§ 57.11.762 - L. 16 luglio 2026, n. 129.
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:16/07/2026
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di reclutamento universitario
Art. 2.  Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 57.11.762 - L. 16 luglio 2026, n. 129.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

(G.U. 24 luglio 2026, n. 170)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di reclutamento universitario

     1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

     «Art. 16 (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari). - 1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

     2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonchè il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

     3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo».

     2. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

     «Art. 17-bis (Liste per commissioni giudicatrici). - 1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.

     2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente l'attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nel sito internet del Ministero.

     3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.

     4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta».

     3. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonchè, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;

     2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;

     3) alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso dell'abilitazione» fino a: «macrosettore e» sono sostituite dalle seguenti:

     «studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16»;

     4) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

     «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonchè dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

     1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);

     2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

     3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;

     4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);

     b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:

     1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera b-bis), numero 2);

     2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare»;

     5) alla lettera d) sono premesse le seguenti parole: «verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonchè» e le parole da: «il numero massimo» fino a: «comma 3, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici,»;

     6) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

     «d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonchè delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;

     d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole»;

     b) al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente»;

     c) al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento»;

     d) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

     «4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonchè degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile».

     4. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1-bis, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

     b) al comma 2:

     1) alla lettera a), le parole: «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonchè, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;

     2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;

     3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonchè dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

     1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

     2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

     3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore»;

     4) alla lettera c), le parole da: «possibilità di prevedere» fino a: «pubblicazioni che» sono sostituite dalle seguenti:

     «previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che» e dopo le parole: «ad eccezione di» sono inserite le seguenti: «una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonchè di»;

     5) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole»;

     c) al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16».

     5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2 del presente articolo, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, nonchè le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo.

     6. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue della Libera università di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi della medesima università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei Paesi dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo.

     7. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7:

     1) al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis»;

     2) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura»;

     b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica»;

     c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale

     1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonchè altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4».

     2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'università e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università».

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonchè delle modalità di formazione delle commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima.

     4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

     5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

     6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo».

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.