§ 79.2.1723 - L. 27 aprile 2026, n. 59.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:27/04/2026
Numero:59


Sommario
Art. 1. 


§ 79.2.1723 - L. 27 aprile 2026, n. 59.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonchè ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

(G.U. 28 aprile 2026, n. 97)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonchè ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 2026, N. 25

     Alla rubrica del capo I, dopo le parole: «Regione autonoma» è inserita la seguente: «della».

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: «delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna»;

     al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contro gli infortuni e le malattie professionali»;

     al comma 5, le parole: «tributari e non» sono sostituite dalle seguenti: «tributari e non tributari»;

     al comma 8:

     al secondo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     «10-bis. La sospensione nei termini previsti al comma 3 si applica altresì ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonchè ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di pagamento di canoni di locazione finanziaria».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     al primo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole da: «a seguito degli eventi meteorologici» fino a: «26 gennaio 2026, è» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito dei medesimi eventi meteorologici, è»;

     al secondo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «all'evento straordinario emergenziale» sono sostituite dalle seguenti: «agli eventi meteorologici di cui al medesimo comma 1» e le parole: «all'evento straordinario ed emergenziale» sono sostituite dalle seguenti: «ai predetti eventi meteorologici»;

     al comma 6, le parole da: «eventi meteorologici» fino a: «26 gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «eventi meteorologici di cui al comma 1»;

     al comma 8:

     al primo periodo, le parole: «eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi meteorologici di cui al comma 1»;

     al secondo periodo, le parole: «n. 145 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «n. 148 del 2015».

     All'articolo 6:

     al comma 4, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

     All'articolo 8:

     al comma 1, alinea, le parole: «dal 18 gennaio 2026 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026»;

     al comma 3, le parole: «Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

     al comma 5, dopo la parola: «titolari» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,».

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: «nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Calabria, nella regione autonoma della Sardegna o nella Regione siciliana» e le parole: «comma 4, del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4 del»;

     al comma 4, le parole: «108 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «111,2 milioni»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di favorire la rapida ripresa delle attività economiche e produttive, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate le procedure di accertamento e delimitazione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, trasmettono all'AGEA l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 111,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24»;

     al comma 6, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione».

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis. (Interventi per la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e ittiche). - 1. Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse residue, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonchè delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamità naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.

     2. Le regioni possono deliberare o integrare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le imprese e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga al comma 4 e con esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5».

     All'articolo 10:

     al comma 1, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole: «di ENIT» sono sostituite dalle seguenti: «della società ENIT».

     All'articolo 11:

     al comma 1, dopo le parole: «Regione autonoma» è inserita la seguente: «della», la parola: «Siciliana» è sostituita dalla seguente: «siciliana» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2.396.955 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione e 896.955 euro annui per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede ai sensi dell'articolo 24»;

     al comma 2, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

     al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 720.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24»;

     il comma 6 è soppresso.

     All'articolo 12:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «Sardegna e la Regione Siciliana sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sardegna e la Regione siciliana nonchè i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della medesima deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono autorizzati»;

     alla lettera a), le parole: «o altre forme» sono sostituite dalle seguenti: «o con altre forme» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle strutture dei comuni interessati, nel limite di tre unità per i comuni, le unioni o le forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unità per i restanti comuni, unioni o forme associative»;

     alla lettera b), dopo le parole: «n. 147» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Regione autonoma» è inserita la seguente: «della» e la parola: «Siciliana» è sostituita dalla seguente: «siciliana»;

     al comma 3, le parole: «spesa del personale» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per il personale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunali».

     All'articolo 13:

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «dei Ministri del 26 gennaio 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026,», le parole: «Conferenza stato città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città» e le parole: «e pubblicati sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel sito internet»;

     al secondo periodo, le parole: «ai questionari» sono sostituite dalle seguenti: «ai sistemi di rilevazione delle informazioni»;

     al comma 3, dopo le parole: «26 gennaio 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Per gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 è prorogato al 31 maggio 2026».

     All'articolo 15:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «territorio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «territorio del comune»;

     al quinto periodo, le parole: «articolo e degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «articolo degli articoli»;

     al comma 2, lettera a), numero 2), le parole: «territorio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «territorio del comune»;

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e» sono inserite le seguenti: «sono realizzati attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che,» e dopo le parole: «obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare» sono inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Al fine di assicurare la gestione unitaria degli interventi volti al superamento del contesto emergenziale determinatosi nel territorio del comune di Niscemi in conseguenza degli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra, limitatamente al suddetto territorio, nella gestione delle attività previste in conseguenza di quanto disposto dalla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il medesimo contesto emergenziale. Le modalità del subentro di cui al presente comma sono disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Con le medesime ordinanze si provvede altresì all'individuazione della quota delle risorse stanziate per l'emergenza con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, da destinare alle misure per il territorio del comune di Niscemi e che confluisce nella contabilità speciale di cui al comma 5»;

     al comma 4, terzo periodo, le parole: «con le società in house dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «anche per avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di altre società in house dello Stato, della Regione siciliana o del comune di Niscemi ovvero di società a controllo pubblico, anche indiretto, o di società da queste ultime interamente controllate, i cui oneri sono posti a carico delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico o, in assenza, del valore degli interventi privi di quadro economico»;

     al comma 5:

     al primo periodo, le parole: «su cui sono assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «a cui sono assegnate»;

     al secondo periodo, le parole: «apposito Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «un apposito fondo»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «del Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, sulle risorse assegnate alla predetta contabilità speciale»;

     al comma 6, primo periodo, le parole: «al rispettivo bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «al relativo bilancio»;

     al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 16:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «numero 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

     alla lettera a), le parole: «comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonchè alla costruzione di un immobile nelle predette aree»;

     alla lettera b), le parole: «comunale di Niscemi o» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) al ripristino, in alternativa alle lettere a) e b), della funzionalità di ulteriori immobili, anche non danneggiati dagli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, che siano nella disponibilità dei soggetti di cui al presente comma e che siano ubicati nel territorio del comune di Niscemi o, in mancanza, di comuni limitrofi. Gli interventi di ripristino devono essere limitati alla finalità di rendere l'immobile idoneo all'utilizzo secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui al presente comma. L'importo del contributo concesso ai sensi della presente lettera non può in ogni caso essere superiore a quello che sarebbe stato riconosciuto nei casi di cui alle lettere a) e b)»;

     al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15»;

     al comma 4, le parole: «numero 1,» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1), o la cui funzionalità sia da ripristinare ai sensi del comma 1, lettera b-bis), del presente articolo»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Al fine di tenere conto delle conseguenze prodotte dai dissesti di cui al comma 1 nei confronti delle attività produttive, il contributo di cui al comma 1 è concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), anche in favore dei titolari di immobili privati aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana».

     Nel capo II, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

     «Art. 16-bis (Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria). - 1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di garantire la sicurezza, la continuità dei servizi essenziali, l'accessibilità delle aree interne e la fruibilità dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, anche sulla base delle segnalazioni e degli elementi istruttori già acquisiti ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, e n. 1181 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026.

     2. Al fine di fronteggiare il rischio residuo esistente sul litorale di Cannitello, nel territorio del comune di Villa San Giovanni, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 in favore della città metropolitana di Reggio Calabria, quale soggetto beneficiario e attuatore, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, per la realizzazione degli interventi necessari per la riduzione del suddetto rischio residuo.

     3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate a interventi di consolidamento e di protezione del litorale e delle aree prospicienti, volti a prevenire danni alle abitazioni e alle infrastrutture antistanti il mare, ad assicurare la pubblica incolumità e a evitare situazioni di sfollamento in occasione di ulteriori eventi di mareggiata. Gli interventi sono individuati dalla città metropolitana di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione.

     4. Gli interventi di cui al presente articolo, corredati del codice unico di progetto e dei cronoprogrammi procedurali e finanziari predisposti in coerenza con le annualità degli stanziamenti previsti, sono individuati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono tempestivamente comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I provvedimenti che individuano gli interventi di cui al presente articolo prevedono altresì le modalità di revoca, in caso di mancato rispetto dei suddetti cronoprogrammi, e di riversamento delle relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Il monitoraggio è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «non siano stati previsti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono stati previsti».

     All'articolo 18:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 253, le parole: «del comma 556 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017»;

     alla lettera c), le parole: «, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «articolo 8, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8 del»;

     alla lettera d), capoverso 300-bis, le parole: «del loro attuale incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

     Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Disposizione concernente l'individuazione del personale esperto in materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi da destinare al Dipartimento Casa Italia). - 1. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo le parole: "e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione," è inserita la seguente: "prioritariamente"».

     All'articolo 19:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «sismi, frane,» sono inserite le seguenti: «sprofondamenti, voragini e doline di crollo,», le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese» e dopo le parole: «è istituito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera b), le parole: «commercio, contro» sono sostituite dalle seguenti: «commercio o contro»;

     alla lettera c), alle parole: «non essere stata presidente» sono premesse le seguenti: «non essere stata dichiarata fallita o assoggettata a procedure concorsuali o sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, e» e le parole: «generale, sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «generale nè sindaco»;

     alla lettera e), dopo le parole: «indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT)» sono inserite le seguenti: «, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia o indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie,» e le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

     alla lettera f), le parole: «del diploma universitario» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea» e le parole: «nel registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

     al comma 2, alinea, la parola: «, derivanti» è soppressa;

     al comma 3, le parole: «nel registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l'esperto assicurativo catastrofale, iscritto nel ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all'esercizio della professione e iscritto nel relativo albo professionale»;

     al comma 5:

     al secondo periodo, dopo le parole: «entro il 30 maggio» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «entro il 30 giugno» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno»;

     al comma 10, lettera b), la parola: «continui» è sostituita dalla seguente: «continuo».

     All'articolo 20:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «con provvedimento del Capo» sono sostituite dalle seguenti: «con indicazioni operative del Capo», dopo le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e le parole: «di tale sistema di allarme» sono sostituite dalle seguenti: «di tale sistema»;

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al sistema di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021, ove incompatibili con quanto previsto dal presente articolo».

     Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

     «Art. 20-bis (Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023). - 1. All'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024"».

     All'articolo 21:

     al comma 1:

     alla lettera a), numero 2), le parole: «nei comuni in cui» sono sostituite dalle seguenti: «nel comune in cui»;

     alla lettera c), dopo le parole: «ove necessario» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

     "8-bis.1. Ferme restando le risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e le ordinanze commissariali adottate, nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si intendono compresi i territori degli enti locali interessati delle regioni di cui al medesimo comma 8-bis, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati interventi di ricostruzione pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata e in materia di ricostruzione pubblica nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023».

     All'articolo 22:

     al comma 1:

     al capoverso 1-ter, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma», dopo le parole: «n. 240» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «nelle zone agricole di cui all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone agricole dei territori indicati nell'allegato 1»;

     al capoverso 1-quinquies:

     all'alinea:

     al primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 8»;

     al terzo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 8»;

     alla lettera a), le parole: «medesime superfici unità» sono sostituite dalle seguenti: «medesime superfici o unità»;

     alla lettera d), la parola: «risarcimento» è sostituita dalla seguente: «indennizzo» e le parole: «calcolati alle lettere precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «presi in considerazione per il calcolo ai sensi delle lettere a), b) e c)»;

     al capoverso 1-sexies, primo periodo, le parole: «così calcolati» sono sostituite dalle seguenti: «calcolati ai sensi del comma 1-quinquies»;

     al capoverso 1-septies, la parola: «cumulati» è sostituita dalla seguente: «cumulate», dopo le parole: «regolamento (UE) 2022/2472» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

     il capoverso «1-nonies» è rinumerato come capoverso «1-novies»;

     al medesimo capoverso 1-nonies, le parole: «Commissione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione europea,»;

     al capoverso 1-decies, primo periodo, le parole: «comma 1-nonies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-novies».

     All'articolo 23:

     al comma 1, dopo le parole: «26 gennaio 2026,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026,»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel territorio di uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 non si applicano, dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, nonchè le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, esclusivamente per l'erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 1 e 9 del presente decreto.

     1-ter. Ai contributi pubblici previsti dal presente decreto non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il danno da indennizzare deriva da eventi diversi da quelli da assicurare ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della medesima legge n. 213 del 2023. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non si applicano ai fini della concessione dei contributi di cui al presente decreto, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, tenuto conto del breve intervallo temporale intercorso tra il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge n. 213 del 2023, e la data in cui si sono verificati gli eventi meteorologici oggetto degli interventi di protezione civile. Le microimprese e le piccole e medie imprese di cui al secondo periodo devono comunque stipulare i prescritti contratti assicurativi entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, a pena di revoca dello stesso.

     1-quater. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è abrogato.

     1-quinquies. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

     Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

     «Art. 23-bis (Relazione alle Camere). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente decreto».

     All'articolo 24:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «euro 356.116.955» sono sostituite dalle seguenti: «euro 359.316.955», le parole: «28.116.955 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 28.116.955» e le parole: «3.116.955 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 3.116.955»;

     alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2026» e dopo le parole: «n. 388» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera c), le parole: «nelle regioni Calabria e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Calabria e nella Regione siciliana»;

     dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f-bis) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

     al comma 2, le parole: «Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 5, comma 11, 6, comma 4, 16-bis, comma 5, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate» e le parole: «nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».