dell'art. 676 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 31.

     1. Il n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 686 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 32.

     1. Dopo il comma 3 dell'art. 687 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 33.

     1. L'art. 689 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 34.

     1. L'art. 198 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è soppresso.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESTRADIZIONE

 

          Art. 35.

     1. Il comma 4 dell'art. 714 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo IX

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

 

          Art. 36.

     1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è così modificato:

     a) il comma 2 è soppresso;

     b) nel comma 3, le parole "delle facoltà previste dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 37.

     1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 38.

     1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 39.

     1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 40.

     1. Nel comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola "pena" sono inserite le parole (Omissis).

 

          Art. 41.

     1. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 42.

     1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 43.

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 44.

     1. Nel comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola "pena" sono inserite le parole (Omissis).

 

          Art. 45.

     1. Il comma 5 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 46.

     1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è così modificato:

     a) nel comma 1, le parole "nei casi previsti dagli articolo 27 e 28" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 47.

     1. Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 48.

     1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole "22, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 49.

     1. L'art. 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso.

 

          Art. 50.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 51.

     1. Dopo l'art. 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 52.

     1. L'art. 21 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso.

 

          Art. 53.

     1. L'art. 22 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso.

 

Capo X

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

 

          Art. 54.

     1. L'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 55.

     1. Dopo l'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

Capo XI

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 56.

     1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.