| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
| Capitolo: | 32.2 confessioni diverse |
| Data: | 07/05/2026 |
| Numero: | 92 |
| Sommario |
| Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno |
| Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516 |
| Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 32.2.30 - L. 7 maggio 2026, n. 92.
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
(G.U. 25 maggio 2026, n. 119)
Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con
Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Modifiche all'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Preambolo
La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con
visto l'articolo 37, comma 2, della
convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1. Il comma 1 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, come modificato dall'intesa stipulata in data 4 aprile 2007, è sostituito dal seguente:
«Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».
2. Il comma 2 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
«I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.».
Articolo 2
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.