Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 11/05/1981 |
Numero: | 192 |
Sommario |
Art. unico. I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del [...] |
§ 46.8.41B - Legge 11 maggio 1981, n. 192. [1]
Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
(G.U. 12 maggio 1981, n. 128)
I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessità di organico. Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del