Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.2 ambiente montano |
Data: | 12/09/2025 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi |
Art. 3. Strategia per la montagna italiana |
Art. 4. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane |
Art. 5. Relazione annuale |
Art. 6. Sanità di montagna |
Art. 7. Scuole di montagna |
Art. 8. Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani |
Art. 9. Interventi per i tribunali siti in aree montane |
Art. 10. Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane |
Art. 11. Servizi di comunicazione |
Art. 12. Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani |
Art. 13. Ecosistemi montani |
Art. 14. Parchi e aree protette in zone montane |
Art. 15. Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani |
Art. 16. Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici |
Art. 17. Cantieri temporanei forestali |
Art. 18. Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali |
Art. 19. Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna |
Art. 20. Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria |
Art. 21. Rifugi di montagna |
Art. 22. Attività escursionistica |
Art. 23. Finalità |
Art. 24. Professioni della montagna |
Art. 25. Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani |
Art. 26. Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani |
Art. 27. Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna |
Art. 28. Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie |
Art. 29. Incentivi per la natalità nei comuni montani |
Art. 30. Registro nazionale dei terreni silenti |
Art. 31. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano |
Art. 32. Sostegno finanziario locale |
Art. 33. Abrogazioni |
Art. 34. Disposizioni finanziarie |
Art. 35. Entrata in vigore |
§ 5.2.31 - L. 12 settembre 2025, n. 131.
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
(G.U. 19 settembre 2025, n. 218)
Capo I
Norme generali
Art. 1. Finalità
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonchè di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.
4. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.
Art. 2. Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della
4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Capo II
Programmazione strategica, risorse e monitoraggio
Art. 3. Strategia per la montagna italiana
1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonchè alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani, la residenzialità, le attività commerciali, le attività turistiche e gli insediamenti produttivi nonchè il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del
2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 4. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane
1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della
a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;
b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.
2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della
3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto altresì della loro eventuale appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della
4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della
5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.
6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonchè rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.
Art. 5. Relazione annuale
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Capo III
Servizi pubblici
Art. 6. Sanità di montagna
1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla
5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonchè per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonchè le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, primo periodo, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 7. Scuole di montagna
1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del
3. All'articolo 10-bis del
a) al comma 1, le parole: «nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado»;
b) alla rubrica, le parole: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» sono soppresse.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonchè le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani
1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della
Art. 9. Interventi per i tribunali siti in aree montane
1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del
Art. 10. Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane
1. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della
4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.
6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della
Art. 11. Servizi di comunicazione
1. La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonchè il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
2. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane nonchè per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.
3. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.
Capo IV
Tutela del territorio
Art. 12. Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani
1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonchè lo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 13. Ecosistemi montani
1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sè stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della
2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla
3. All'articolo 17-bis del
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «corpi forestali» sono inserite le seguenti: «e alle strutture operative territoriali di protezione civile».
Art. 14. Parchi e aree protette in zone montane
1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.
Art. 15. Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della
«3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024».
Art. 16. Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici
1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonchè di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonchè dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative, storiche e no, e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal
Art. 17. Cantieri temporanei forestali
1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al
a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:
«s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purchè svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti»;
b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10 bis. (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali). - 1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine delle attività di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.
2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo gli interventi di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al
Art. 18. Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali
1. All'articolo 7 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:
a) "albero monumentale":
1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;
b) "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n.145»;
c) al comma 2:
1) le parole: «e dei boschi vetusti», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale»;
g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinchè chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.
5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.
5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonchè per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5-sexies. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali»;
h) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia».
2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 19. Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna
1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
4. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonchè le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della
7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al
8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20. Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente, ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 21. Rifugi di montagna
1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Art. 22. Attività escursionistica
1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonchè per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori dei medesimi percorsi escursionistici.
2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.
5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al
Capo V
Sviluppo economico
Art. 23. Finalità
1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 24. Professioni della montagna
1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n.6, e di maestro di sci, di cui alla
Art. 25. Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani
1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonchè alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonchè le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Art. 26. Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani
1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonchè i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al
4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n.220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 34.
Art. 27. Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna
1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonchè le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 28. Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie
1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano, finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 29. Incentivi per la natalità nei comuni montani
1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonchè i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
Art. 30. Registro nazionale dei terreni silenti
1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonchè il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonchè i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.
3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 31. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
Art. 32. Sostegno finanziario locale
1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.
Art. 33. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della
b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della
c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della
d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della
e) l'articolo 57, comma 2-octies, del
2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.
Art. 34. Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8, 10 e 16, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 19, 25, 26, 27 e 29, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 112 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;
b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della
2. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 19, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, e 27, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.
Art. 35. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.