§ 17.2.658 - Ordinanza 3 luglio 2025, n. 238.
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:03/07/2025
Numero:238


Sommario
Art. 1.  Concessione contributo straordinario per la realizzazione di un impianto fotovoltaico alla provincia serafica di San Francesco d'Assisi
Art. 2.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.658 - Ordinanza 3 luglio 2025, n. 238.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022.

(G.U. 25 agosto 2025, n. 196)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

     Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

     Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto-legge n. 76 del 2020:

     l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale prevede che «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il Presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

     l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»;

     Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

     Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante «Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'ordinanza n. 38/17»;

     Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge, sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

     Considerato che dapprima l'art. 11, comma 1, lettera d), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettera c-bis), nn. 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito della disciplina di diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

     Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;

     Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»;

     Viste, altresì le ordinanze n. 148 del 26 luglio 2023, n. 152 del 13 novembre 2023, n. 233 dell'11 aprile 2025;

     Dato atto che:

     il 3 ottobre 2026 ricorre l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia;

     il 2025 è l'anno del venticinquesimo Giubileo universale della Chiesa cattolica, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno Assisi e tutta l'Umbria mete privilegiate di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e, dall'altra, costituiranno un'occasione di fondamentale rilancio delle comunità locali, all'insegna dei valori francescani;

     Preso atto che con la citata ordinanza 128 del 2022 in vista di tali ricorrenze, si è inteso garantire un adeguato risalto, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e del turismo religioso, nonchè di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, alla celebrazione della figura di San Francesco D'Assisi; in una prospettiva di divulgazione del pensiero, della cultura e dell'eredità di San Francesco d'Assisi, si è pertanto reputato essenziale la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresì, il restauro e la valorizzazione degli edifici di culto del territorio umbro sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, nonchè gli interventi su luoghi e territori comunque connessi alla cultura francescana; molti edifici e i luoghi connessi alla cultura francescana, risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto, in vista delle celebrazioni del 2026, si rende necessario intervenire con urgenza per il loro recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla loro ricostruzione e ripristino;

     Preso atto inoltre che, in data 15 aprile 2022, è stato siglato, con durata fino al 2026, un Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario, la Presidente della Regione Umbria in qualità di vice Commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della provincia serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei Frati Minori dell'Umbria, in rappresentanza anche della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei frati minori conventuali;

     Considerato che:

     la provincia serafica e la Custodia generale custodiscono strutture di inestimabile valore artistico e beni monumentali di particolare interesse turistico, storico e culturale che sono di loro proprietà o di cui - in modo diretto o attraverso gli enti ad essi afferenti - hanno la responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la valorizzazione;

     la provincia serafica e la Custodia generale hanno la proprietà o comunque gestiscono strutture già utilizzate per ospitalità di pellegrini e turisti o che potrebbero essere a ciò destinate e che richiedono particolari attenzioni in ordine alla sicurezza, all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

     oggetto del protocollo è la definizione condivisa di un programma organico, coerente e speditivo di interventi per il recupero e la ricostruzione del patrimonio culturale religioso danneggiato dal sisma 2016, curando congiuntamente aspetti di tutela, di riqualificazione tecnica, di ripristino funzionale e di valorizzazione anche a fini turistico-religiosi e culturali dei luoghi e degli edifici di culto e di ospitalità, di proprietà o in uso alla provincia serafica e alla Custodia generale;

     Preso atto, infine che, con la citata ordinanza n. 128 del 2022, al fine di dare concreta attuazione al programma di sviluppo così definito e di attuarne gli interventi, sono state destinate le risorse, nel limite di euro 50.000.000, ex art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

     Visti l'art. 119 del regolamento UE 1303 del 17 dicembre 2013 e l'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi;

     Dato atto che la citata ordinanza n. 128 del 2022 ha ritenuto prevedere, ferma restando la disciplina contenuta nel programma, ulteriori modalità applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi;

     Preso atto che la Regione Umbria, con nota prot. CGTRS-0025544-A- 2 luglio 2025, nell'ambito delle iniziative di promozione della transizione ecologica e in coerenza con i principi del Green Deal europeo, del PNRR e degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC, ha formalmente avanzato al Commissario straordinario la richiesta di destinare una quota dei fondi residui a valere sulla contabilità speciale sisma 2016 (già destinate a iniziative di sviluppo socio-economico ex art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019) per il finanziamento della realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il complesso religioso della Porziuncola di proprietà della provincia serafica di San Francesco, evidenziando il valore simbolico e operativo dell'iniziativa nel quadro delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e della crescente domanda di sostenibilità energetica nei luoghi di culto e di accoglienza;

     Preso, altresì, atto che nella medesima nota la Regione Umbria:

     (i) ribadisce che «tale intervento risponde a evidenti finalità di interesse pubblico, sostenibilità ambientale e contenimento dei costi di gestione a carico della provincia serafica, soggetto proprietario e gestore di strutture di rilevanza nazionale ed internazionale, con importanti ricadute sul tessuto economico e sociale del territorio umbro»;

     (ii) propone l'USR Umbria quale soggetto ottimale per seguire la realizzazione dell'intervento sotto il profilo tecnico-amministrativo;

     Atteso che nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico ipotizzabili nel citato programma, la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la provincia serafica di San Francesco d'Assisi risponde effettivamente a molteplici esigenze di carattere ambientale, economico e sociale, pienamente coerenti con la missione istituzionale dell'ente e con le finalità pubbliche perseguite attraverso gli interventi di ricostruzione e rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2016, in quanto:

     (a) in primo luogo, l'investimento si pone in linea con i principi di sostenibilità e tutela del creato, propri della tradizione francescana e più volte richiamati anche nei documenti programmatici della Santa Sede e della CEI in materia di conversione ecologica;

     (b) dal punto di vista economico, la realizzazione dell'impianto consentirà di ridurre in modo significativo i costi energetici a carico della provincia serafica, liberando risorse da destinare alle attività istituzionali, sociali e di accoglienza dei pellegrini;

     (c) l'energia prodotta potrà essere oggetto di condivisione, riducendo così i consumi di energia elettrica prodotta da fondi non rinnovabili;

     (d) la presenza di un impianto di tale portata presso un complesso di alto valore storico, culturale e spirituale rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra tutela del patrimonio e innovazione tecnologica, con effetti positivi anche in termini di educazione ambientale e promozione del turismo sostenibile;

     (e) la provincia serafica, in quanto soggetto responsabile della gestione e valorizzazione di beni di rilevanza nazionale, ha l'opportunità di dare attuazione concreta agli obiettivi di decarbonizzazione, riduzione delle emissioni di CO2 e incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con le strategie regionali dell'Umbria in materia di energia sostenibile;

     (f) la realizzazione dell'impianto di tale natura si configura pertanto non solo come un intervento di efficienza energetica, ma anche come un contributo alla resilienza ambientale e sociale del territorio, nel rispetto dei valori francescani di custodia e salvaguardia della natura;

     Considerato che, nella fase di analisi preliminare dell'intervento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso il complesso della provincia serafica di San Francesco d'Assisi, sono state ipotizzate alcune soluzioni tecnico-economiche, elaborate sulla base di una valutazione di massima della sostenibilità tecnica, finanziaria e ambientale, utile a delineare una possibile soluzione di equilibrio tra sostenibilità economica, contenimento della spesa pubblica e promozione della transizione energetica, ferma restando la necessità di un successivo aggiornamento dei dati a seguito della ridefinizione del quadro economico dell'intervento;

     Considerato inoltre che l'intervento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali e nazionali in materia di transizione energetica e sostenibilità ambientale, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e sviluppo delle fonti rinnovabili;

     Preso atto che, a seguito della recente evoluzione normativa (decreto CER del MASE del 7 dicembre 2023 e delibera ARERA 727/2023/R/eel), la tariffa incentivante per la costituzione di una eventuale CER risulta più favorevole rispetto a quanto precedentemente ipotizzato;

     Considerato che la concessione di un eventuale contributo avverrebbe nell'ambito degli accordi istituzionali e in coerenza con il Protocollo d'intesa allegato all'ordinanza n. 128 del 2022 e che l'importo di tale contributo potrebbe attestarsi in euro 600.000 pari alla quota del 12% delle risorse residue assegnate alla Regione Umbria nell'ambito dei fondi di cui all'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019;

     Considerato altresì che:

     a) la scelta della provincia serafica di San Francesco d'Assisi quale beneficiario del contributo pubblico trova adeguata motivazione nella rilevanza storico-culturale e spirituale del sito, riconosciuto a livello nazionale e internazionale come luogo di culto e di forte attrattività turistica;

     b) la provincia serafica è soggetto proprietario e gestore delle strutture coinvolte e, in quanto tale, direttamente responsabile della loro efficienza energetica e della sostenibilità gestionale;

     c) l'intervento è coerente con gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalla struttura commissariale, in quanto contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti, promuove l'autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e sostiene il rilancio socio-economico di un territorio colpito da molteplici eventi sismici a partire dall'estate del 2016;

     Ritenuto, dunque, che, alla luce delle considerazioni sopra esposte:

     a) al fine di tutelare la migliore realizzazione dell'intervento, anche nell'ottica del principio del risultato, e garantire il migliore utilizzo delle risorse pubbliche destinate viene individuato nell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria il soggetto attuatore dell'intervento;

     b) pertanto, che il contributo straordinario sarà erogato in favore dell'USR Umbria allo scopo di realizzare l'intervento;

     Considerato che, in conformità ai principi generali di trasparenza e imparzialità di cui alla legge n. 241 del 1990, l'intervento è già ricompreso nel quadro degli accordi programmatici tra Commissario, Regione Umbria e provincia serafica, e che la destinazione della somma è finalizzata alla realizzazione di un impianto funzionale agli obiettivi di decarbonizzazione, sostenibilità e sviluppo del territorio colpito dal sisma 2016;

     Ritenuto pertanto di integrare di conseguenza l'ordinanza n. 128 del 2022;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

     Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Concessione contributo straordinario per la realizzazione di un impianto fotovoltaico alla provincia serafica di San Francesco d'Assisi

     1. Dopo l'art. 4 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 è inserito il seguente art. 4-bis:

     «Art. 4 bis. (Concessione contributo straordinario per la realizzazione di un impianto fotovoltaico alla provincia serafica di San Francesco d'Assisi). - 1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto pari a euro 600.000 in favore dell'USR Umbria, finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su aree o spazi, site nel Comune di Assisi, di proprietà della provincia serafica di San Francesco d'Assisi.

     2. Il soggetto attuatore dell'intervento è individuato nell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria.

     3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 da parte del Commissario straordinario, anche per successivi stati di avanzamento lavori, è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto attuatore, di un progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'impianto, che risponda alle finalità di interesse pubblico a cui è connessa la concessione del contributo medesimo.».

     2. All'art. 9 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

     «4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui all'art. 4-bis, si provvede, per un importo complessivo di euro 600.000, con la quota del 12% spettante alla Regione Umbria delle risorse di cui all'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019.»

 

     Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2025  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2200