§ 46.12.1 - Legge 13 ottobre 1961, n. 1163.
Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.12 servizi diversi
Data:13/10/1961
Numero:1163


Sommario
Art. 1.      I sottotenenti maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonchè delle bande della Guardia di finanza e [...]
Art. 2.      Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1961-62, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio degli [...]


§ 46.12.1 - Legge 13 ottobre 1961, n. 1163. [1]

Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 16 novembre 1961, n. 284)

 

 

     Art. 1.

     I sottotenenti maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonchè delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono i gradi di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado rivestito rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto gli anni di permanenza nel grado rivestito stabiliti all'articolo stesso, sono promossi al grado superiore con decorrenza dalla data anzidetta.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1961-62, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno per l'esercizio anzidetto.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.