§ 53.4.222 - D.M. 17 luglio 2025, n. 130.
Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:17/07/2025
Numero:130


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37


§ 53.4.222 - D.M. 17 luglio 2025, n. 130.

Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

(G.U. 17 settembre 2025, n. 216)

 

     IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

     Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'articolo 5;

     Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, gli articoli 5 e 6;

     Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

     Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia» e, in particolare, l'articolo 4;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» e, in particolare, gli articoli 24 e 135-bis;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, concernente «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonchè per l'esercizio degli ascensori;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e, in particolare, l'articolo 1;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» che ha modificato alcune disposizioni del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

     Considerato che l'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37, ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     Considerato che l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     Considerato che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, ha apportato modifiche all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che, su istanza del privato, il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è tenuto a comunicare, entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);

     Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 14 febbraio 2025;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6058 del 20 marzo 2025;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

     1. Al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 del Ministro dello sviluppo economico, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

     b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «delle attività di cui all'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività relative agli impianti di cui all'articolo 1,»;

     c) all'articolo 5, comma 2, lettera e) le parole: «in genere» sono soppresse;

     d) all'articolo 5-bis:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

     2) al comma 2, le parole: «una dichiarazione di conformità dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio predisposto alla banda ultra larga"»;

     3) al comma 3, la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «attestazione»;

     4) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

     e) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici».

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 agosto 2025  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1066