| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
| Data: | 07/05/2026 |
| Numero: | 97 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio, 1976, n. 752 |
| Art. 2. Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 |
| Art. 3. Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 |
| Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 41.7.424 - D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 97.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, rispettivamente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica, di temporanea assegnazione di magistrati e di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica, atta ad assicurare la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca nella Provincia di Bolzano.
(G.U. 5 giugno 2026, n. 128)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nell'Adunanza del 6 marzo 2025;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche del
1. All'articolo 20-ter del
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «I comuni informano» sono inserite le seguenti: «, mediante notificazione,»;
b) al secondo periodo del comma 5, le parole: «dalla data di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla notificazione»;
2. All'articolo 37, terzo comma, del
Art. 2. Modifica del
1. All'articolo 17, comma 1, del
Art. 3. Modifica del
1. All'articolo 6, comma 2, del
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.