§ 32.2.30 - L. 7 maggio 2026, n. 92.
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.2 confessioni diverse
Data:07/05/2026
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Art. 2.  Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 32.2.30 - L. 7 maggio 2026, n. 92.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

(G.U. 25 maggio 2026, n. 119)

 

Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

     1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516

     1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca».

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Modifiche all'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

 

     Preambolo

 

     La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

     considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, modificata dall'intesa stipulata in data 6 novembre 1996 e approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 8 giugno 2009, n. 67;

     visto l'articolo 37, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516;

     convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:

 

     Articolo 1

     1. Il comma 1 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, come modificato dall'intesa stipulata in data 4 aprile 2007, è sostituito dal seguente:

     «Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».

     2. Il comma 2 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:

     «I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.».

 

     Articolo 2

     1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.