| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
| Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
| Data: | 11/03/2026 |
| Numero: | 32 |
| Sommario |
| Art. 1. Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative [...] |
| Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25 |
| Art. 2 bis. Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena |
| Art. 3. Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere [...] |
| Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A. |
| Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. |
| Art. 6. Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma |
| Art. 6 bis. Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza |
| Art. 7. Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026 |
| Art. 8. Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali |
| Art. 8 bis. Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti |
| Art. 9. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali |
| Art. 9 bis. Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale |
| Art. 10. Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia |
| Art. 11. Entrata in vigore |
§ 38.10.669 - D.L. 11 marzo 2026, n. 32. [1]
Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.
(G.U. 11 marzo 2026, n. 58)
Art. 1. Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa nonchè alla prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [2]
1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del
a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del
1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla
2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del
3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al
c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della
1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;
d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;
e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonchè gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del
3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della
4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della
5. L'Amministratore delegato pro tempore della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla società RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della
9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
10-bis. Al fine di procedere celermente al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria già avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Ai relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [8].
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della
13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della
14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della
15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del
17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, ad esclusione del comma 10-bis, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della
d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della
g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della
h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032 e 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
17-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione ad impegni già assunti:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della
b) è autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 2.000.000 per l'anno 2028, per la realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della
d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del
f) la dotazione finanziaria del programma degli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 330 del 12 dicembre 2025 è incrementata di euro 1.330.000 per l'anno 2026;
g) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
h) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
i) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983 per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735 per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro 21.529.194 per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a euro 80.000.000 per l'anno 2026, a euro 10.656.983 per l'anno 2027 e a euro 15.529.194 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
b) quanto a euro 1.805.735 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
c) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2027, a euro 20.000.000 per l'anno 2028, a euro 12.000.000 per l'anno 2029 e a euro 27.194.265 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
d) quanto a euro 7.500.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della
e) quanto a euro 291.597 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
f) quanto a euro 7.167.750 per l'anno 2029 e a euro 7.444.986 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della
g) quanto a euro 1.310.380 per l'anno 2029, a euro 1.614.218 per l'anno 2030 e a euro 1.929.996 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
h) quanto a euro 2.823.410 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
i) quanto a euro 1.330.000 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
l) quanto a euro 14.382.598 per l'anno 2029, a euro 1.306.182 per l'anno 2030 e a euro 12.154.212 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
m) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2026, a euro 8.000.000 per l'anno 2027 e a euro 3.500.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [14].
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25
1. All'articolo 4-ter, comma 1, del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quater del
3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato
4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato
6. Per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del
7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
Art. 2 bis. Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena [17]
1. Al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nello svolgimento della procedura di affidamento in fasi successive di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del
Art. 3. Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento
1. All'articolo 9-ter, comma 1, del
a) al terzo periodo, le parole «è collocato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato» e le parole «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
2. All'articolo 1-sexies, comma 1, del
a) al terzo periodo, le parole: «è collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato fuori ruolo»;
b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonchè i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. è altresì nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla
2-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, del
2-quater. Al fine di assicurare il completamento dei lavori relativi al collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027, di 5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 7,7 milioni di euro per l'anno 2029 in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della
2-quinquies. Per l'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
2-sexies. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi per il ripristino funzionale, l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 2, già ex SS 112 Innesto SS 18 (Bagnara) - Innesto SS 106 (Bovalino M.na), la società ANAS S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata all'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Platì e Santa Cristina d'Aspromonte. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata, in favore della società ANAS S.p.A., la spesa complessiva di 12 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
2-septies. Al fine di realizzare i lavori per la soppressione dei passaggi a livello nonchè per le opere connesse sulla linea Alessandria-Piacenza in comune di Castel San Giovanni e in comune di Sarmato, sulla linea Bologna-Padova in comune di Monselice e sulla linea Codogno-Mantova in comune di Curtatone, è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2027 e di 39 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
2-octies. Per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della variante alla strada statale 7 «Appia» in comune di Formia (Pedemontana) è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
2-novies. Al fine di procedere celermente all'avvio delle attività progettuali e alla realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa, il sindaco pro tempore del comune di Massa è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
a) quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 5,52 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
2-decies. Per l'avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno è autorizzata la spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
2-undecies. Al fine di assicurare il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonchè i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. è, altresì, nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del citato
Art. 6. Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma
1. L'articolo 17, comma 3-bis, del
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza [30]
1. Al
a) all'articolo 8-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" e investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" nonchè per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 "Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2
b) all'articolo 8-quater, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso».
Art. 7. Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026
1. All'articolo 3, comma 2, del
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società di cui all'articolo 3 del citato
3. All'articolo 5, comma 8, del
4. È abrogato l'articolo 1, comma 261, della
5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:
a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;
b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonchè alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;
c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del
d) euro 6.221.200,00 a favore della società Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana [32].
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 261, della
Art. 8. Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali [34]
1. Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della
Art. 8 bis. Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti [35]
1. All'articolo 7, comma 4-duodecies, del
Art. 9. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali
1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario straordinario di cui al comma 1 relativamente ad entrambi gli incarichi [36].
3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario di cui al comma 1 sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio [37].
4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità di cui all'articolo 3 della
5. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e dal
5-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo può essere trasportato, in qualità di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del
5-ter. Al
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027»;
b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027» [40].
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [41].
5-quinquies. Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, è autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attività previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
Art. 9 bis. Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale [43]
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
Art. 10. Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia
1. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità preposta ai sensi di legge.
2. All'articolo 95 del
«2-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire il tempestivo completamento dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, assicurando il coordinamento delle amministrazioni competenti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite alle gestioni commissariali operanti sulle tratte autostradali A24 e A25, in un'ottica di chiara ripartizione delle sfere di attribuzione secondo univoci criteri competenziali, nonchè di efficientamento dell'utilizzo delle risorse disponibili;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la realizzazione e il completamento delle infrastrutture prioritarie e urgenti relative alla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, nonchè delle attività di adeguamento del traforo del Gran Sasso connesse all'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottimizzare i tempi di esecuzione del complesso delle lavorazioni interferenti con il traforo del Gran Sasso e, in particolare, di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento dei relativi interventi di messa in sicurezza antisismica, di ripristino della funzionalità e di manutenzione straordinaria in galleria;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento di interventi imprescindibili e urgenti di ripristino, di messa in sicurezza, di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle tratte autostradali A24 e A25;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di ANAS S.p.A. e di RFI S.p.A., mediante il trasferimento delle competenze degli attuali commissari, rispettivamente, ai responsabili delle articolazioni territoriali di ANAS prossime ai territori interessati dagli interventi e ai responsabili pro tempore delle strutture di RFI;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla società RFI S.p.A., mediante la nomina dell'amministratore delegato della medesima società RFI S.p.A. quale commissario straordinario;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il celere espletamento delle attività relative a lavori, servizi e forniture strettamente connesse agli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali sul territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e della nuova Città della salute e delle Scienza di Novara;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la nomina del Commissario per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure necessarie a assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, con particolare riguardo agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'attuazione delle misure per la salvaguardia e la tutela della laguna di Venezia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio e del 10 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa
1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del
a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del
1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla
2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del
3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al
c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della
1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;
d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;
e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonchè gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del
3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della
4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della
5. L'Amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla società RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della
9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della
13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della
14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della
15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del
17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della
d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della
g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della
h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032, 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25
1. All'articolo 4-ter, comma 1, del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quater del
3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato
4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato
5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato
6. Per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del
7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
Art. 3. Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento
1. All'articolo 9-ter, comma 1, del
a) al terzo periodo, le parole «è collocato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato» e le parole «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
2. All'articolo 1-sexies, comma 1, del
a) al terzo periodo, le parole: «è collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato fuori ruolo»;
b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonchè i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonchè i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. è, altresì, nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del citato
Art. 6. Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma
1. L'articolo 17, comma 3-bis, del
Art. 7. Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026
1. All'articolo 3, comma 2, del
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società di cui all'articolo 3 del citato
3. All'articolo 5, comma 8, del citato
4. È abrogato l'articolo 1, comma 261, della
5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:
a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;
b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonchè alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;
c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del
d) euro 6.221.200,00 a favore di Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede quanto a 500.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 261, della
Art. 8. Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime
1. Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della
Art. 9. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali
1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario relativamente ad entrambi gli incarichi.
3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità di cui all'articolo 3 della
5. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e al
Art. 10. Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia
1. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità preposta ai sensi di legge.
2. All'articolo 95 del
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Allegati così modificati dalla L. di conversione.