§ 17.2.657 - Ordinanza 2 luglio 2025, n. 235.
Proroga termini in materia di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022 (TURP), n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:02/07/2025
Numero:235


Sommario
Art. 1.  Modifica all'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022
Art. 2.  Modifica all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
Art. 3.  Modifica all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023
Art. 4.  Modifica all'art. 3 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024
Art. 5.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.657 - Ordinanza 2 luglio 2025, n. 235.

Proroga termini in materia di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022 (TURP), n. 157 del 28 novembre 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024.

(G.U. 25 agosto 2025, n. 196)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

     Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonchè tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

     Visto, in particolare, l'art. 27 del TURP (rubricato «Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee») nel testo attualmente vigente, che al comma 10 stabilisce che:

     «10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

     a. entro il 30 giugno 2025, qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;

     b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024»;

     Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

     Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta ordinanza (rubricato «Ambito di applicazione») nel testo attualmente vigente, che al comma 8 stabilisce quanto segue:

     «8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

     a. entro il 30 giugno 2025 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;

     b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024»;

     Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»;

     Visto, in particolare, l'art. 13 della suddetta ordinanza (rubricato «Trasformazione in definitiva delle strutture temporanee nel caso di interventi sull'edificio originario già conclusi alla data del 31 marzo 2024»), ai sensi del quale:

     «1. I soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, nonchè i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, ai fini della conservazione definitiva delle strutture temporanee concesse, come previsto dall'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, qualora gli interventi sull'edificio originario siano conclusi alla data del 30 settembre 2024, entro il 30 giugno 2025, hanno facoltà di presentare apposita richiesta, con le modalità indicate all'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla struttura commissariale. Nel caso si renda necessario il ricorso ad una variante degli strumenti urbanistici, il termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma inizia a decorrere dall'approvazione della variante stessa.

     2. Ai fini dell'assegnazione definitiva della struttura temporanea, il soggetto beneficiario deve riversare sulla contabilità speciale del Presidente della regione - Vice Commissario il 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, ovvero il 70% del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da rendicontarsi a cura dello stesso. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla Protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 i cui effetti sono stati conservati dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, non si applica la decurtazione del contributo di cui al periodo che precede.

     3. L'USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.»;

     Vista l'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, recante «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023»;

     Visto l'art. 3 della menzionata ordinanza (rubricato «Strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive») nel testo attualmente vigente il quale stabilisce quanto segue:

     «1. Per la presentazione delle domande di ricostruzione relative ad edifici danneggiati con esito "E" destinati ad attività economiche e produttive, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali che in ragione della necessità di assicurare l'immediata ripresa o la continuità dell'attività produttiva, beneficiano della delocalizzazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 o all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 il termine definitivo è fissato alla data del 30 giugno 2025, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. In caso di oggettive e dimostrate ragioni impeditive, al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici il termine di presentazione della domanda è di centocinquanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva»;

     Ritenuto opportuno disporre come nuovo termine per ognuna delle menzionate disposizioni quello del 31 dicembre 2025, così prorogando quello oggi fissato al 30 giugno 2025;

     Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere al fine di non generare specifiche soluzioni di continuità in termini temporali disposti a favore di cittadini che già vertono in situazioni di difficoltà e di disagio discendenti dall'essere stati colpiti dagli eventi sismici occorsi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

     Ritenuta, quindi, la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifica all'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022

     1. All'art. 27, comma 10, lettera a), del testo unico della ricostruzione privata, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

 

     Art. 2. Modifica all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

     1. All'art. 1, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

 

     Art. 3. Modifica all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023

     1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

 

     Art. 4. Modifica all'art. 3 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024

     1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

 

     Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace - per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2014