§ 46.10.17 - Legge 12 ottobre 1956, n. 1214.
Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:12/10/1956
Numero:1214


Sommario
Art. 1.      I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli [...]
Art. 2.      In deroga a quanto disposto dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e [...]
Art. 3.      Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la prima applicazione della presente legge


§ 46.10.17 - Legge 12 ottobre 1956, n. 1214.

Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 6 novembre 1956, n. 281)

 

 

     Art. 1.

     I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363, possono, previo consenso scritto degli offerenti, essere riscossi con trattenuta d'ufficio sugli assegni mensili dovuti agli offerenti stessi.

     L'importo mensile dei detti contributi riscossi con trattenuta d'ufficio non può essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari.

 

          Art. 2.

     In deroga a quanto disposto dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 79 e 81 del regolamento organico 30 dicembre 1937, n. 2584, sugli assegni dei sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di custodia in conseguenza delle punizioni di riduzione dello stipendio o della paga di 1° e 2° grado, è devoluto a favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

     Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a favore dell'Ente di assistenza suddetto.

 

          Art. 3.

     Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

     L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta esenzioni ed agevolazioni agli effetti delle imposte dirette.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la prima applicazione della presente legge.