| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 31. Criminalità organizzata |
| Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
| Data: | 17/07/2026 |
| Numero: | 131 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e finalità |
| Art. 2. Ambito di applicazione |
| Art. 3. Misure di protezione personale |
| Art. 4. Misure di assistenza sociale ed economica |
| Art. 5. Adozione delle misure |
| Art. 6. Comitato tecnico-scientifico |
| Art. 7. Attuazione delle misure |
| Art. 8. Segretezza dei procedimenti |
| Art. 9. Durata, modifica, sospensione e revoca delle misure |
| Art. 10. Modifiche al codice di procedura penale |
| Art. 11. Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale |
| Art. 12. Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 |
| Art. 13. Relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico |
| Art. 14. Disposizioni finanziarie e di attuazione |
§ 31.1.224 - L. 17 luglio 2026, n. 131.
Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. («Liberi di scegliere»).
(G.U. 25 luglio 2026, n. 171)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione sociale e socioeducativa nonchè all'assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:
a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al
c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge, a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì:
a) ai maggiorenni infraventicinquenni, destinatari, da minorenni, delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volontà di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1;
b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai contesti di cui all'articolo 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al
Art. 3. Misure di protezione personale
1. Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:
a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;
b) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;
c) il cambiamento delle generalità ai sensi del
2. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 è data comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del
Art. 4. Misure di assistenza sociale ed economica
1. Le misure di assistenza sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:
a) il supporto sociale, pedagogico e psicologico;
b) l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;
c) la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;
d) l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;
e) il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.
2. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:
a) la corresponsione di un assegno periodico;
b) la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese;
c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge;
d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;
f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al
Art. 5. Adozione delle misure
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori ovvero a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del
2. L'autorità giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:
a) ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale nonchè di ogni altro soggetto interessato;
b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Negli stessi casi, quando si tratta di delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, può altresì chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento.
4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:
a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonchè dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2;
b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4.
5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.
Art. 6. Comitato tecnico-scientifico
1. Per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonchè dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorità politica delegata di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti nonchè le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato può inoltre raccogliere elementi di valutazione.
4. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Art. 7. Attuazione delle misure
1. In caso di applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio.
2. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 10 del
3. Le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
Art. 8. Segretezza dei procedimenti
1. Le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attività del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.
2. Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del
Art. 9. Durata, modifica, sospensione e revoca delle misure
1. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione.
2. Su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o su istanza delle persone interessate, il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, sospende o revoca le misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualità del pericolo e alla sua gravità nonchè per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte. Si applica il comma 6 dell'articolo 5.
Art. 10. Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 292 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
b) all'articolo 347, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
Art. 11. Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. All'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
Art. 12. Modifica all'articolo 7 del
1. All'articolo 7, comma 1, del
Art. 13. Relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico
1. Ai fini indicati dal comma 1 dell'articolo 6, il Comitato tecnico-scientifico presenta annualmente ai Ministri e all'Autorità politica delegata di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 6 una relazione sull'applicazione delle misure di protezione e di assistenza previste dagli articoli 3 e 4.
2. La relazione di cui al comma 1, predisposta dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.
Art. 14. Disposizioni finanziarie e di attuazione
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029, e agli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b) e d), valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e in 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del
b) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della
c) quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, a 7.043.690 euro per l'anno 2027, a 9.822.681 euro per l'anno 2028 e a 10.654.526 euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonchè dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) alle modalità di applicazione delle misure, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) alle modalità di erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri generali:
1) verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione;
2) valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante le informazioni sul reddito e sul patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio;
3) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione;
4) revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale;
c) ai criteri per la determinazione dell'entità e della durata delle misure di cui all'articolo 4, fermo restando il limite temporale massimo previsto dall'articolo 9, comma 1;
d) alle modalità di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attività svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1.