Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 12/10/1956 |
Numero: | 1214 |
Sommario |
Art. 1. I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli [...] |
Art. 2. In deroga a quanto disposto dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e [...] |
Art. 3. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la prima applicazione della presente legge |
§ 46.10.17 - Legge 12 ottobre 1956, n. 1214.
Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
(G.U. 6 novembre 1956, n. 281)
I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con
L'importo mensile dei detti contributi riscossi con trattenuta d'ufficio non può essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari.
In deroga a quanto disposto dall'art. 39, comma primo, del
Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta esenzioni ed agevolazioni agli effetti delle imposte dirette.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la prima applicazione della presente legge.