Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 18/05/1989 |
Numero: | 203 |
Sommario |
Art. 1. 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli [...] |
Art. 2. 1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle altre forze di polizia di [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.9.142 - Legge 18 maggio 1989, n. 203.
Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
(G.U. 31 maggio 1989, n. 125)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.
2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'art. 3 del
1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'art. 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con
2. Nel caso previsto dalla lettera b) dell'art. 1, allorchè si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonchè delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della
2. E' data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 3 del
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.