| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 86. Sanità |
| Capitolo: | 86.1 croce rossa italiana |
| Data: | 01/04/2026 |
| Numero: | 48 |
| Sommario |
| Art. 1. Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa [...] |
| Art. 2. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze [...] |
| Art. 3. Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare |
§ 86.1.69 - L. 1 aprile 2026, n. 48.
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
(G.U. 15 aprile 2026, n. 87)
Art. 1. Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate
1. Al
a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente:
«t-bis) svolgere attività di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei medici,» sono inserite le seguenti: «degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri,»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorchè è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al
c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventiduesimo e ventitreesimo sono soppressi.
2. La Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8, comma 2, ventiduesimo e ventitreesimo periodo, del
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) sostituzione della denominazione di «Corpo delle infermiere volontarie» con quella di «Corpo delle crocerossine», garantendo coerenza normativa e continuità operativa;
b) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del
c) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero;
d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, nonchè dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali;
e) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine;
f) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del
g) costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del
h) rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonchè la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti;
i) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c);
l) adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al
m) adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del
n) revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo;
o) revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
p) regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate;
q) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di crocerossina del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al
r) previsione di disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
Art. 3. Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare
1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
b) assicurare: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonchè la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei principi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori;
c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresì alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
3. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 e il regolamento adottato ai sensi del comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonchè le necessarie disposizioni transitorie e finali.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.