§ 50.3.12 - D.Lgs.Lgt. 14 luglio 1945, n. 430.
Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:14/07/1945
Numero:430


Sommario
Art. 1.      Il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 165, convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 816, modificato dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, è abrogato
Art. 2.      Nell'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 luglio 1934, n. 1214, dopo il 2° comma è inserito il seguente
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 50.3.12 - D.Lgs.Lgt. 14 luglio 1945, n. 430.

Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti.

(G.U. 9 agosto 1945, n. 95).

 

     Art. 1.

     Il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 165, convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 816, modificato dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, è abrogato.

 

          Art. 2.

     Nell'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 luglio 1934, n. 1214, dopo il 2° comma è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".