§ 46.9.147 - D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, con il quale è stato approvato il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:24/08/1990
Numero:273


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al n. 1) il punto e virgola è sostituito dalla virgola e sono aggiunte le seguenti [...]
Art. 3.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.9.147 - D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273. [1]

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, con il quale è stato approvato il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(G.U. 3 ottobre 1990, n. 231)

 

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al n. 1) il punto e virgola è sostituito dalla virgola e sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

     2. Nel capoverso, dal n. 3), è esclusa la parola "soltanto".

     3. Il n. 4) è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. I numeri 5) e 6) sono abrogati.

     5. Al n. 7) sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

     6. Al n. 8) le previsioni elencate dopo le parole "ipertensione arteriosa" sono così sostituite (Omissis).

     7. Al n. 12) sono escluse le parole "e nodoso".

     8. Dopo il n. 15) viene inserito il seguente numero (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.