Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 01/08/2025 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 55.2.136 - L. 1 agosto 2025, n. 113.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
(G.U. 5 agosto 2025, n. 180)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2025, N. 92
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, può» sono sostituite dalle seguenti: «La società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria può» e le parole: «a Acciaierie d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Acciaierie d'Italia».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1 bis. (Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino). - 1. Al fine di favorire gli investimenti necessari per la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino, all'articolo 1, comma 294, della
All'articolo 5:
al comma 2, dopo le parole: «contratto di cui al comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 4, dopo le parole: «l'offerta» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2025» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di cui al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a mille unità»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «2025, 31,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2025, a 31,3 milioni», alle parole: «e alle minori» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «2026, 0,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2026, in 0,9 milioni»;
alla lettera a), le parole: «2025, 31,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2025, a 31,3 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 8:
al comma 1:
al capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «cessazione di attività» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al capoverso 1-quinquies, terzo periodo, le parole: «entro 60 giorni dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata».
All'articolo 9:
alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».
All'articolo 10:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 2» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «Il datore di lavoro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Nel capo II, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 10 bis. (Tutele per emergenze climatiche). - 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del
2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10 ter. (Interventi straordinari in materia di Assegno di inclusione per l'anno 2025). - 1. In via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
2. Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500. Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del
Alla rubrica del capo II, dopo le parole: «ammortizzatori sociali» sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali».
All'articolo 11:
al comma 2, lettera a), le parole: «comma 3 e 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, e 7, comma 2,».
Nel titolo, dopo le parole: «comparti produttivi» sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali».