Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 08/08/2025 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 41.1.452 - L. 8 agosto 2025, n. 122.
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
(G.U. 9 agosto 2025, n. 184)
1. All'articolo 14, comma 1, del
a) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo»;
b) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale».
2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della
3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. L'articolo 7 del