§ 10.3.294 - D.L. 24 aprile 2026, n. 55.
Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:24/04/2026
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 10.3.294 - D.L. 24 aprile 2026, n. 55.

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

(G.U. 24 aprile 2026, n. 95)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonchè di immigrazione e protezione internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, e in particolare l'articolo 30-bis;

     Ritenuta la necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

     1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «con il Consiglio nazionale forense,» sono soppresse;

     b) al comma 2, le parole «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti «, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti»;

     c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

     «3-bis. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.».

     2. Il decreto di cui all'articolo 14-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il comma 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:

     a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3;

     b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.