Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 02/07/2025 |
Numero: | 235 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 |
Art. 2. Modifica all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 |
Art. 3. Modifica all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 |
Art. 4. Modifica all'art. 3 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 |
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.657 - Ordinanza 2 luglio 2025, n. 235.
Proroga termini in materia di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022 (TURP), n. 157 del 28 novembre 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024.
(G.U. 25 agosto 2025, n. 196)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista l'art. 1, comma 673, della
Visto l'art. 1, comma 990, della
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonchè tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 27 del TURP (rubricato «Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee») nel testo attualmente vigente, che al comma 10 stabilisce che:
«10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:
a. entro il 30 giugno 2025, qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;
b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024»;
Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta ordinanza (rubricato «Ambito di applicazione») nel testo attualmente vigente, che al comma 8 stabilisce quanto segue:
«8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:
a. entro il 30 giugno 2025 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;
b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024»;
Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»;
Visto, in particolare, l'art. 13 della suddetta ordinanza (rubricato «Trasformazione in definitiva delle strutture temporanee nel caso di interventi sull'edificio originario già conclusi alla data del 31 marzo 2024»), ai sensi del quale:
«1. I soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, nonchè i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'Allegato I al
2. Ai fini dell'assegnazione definitiva della struttura temporanea, il soggetto beneficiario deve riversare sulla contabilità speciale del Presidente della regione - Vice Commissario il 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, ovvero il 70% del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da rendicontarsi a cura dello stesso. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla Protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9 del
3. L'USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.»;
Vista l'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, recante «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023»;
Visto l'art. 3 della menzionata ordinanza (rubricato «Strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive») nel testo attualmente vigente il quale stabilisce quanto segue:
«1. Per la presentazione delle domande di ricostruzione relative ad edifici danneggiati con esito "E" destinati ad attività economiche e produttive, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali che in ragione della necessità di assicurare l'immediata ripresa o la continuità dell'attività produttiva, beneficiano della delocalizzazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 o all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 il termine definitivo è fissato alla data del 30 giugno 2025, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. In caso di oggettive e dimostrate ragioni impeditive, al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici il termine di presentazione della domanda è di centocinquanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva»;
Ritenuto opportuno disporre come nuovo termine per ognuna delle menzionate disposizioni quello del 31 dicembre 2025, così prorogando quello oggi fissato al 30 giugno 2025;
Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
Visti l'art. 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di non generare specifiche soluzioni di continuità in termini temporali disposti a favore di cittadini che già vertono in situazioni di difficoltà e di disagio discendenti dall'essere stati colpiti dagli eventi sismici occorsi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta, quindi, la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;
Dispone:
Art. 1. Modifica all'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022
1. All'art. 27, comma 10, lettera a), del testo unico della ricostruzione privata, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Art. 2. Modifica all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
1. All'art. 1, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Art. 3. Modifica all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023
1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Art. 4. Modifica all'art. 3 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace - per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2014