Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 08/04/1974 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Dopo l'art. 615 del codice penale è inserito il seguente |
Art. 2. L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente |
Art. 3. Dopo l'art. 617 del codice penale sono inseriti i seguenti |
Art. 4. Dopo l'art. 623 del codice penale è inserito il seguente |
Art. 5. L'ultimo comma dell'art. 226 del codice di procedura penale è abrogato |
Art. 6. L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 7. Dopo il secondo capoverso dell'art. 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente |
Art. 8. Le disposizioni dell'art. 226-quinquies del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore [...] |
Art. 9. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con [...] |
Art. 10. Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della [...] |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 51.4.31 – L. 8 aprile 1974, n. 98.
Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(G.U. 12 aprile 1974, n. 97).
Parte I
MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE
E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Dopo l'art. 615 del codice penale è inserito il seguente:
(Omissis).
L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Dopo l'art. 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:
(Omissis).
Dopo l'art. 623 del codice penale è inserito il seguente:
(Omissis).
L'ultimo comma dell'art. 226 del codice di procedura penale è abrogato.
Dopo l'art. 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
(Omissis).
L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Dopo il secondo capoverso dell'art. 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
(Omissis).
Parte II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Le disposizioni dell'art. 226-quinquies del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti all'elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-bis e 617 del codice penale.
Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.
Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.