Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 23/04/2025 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di adeguamento del decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 34.1.74 - D.P.R. 23 aprile 2025, n. 103.
Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
(G.U. 8 luglio 2025, n. 156)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
gli articoli 7-bis e 7-ter, così come introdotti dall'articolo 6, comma 3, del
il comma 3 dell'articolo 11-bis, introdotto dall'articolo 10 del
Visto il
Visto il
Vista la
Ritenuta la necessità di dare attuazione al citato articolo 11-bis, comma 3, del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Disposizioni di adeguamento del decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
1. In attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, del
a) all'articolo 508, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo scorta in contabilità speciale»;
b) dopo l'articolo 508 è inserito il seguente:
«Art. 508 bis. (Fondo scorta in contabilità ordinaria). - 1. Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-ter del
2. All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilità amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari".
3. Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilità amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione.
4. Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilità degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilità amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori.
5. Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilità amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta.
6. Per la gestione delle risorse assegnate, è autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidità degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o più conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse.
7. Previo accertamento della legittimità della spesa e delle modalità di copertura del relativo onere finanziario, la dotazione del fondo scorta è utilizzata dagli Organismi destinatari mediante l'anticipazione di risorse per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per soddisfare le seguenti esigenze:
a) pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa;
b) pagamenti di spese per le quali è stata assicurata la copertura finanziaria;
c) concessione degli anticipi e pagamento delle indennità e dei rimborsi dovuti al personale per il compimento di servizi isolati o in conseguenza di trasferimenti di sede, anche su disposizione di altre amministrazioni, in territorio nazionale ed estero;
d) pagamenti di natura non ricorrente e continuativa per spese relative al trattamento economico del personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, alle indennità del personale e al pagamento di rate o di fitti passivi, quando ricorrono motivi di eccezionalità;
e) trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi del Ministero, per il compimento dei pagamenti indilazionabili;
f) somministrazione dei fondi permanenti per spese economali;
g) concessione di anticipi per il funzionamento delle mense e la somministrazione del vitto;
h) pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;
i) costituzione di fondi temporanei di cassa, da erogare a favore delle Unità e dei Reparti, per fronteggiare occorrenze finanziarie connesse alla relativa mobilità e operatività;
l) anticipi per l'acquisto di animali;
m) anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dagli Organismi della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato;
n) pagamenti delle spese di funzionamento degli Uffici degli addetti militari all'estero, nonchè delle delegazioni e delle rappresentanze militari all'estero costituite nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale;
o) concessione di anticipi sull'indennità di missione spettante al personale impiegato nei teatri operativi, il cui recupero è effettuato a valere sui fondi stanziati ai sensi della
p) concessione di anticipi sul trattamento economico di missione spettante al personale inviato all'estero per periodi di lunga durata;
q) pagamento di spese inderogabili volte al mantenimento e al ripristino in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonchè alla prevenzione degli infortuni;
r) adempimento delle obbligazioni di pagamento nei termini contrattuali;
s) pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per preservare la continuità operativa dello strumento militare.
8. Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario è effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa.
9. In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unità elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilità amministrativa competente, non sia intervenuta un'analoga variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilità amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero.
10. Al fine di garantire la continuità delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilità amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilità. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilità amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare.
11. In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilità amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore.
12. Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilità amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento.
13. Con le modalità previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta».
c) l'articolo 513 è sostituito dal seguente:
«Art. 513 (Fondi permanenti per spese economali). - 1. Per far fronte alle spese di modesta entità necessarie al funzionamento delle unità, dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessità mensili, da trarre dalle disponibilità della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis.
2. Per sopperire alle esigenze di liquidità delle unità e dei reparti impiegati all'estero è consentita l'apertura di uno o più conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1.
3. Il fondo permanente è utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonchè alla prevenzione degli infortuni.
4. Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimità delle spese effettuate e della regolarità e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.
5. I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.»
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2726