§ 26.1.140 - D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:08/04/2026
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle premesse del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 2.  Modifiche alla parte I, titolo I, e alla parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 3.  Modifiche alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 4.  Modifica all'allegato II-septies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 5.  Abrogazioni
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 26.1.140 - D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.

(G.U. 15 maggio 2026, n. 111)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

     Vista la legge del 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 24;

     Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

     Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

     Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

     Vista la legge 4 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;

     Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alle premesse del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

     1. Alle premesse del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il sesto Visto è inserito il seguente:

     «Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;».

 

     Art. 2. Modifiche alla parte I, titolo I, e alla parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

     1. Alla parte I, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all'articolo 3, lettera d), le parole: «nell'articolo 103, comma 1, lettera d),» sono soppresse.

     2. Alla parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati»;

     b) all'articolo 12, comma 1, le parole: «titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «titoli I e II».

 

     Art. 3. Modifiche alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

     1. Alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

     «Art. 102 (Finalità e campo di applicazione). - 1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

     2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

     3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

     4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.

     5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.»;

     b) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

     «Art. 103 (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:

     a) "regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

     b) "autorità di vigilanza del mercato": autorità designate a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quali responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;

     c) "autorità di controllo": autorità designate a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;

     d) "ufficio unico di collegamento": la struttura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.»;

     c) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

     «Art. 104 (Obblighi e informazione degli operatori economici). - 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.

     2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.

     3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana ben visibile. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.

     4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.»;

     d) l'articolo 105 è abrogato;

     e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

     «Art. 106 (Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento). - 1. Ai fini del presente titolo, è designato quale ufficio unico di collegamento il Ministero delle imprese e del made in Italy.

     2. L'autorità di vigilanza del mercato competente per i controlli di cui all'articolo 107 è individuata tra le autorità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sulla base dei seguenti criteri:

     a) destinazione d'uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;

     b) caratteristiche intrinseche del prodotto;

     c) analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione.

     3. I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     4. Al tavolo tecnico di cui al comma 3, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonchè le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico.

     5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate.

     6. Le autorità di vigilanza tutelano le informazioni raccolte per le finalità di cui al presente titolo, conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     7. Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano, inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.»;

     f) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

     «Art. 107 (Vigilanza del mercato). - 1. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.

     2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonchè tramite la collaborazione con le autorità incaricate del controllo e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza.

     3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate».

     4. Le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.

     5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.

     6. Le autorità di vigilanza del mercato, ciascuna per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilità di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonchè ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.

     7. Se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorità di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.

     8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorità di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

     9. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

     10. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, opera anche attraverso i propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.»;

     g) all'articolo 108:

     1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Autorità di vigilanza»;

     2) al comma 2, le parole: «delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti di cui al comma 1»;

     3) il comma 3-bis è abrogato;

     h) l'articolo 109 è abrogato;

     i) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

     «Art. 110 (Sistema di allarme rapido "Safety Gate"). - 1. Le autorità di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate". Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonchè qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorità di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.

     2. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.

     3. Le autorità di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.

     4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di punto di contatto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorità di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonchè verifica l'adempimento da parte delle autorità di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

     5. Le autorità di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.

     6. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

     7. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

     9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

     l) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:

     «Art. 110 bis. (Portali "Safety Business Gateway" e "Consumer Safety Gateway"). - 1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale "Safety Business Gateway" alle autorità di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.

     2. Le autorità di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.

     3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale "Consumer Safety Gateway".

     4. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i propri ambiti di competenza, a seguito della verifica della Commissione europea sull'esattezza delle informazioni di cui al comma 3 garantiscono, senza indebito ritardo, adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale "Consumer Safety Gateway".

     5. Le autorità di vigilanza provvedono alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

     m) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

     «Art. 112 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria è aumentata fino alla metà.

     2. L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento e comunque non coopera con l'autorità di vigilanza, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attività di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'attività di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle autorità di controllo.

     6. Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

     n) all'articolo 113:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonchè le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.».

 

     Art. 4. Modifica all'allegato II-septies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

     1. All'allegato II-septies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) Articoli da 103 a 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» a norma dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.».

 

     Art. 5. Abrogazioni

     1. L'allegato II al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogato.

     2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, è abrogato.

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.