Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 18/09/2025 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 94.1.l28 - L. 18 settembre 2025, n. 140.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(G.U. 2 ottobre 2025, n. 229)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.
Art. 3. Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: «non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto il venticinquesimo anno di età»;
b) all'articolo 1559, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;
2) la lettera c) è abrogata;
c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.